Contratto di lavoro somministrato. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 276/203 e s.m.i. le Parti, relativamente al contratto di somministrazione di lavoro, per le specifiche caratteristiche del sistema delle imprese a cui si applica il presente CCNL, convengono di procedere come illustrato nei commi successivi. 2. In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato sarà contenuto entro i limiti di seguito indicati, che possono essere ampliati dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale: 3. La base di computo è costituita dall’organico complessivo dell’unità produttiva dei lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente Articolo. 4. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti. 5. Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato; le frazioni di unità si computano per intero. 6. L’utilizzatore comunica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento, tramite l’Organizzazione dei Datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, all’EBILA il numero ed i motivi dei contratti di lavoro a chiamata e di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei Lavoratori interessati, il numero dei Lavoratori assunti direttamente dall’Azienda. 7. In occasione dell'instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a darne comunicazione scritta all'EBILA a livello territoriale e, su richiesta di questo, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti intervenuti. 8. L'articolazione territoriale EBILA, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli istituti, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto. 9. L'EBILA potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori temporanei e richiedere i relativi finanziamenti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contratto di lavoro somministrato. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 276/203 276/2003 e s.m.i. le Parti, relativamente al contratto di somministrazione di lavoro, per le specifiche caratteristiche del sistema delle imprese a cui si applica il presente CCNL, convengono di procedere come illustrato nei commi successivi.
2. In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato sarà contenuto entro i limiti di seguito indicati, che possono essere ampliati dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale:
3. La base di computo è costituita dall’organico complessivo dell’unità produttiva dei lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente Articolo.
4. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti.
5. Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato; le frazioni di unità si computano per intero.
6. L’utilizzatore comunica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento, tramite l’Organizzazione dei Datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, all’EBILA il numero ed i motivi dei contratti di lavoro a chiamata e di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei Lavoratori interessati, il numero dei Lavoratori assunti direttamente dall’Azienda.
7. In occasione dell'instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a darne comunicazione scritta all'EBILA a livello territoriale e, su richiesta di questo, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti intervenuti.
8. L'articolazione territoriale EBILA, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli istituti, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto.
9. L'EBILA potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori temporanei e richiedere i relativi finanziamenti.
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Contratto di lavoro somministrato. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 276/203 D. Lgs n. 276/2003 e s.m.i. le Parti, relativamente al contratto di somministrazione di lavoro, per le specifiche caratteristiche del sistema delle imprese a cui si applica il presente CCNL, convengono di procedere come illustrato nei commi successivi.
2. In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato sarà contenuto entro i limiti di seguito indicati, che possono essere ampliati dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale:
3. La base di computo è costituita dall’organico dall‟organico complessivo dell’unità dell‟unità produttiva dei lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente Articoloarticolo.
4. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti.
5. Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato; le frazioni di unità si computano per intero.
6. L’utilizzatore L‟utilizzatore comunica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento, tramite l’Organizzazione l‟Organizzazione dei Datori datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, all’EBILA all‟OBIL il numero ed i motivi dei contratti di lavoro a chiamata e di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei Lavoratori interessati, il numero dei Lavoratori assunti direttamente dall’Aziendadall‟Azienda.
7. In occasione dell'instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a darne comunicazione scritta all'EBILA all'OBIL a livello territoriale e, su richiesta di questo, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti intervenuti.
8. L'articolazione territoriale EBILAOBIL, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli istituti, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto.
9. L'EBILA L'OBIL potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori temporanei e richiedere i relativi finanziamenti.
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Contratto di lavoro somministrato. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 276/203 e s.m.i. le Parti, relativamente al contratto di somministrazione di lavoro, per le specifiche caratteristiche del sistema delle imprese a cui si applica il presente CCNL, convengono di procedere come illustrato nei commi successivi.
2. In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato sarà contenuto entro i limiti di seguito indicati, che possono essere ampliati dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale:
3. La base di computo è costituita dall’organico dall‟organico complessivo dell’unità dell‟unità produttiva dei lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente Articoloarticolo.
4. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti.
5. Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato; le frazioni di unità si computano per intero.
6. L’utilizzatore L‟utilizzatore comunica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento, tramite l’Organizzazione l‟Organizzazione dei Datori datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, all’EBILA all‟OBIL il numero ed i motivi dei contratti di lavoro a chiamata e di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei Lavoratori interessati, il numero dei Lavoratori assunti direttamente dall’Aziendadall‟Azienda.
7. In occasione dell'instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a darne comunicazione scritta all'EBILA all'OBIL a livello territoriale e, su richiesta di questo, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti intervenuti.
8. L'articolazione territoriale EBILAOBIL, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli istituti, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto.
9. L'EBILA L'OBIL potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori temporanei e richiedere i relativi finanziamenti.
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