PROLUNGAMENTO DELLA MOBILITÀ Clausole campione

PROLUNGAMENTO DELLA MOBILITÀ. Eventuali richieste di prolungamento per un ulteriore semestre potranno essere avanzate dallo studente assegnatario entro 30 giorni dal termine della mobilità attraverso il modulo disponibile sulla pagina personale. Il prolungamento potrà essere accordato: ● previa accettazione da parte dell'Università ospitante; ● previa compilazione di un change form con ulteriori 12 CFU, rispetto al learning agreement inizialmente predisposto, da far riconoscere al rientro; ● previa approvazione del RAM e del Responsabile accademico dell'accordo. Il prolungamento, anche se accordato, non prevede l'erogazione di ulteriori borse di studio.
PROLUNGAMENTO DELLA MOBILITÀ. Vi può essere un prolungamento del proprio periodo di traineeship – con borsa - se l’Istituto di appartenenza ha i fondi per finanziare il prolungamento, oppure, - senza borsa - se l’Istituto non ha i fondi necessari, e lo studente accetta il prolungamento per finire un lavoro o per propria ricerca. In tal caso lo studente può soltanto usufruire dello status di Erasmus+ free mover. La copertura economica dei eventuali mesi di prolungamento non è garantita ma è subordinata alla disponibilità dei fondi assegnati per l'a.a. 2019-2020. Nel caso che questi siano stati tutti assegnati andranno richiesti dall'Ufficio Xxxxxxx all'Agenzia Nazionale al momento della Rendicontazione intermedia (Febbraio 2020) e quindi subordinati ad un'ulteriore eventuale assegnazione di fondi da parte dell'Agenzia stessa. L’Istituto di appartenenza e l’Impresa ospitante possono accordare tale prolungamento a condizione che: - sia stipulato un Emendamento all’Accordo tra lo studente e l’Istituto di appartenenza prima del termine del periodo di traineeship inizialmente stabilito; - non ci siano interruzioni tra il periodo di traineeship già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell’Impresa ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo di mobilità);
PROLUNGAMENTO DELLA MOBILITÀ. A) Prolungamento con finanziamento UE B) Prolungamento senza finanziamento UE a Zero grant In entrambi i casi sarà ammissibile solo se: • richiesto prima del termine della mobilità inizialmente pianificata (consigliabile entro 1 mese dalla fine della mobilità) • Accettato (il beneficiario concorderà con lo studente se il prolungamento sarà di tipo A o di tipo B) • l’Accordo con il partecipantesarà emendato (lettera di notifica)
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  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).