Common use of Contratto individuale di lavoro Clause in Contracts

Contratto individuale di lavoro. 1. Al provvedimento di conferimento dell’incarico accede –sia per il personale a tempo indeterminato che a tempo determinato- un contratto individuale di lavoro che, nel recepire la disciplina del presente CCNL, indica in particolare: - la data d’inizio del rapporto; - la qualifica, il trattamento economico fondamentale, di posizione e di risultato; - la sede di lavoro; - le possibili cause di risoluzione del rapporto di lavoro. 2. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione e i relativi termini di preavviso. Costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'art.16, ai fini dell’articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, cui è correlata la retribuzione di posizione, si tiene conto, per quanto concerne le Università, dei criteri generali relativi alle oggettive caratteristiche delle Università stesse. Per quanto riguarda gli Enti di Ricerca e di sperimentazione, verranno invece considerati i seguenti criteri: A) Criteri attinenti alla dimensione; B) Criteri attinenti alla complessità; C) Criteri attinenti al contesto territoriale; In particolare:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Contratto individuale di lavoro. (Artt. 13 e 23 del CCNL 01.03.02) 1. Al provvedimento di conferimento dell’incarico accede –sia per il personale a tempo indeterminato che a tempo determinato- un contratto individuale di lavoro che, nel recepire la disciplina del presente CCNL, indica in particolare: - la data d’inizio del rapporto; - la qualifica, il trattamento economico fondamentale, di posizione e di risultato; - la sede di lavoro; - le possibili cause di risoluzione del rapporto di lavoro. 2. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione e i relativi termini di preavviso. Costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'art.16dall'art. 13, ai fini dell’articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, cui è correlata la retribuzione di posizione, si tiene conto, per quanto concerne le Università, conto dei seguenti criteri generali relativi alle concernenti le oggettive caratteristiche delle Università stesse. Per quanto riguarda gli Enti di Ricerca e di sperimentazione, verranno invece considerati i seguenti criteriistituzioni scolastiche: A) Criteri attinenti alla dimensione; B) Criteri attinenti alla complessità; C) Criteri attinenti al contesto territoriale; In particolare; 4. I criteri generali di cui al precedente comma 3 sono così specificati:

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Contratto individuale di lavoro. (Artt. 13 e 23 del CCNL 01.03.02) 1. Al provvedimento di conferimento dell’incarico accede –sia per il personale a tempo indeterminato che a tempo determinato- un contratto individuale di lavoro che, nel recepire la disciplina del presente CCNL, indica in particolare: - la data d’inizio del rapporto; - la qualifica, il trattamento economico fondamentale, di posizione e di risultato; - la sede di lavoro; - le possibili cause di risoluzione del rapporto di lavoro. 2. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione e i relativi termini di preavviso. Costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'art.16dall'art. 13, ai fini dell’articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, cui è correlata la retribuzione di posizione, si tiene conto, per quanto concerne le Università, conto dei seguenti criteri generali relativi alle concernenti le oggettive caratteristiche delle Università stesse. Per quanto riguarda gli Enti di Ricerca e di sperimentazione, verranno invece considerati i seguenti criteriistituzioni scolastiche: A) Criteri attinenti alla dimensione; B) Criteri attinenti alla complessità; C) Criteri attinenti al contesto territoriale; In particolare; 4. I criteri generali di cui al precedente comma 1 sono così specificati:

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