Controlli sostanziali. 1. Le attività di controllo dirette a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale, nonché quelle previste dall’art. 4, comma 1, lett. b), sono effettuate dagli uffici dell’Agenzia, avvalendosi dei poteri previsti in materia di imposte sui redditi. 2. Gli uffici dell’Agenzia, territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente, provvedono agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d’ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione, nonché all’irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni constatate. 3. Gli accertamenti notificati ai contribuenti appartenenti alle tipologie di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), già impugnati oppure non più impugnabili, e quelli eventualmente specificamente richiesti, devono essere inviati, preferibilmente mediante sistemi telematici, agli uffici tributari della Regione. 4. Gli uffici dell’Agenzia, indicati al comma 2, procedono all’accertamento con adesione del contribuente, previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a presenziare al procedimento. Gli uffici dell’Agenzia provvedono, altresì, alla definizione degli inviti a comparire, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del decreto legislativo n. 218/1997, nei confronti dei soggetti che possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, di cui all’art. 5-quater del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Dell’imposta Regionale Sulle Attività Produttive E Dell’addizionale Regionale All’imposta Sul Reddito Delle Persone Fisiche, Convenzione Per La Gestione Dell’imposta Regionale Sulle Attività Produttive E Dell’addizionale Regionale All’imposta Sul Reddito Delle Persone Fisiche
Controlli sostanziali. 1. Le attività di controllo dirette a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale, nonché quelle previste dall’art. dall’articolo 4, comma 1, lett. b), sono effettuate dagli uffici dell’Agenzia, avvalendosi dei poteri previsti in materia di imposte sui redditi.
2. Gli uffici dell’Agenzia, territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente, provvedono agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d’ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione, nonché all’irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni constatate.
3. Gli accertamenti notificati ai contribuenti appartenenti alle tipologie di cui all’art. all’articolo 4, comma 1, lett. b), già impugnati oppure non più impugnabili, e quelli eventualmente specificamente richiesti, devono essere inviati, preferibilmente mediante sistemi telematici, agli uffici tributari della Regione.
4. Gli uffici dell’Agenzia, indicati al comma 2, procedono all’accertamento con adesione del contribuente, previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a presenziare al procedimento. Gli uffici dell’Agenzia provvedono, altresì, alla definizione degli inviti a comparire, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del decreto legislativo n. 218/1997, nei confronti dei soggetti che possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, di cui all’art. 5-quater del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167.
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Samples: Convenzione, Convenzione Per La Gestione Dell’imposta Regionale Sulle Attività Produttive E Dell’addizionale Regionale All’imposta Sul Reddito Delle Persone Fisiche
Controlli sostanziali. 1. Le attività di controllo dirette a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale, nonché quelle previste dall’art. 4, comma 1, lett. b), sono effettuate dagli uffici dell’Agenzia, avvalendosi dei poteri previsti in materia di imposte sui redditi.
2. Gli uffici dell’Agenzia, territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente, provvedono agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d’ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione, nonché all’irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni constatate.
3. Gli accertamenti notificati ai contribuenti appartenenti alle tipologie di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), già impugnati oppure non più impugnabili, e quelli eventualmente specificamente richiesti, devono essere inviati, preferibilmente mediante sistemi telematici, agli uffici tributari della Regione.
4. Gli uffici dell’Agenzia, indicati al comma 2, procedono all’accertamento con adesione del contribuente, previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a presenziare al procedimento. Gli uffici dell’Agenzia provvedono, altresì, alla definizione dei verbali di constatazione, ai sensi dell’art. 5 bis del predetto decreto legislativo n. 218/1997, nonché degli inviti a comparire, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del decreto legislativo n. 218/19971 bis, nei confronti dei soggetti che possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, di cui all’art. 5-quater del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167dello stesso decreto.
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Controlli sostanziali. 1. Le attività di controllo dirette a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale, nonché quelle previste dall’art. 4, comma 1, lett. b), sono effettuate dagli uffici dell’Agenzia, avvalendosi dei poteri previsti in materia di imposte sui redditi.
2. Gli uffici dell’Agenzia, territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente, provvedono agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d’ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione, nonché all’irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni constatate.
3. Gli accertamenti notificati ai contribuenti appartenenti alle tipologie di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), già impugnati oppure non più impugnabili, e quelli eventualmente specificamente richiesti, devono essere inviati, preferibilmente mediante sistemi telematici, agli uffici tributari della Regione.
4. Gli uffici dell’Agenzia, indicati al comma 2, procedono all’accertamento con adesione del contribuente, previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a presenziare al procedimento. Gli uffici dell’Agenzia provvedono, altresì, alla definizione degli inviti a comparire, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis 5 del decreto legislativo n. 218/1997, nei confronti dei soggetti che possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, di cui all’art. 5-quater del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167.
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