Contribuzione aziendale alla previdenza complementare Clausole campione

Contribuzione aziendale alla previdenza complementare. Ferma restando l’applicabilità della disciplina in essere al Personale attualmente destinatario, a favore dei Dipendenti che saranno assunti con livello retributivo di inserimento professionale, a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo sarà applicata la contribuzione a carico Banca per il finanziamento della previdenza complementare in misura pari al 6% della retribuzione utile ai fini della determinazione del TFR per una durata di 5 anni. Trascorso il periodo come sopra disciplinato, la contribuzione aziendale alla previdenza complementare verrà allineata a quella prevista per i Dipendenti UBI (attualmente pari al 3% della retribuzione utile per la determinazione del TFR). Ai dipendenti attualmente in servizio con livello retributivo di inserimento e non destinatari di tutte le previsioni di cui sopra verrà riconosciuto a decorrere dall’1.09.2017 un contributo aggiuntivo alla propria posizione individuale al fondo pensione a cui risultino iscritti del 1% sino al permanere nel livello retributivo di inserimento.
Contribuzione aziendale alla previdenza complementare. L'agevolazione del presente articolo trova applicazione per i Lavoratori assunti a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante dal mercato esterno successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo e con inquadramento non superiore al 10 livello retributivo della 3A area professionale al momento dell'assunzione. Per i primi 5 anni di anzianità aziendale, la contribuzione a carico della Banca per il finanziamento della previdenza complementare sarà pari al 6% della retribuzione utile ai fini della determinazione del TFR. Tale contribuzione passerà, per i successivi 5 anni di anzianità aziendale, al 4,5% della retribuzione utile ai fini della determinazione del TFR. Trascorso tale ultimo quinquennio, la contribuzione aziendale alla previdenza complementare verrà allineata a quella normativamente prevista per i Dipendenti di BPB Banca (attualmente pari al 3% della retribuzione utile per la determinazione del TFR). Le contribuzioni maggiorate di cui ai capoversi precedenti verranno riconosciute con le seguenti modalità e tempistiche: • per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, essa verrà corrisposta sin dall'inizio del rapporto; • per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, essa avrà decorrenza dall'avvio di tale contratto, con recupero mediante unico versamento da parte della Banca del monte di maggior contribuzione per i periodi precedenti eventualmente prestati con contratto di lavoro a termine; pertanto, tali periodi precedenti all'inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato saranno computati a degrado del periodo massimo di contribuzione di cui al 2A e 3A capoverso del presente articolo.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).