Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica. 2. In particolare: a) il prezzo unitario di ciascun Personal Computer Portatile è comprensivo - oltre che dell’apparecchiatura nella sua configurazione base con il sistema operativo prescelto - di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, delle licenze d’uso a tempo indeterminato dei programmi software forniti, nonché della prestazione dei servizi connessi, ivi incluso il servizio di assistenza e manutenzione per 36 mesi a decorrere dalla Data di Accettazione e, comunque, delle ulteriori attività contrattuali; b) il prezzo di ciascun dispositivo opzionale è dovuto se espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer Portatile o del Tablet nella configurazione base ed è comprensivo di ogni attività di consegna e installazione e quant’altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti hardware e software per il corretto funzionamento de medesimo dispositivo; c) il prezzo dell’estensione opzionale del servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 12 (dodici) ovvero 24 (ventiquattro) mesi è dovuto se espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer Portatile; d) il prezzo unitario di ciascuna apparecchiatura e dispositivo opzionale, è e si intende comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi e, comunque, di ogni attività necessaria per l’esatto adempimento contrattuale. 3. I corrispettivi sono maturati e, quindi, dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 9, ad eccezione dei seguenti corrispettivi di cui al precedente punto d) relativi all’estensione del servizio di assistenza e manutenzione, dovuti solo se espressamente richiesti dall’Amministrazione Contraente nell’Ordinativo di Fornitura, di cui ai par. 5.1.4 (Lotto 1) e 5.2.5 del Capitolato Tecnico (Lotto 2) e remunerati con canone annuo (per ogni annualità di durata del servizio) al termine del periodo di riferimento e a seguito di positiva verifica in ordine alle prestazioni effettuate. 4. I predetti corrispettivi – ad eccezione del canone annuo relativo all’estensione del servizio di assistenza e manutenzione per 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi secondo l’opzione alternativamente prescelta all’atto dell’Ordinativo di Fornitura - saranno fatturati alla “Data di accettazione” e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. 5. Il corrispettivo dovuto per l’erogazione del servizio di assistenza e manutenzione opzionale per ulteriori 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi, secondo l’opzione alternativamente prescelta all’atto dell’Ordinativo di Fornitura, a decorrere dalla data di scadenza del 36esimo mese del servizio standard sarà corrisposto, in unica soluzione, con fattura annuale posticipata previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni svolte. 6. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. 7. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 100000009926, intestato al Fornitore presso Banca Intesa San Paolo, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. 8. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
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Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica.
2. In particolare:
a) il prezzo unitario di ciascun Personal Computer Portatile ciascuna apparecchiatura è comprensivo - oltre che dell’apparecchiatura nella sua configurazione base con il sistema operativo prescelto dell’apparato - di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, delle licenze d’uso a tempo indeterminato dei programmi software forniti, nonché della prestazione dei servizi connessi, ivi incluso il servizio di assistenza e manutenzione per 36 12 mesi a decorrere dalla Data di Accettazione e, comunque, delle ulteriori attività contrattuali;
b) il prezzo di ciascun dispositivo opzionale è dovuto se espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer Portatile o del Tablet nella configurazione base ed è comprensivo di ogni attività di consegna e installazione e quant’altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti hardware e software per il corretto funzionamento de medesimo dispositivo;
c) il prezzo dell’estensione opzionale del servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 12 (dodici) ovvero 24 (ventiquattro) mesi è dovuto se espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer Portatile;
d) il prezzo unitario di ciascuna apparecchiatura e dispositivo opzionale, è e si intende comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi e, comunque, di ogni attività necessaria per l’esatto adempimento contrattuale.
3. I corrispettivi sono maturati e, quindi, dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 9, ad eccezione dei seguenti corrispettivi di cui al precedente punto d) relativi all’estensione del servizio di assistenza e manutenzione, dovuti solo se espressamente richiesti dall’Amministrazione Contraente nell’Ordinativo di Fornitura, di cui ai al par. 5.1.4 5.4.2 (Lotto 14) e 5.2.5 del Capitolato Tecnico (Lotto 2) e remunerati con canone annuo (per ogni annualità di durata del servizio) al termine del periodo di riferimento e a seguito di positiva verifica in ordine alle prestazioni effettuate.
4. I predetti corrispettivi – ad eccezione del canone annuo relativo all’estensione del servizio di assistenza e manutenzione per 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi secondo l’opzione alternativamente prescelta all’atto dell’Ordinativo di Fornitura - saranno fatturati alla “Data di accettazione” e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Detti corrispettivi, in caso di consegne ripartite, saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.
5. Il corrispettivo dovuto per l’erogazione del servizio di assistenza e manutenzione opzionale per ulteriori 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi, secondo l’opzione alternativamente prescelta all’atto dell’Ordinativo di Fornitura, a decorrere dalla data di scadenza del 36esimo mese del servizio standard sarà corrisposto, in unica soluzione, con fattura annuale posticipata previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni svolte.
6. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
7. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 100000009926000004096984, intestato al Fornitore presso Banca Intesa San Paolo, Unicredit S.p.A. Codice IBAN XX00X0000000000000000000000.
8IT 82A0200805212000004096984. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. ..
8. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
9. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell’Ordinativo di fornitura per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
10. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all’intero valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
11. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
12. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
13. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01% (zerovirgolazerounopercento). Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
15. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01% (zerovirgolazerounopercento).
16. Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 9 che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,01% (zerovirgolazerounopercento), fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, l’Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
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Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica.
2. In particolare:
a) il prezzo unitario di ciascun Personal Computer Portatile ciascuna apparecchiatura è comprensivo - comprensivo, oltre che dell’apparecchiatura nella sua configurazione base con il sistema operativo prescelto - base, di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, delle licenze d’uso a tempo indeterminato dei programmi software forniti, nonché della prestazione dei servizi connessi, ivi incluso il servizio di assistenza e manutenzione per n. 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione dell’apparecchiatura base e, comunque, delle ulteriori attività contrattuali;
b) il prezzo di ciascun dispositivo ciascuna componente opzionale è dovuto se espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente ed è inteso quale prezzo addizionale rispetto al prezzo del Personal Computer Portatile o del Tablet server nella configurazione base ed è altresì comprensivo di ogni attività di consegna e installazione consegna, installazione, messa in esercizio e quant’altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti hardware e software per il corretto funzionamento de dell’apparecchiatura corredata del medesimo dispositivo;
c) componente e il prezzo dell’estensione opzionale del servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 12 n. 36 (dodici) ovvero 24 (ventiquattrotrentasei) mesi è dovuto se espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente ed a decorrere dalla Data di Accettazione dell’apparecchiatura base cui il componente opzionale afferisce;
c) Il prezzo dei servizi opzionali eventualmente richiesti è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer Portatile;
drispetto ai prezzi di cui alle precedenti lettere a) il prezzo unitario di ciascuna apparecchiatura e dispositivo opzionale, b) ed è e si intende comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi e, comunque, di ogni attività necessaria per l’esatto adempimento contrattuale.
32. I corrispettivi sono maturati eIl corrispettivo di cui al precedente comma 1, quindi, dovuti lett. a) è dovuto dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazioneaccettazione dell’apparecchiature base”, .
3. Il corrispettivo di cui al precedente articolo 7comma 1, lett. b) è dovuto dalle Amministrazioni Contraenti, qualora siano state ordinate componenti opzionali, dalla “Data di accettazione delle componenti opzionali”.
4. Il corrispettivo di cui al precedente comma 91, ad eccezione lett. c) è dovuto dalle Amministrazioni Contraenti dalla “Data di accettazione dei seguenti servizi opzionali”.
5. I corrispettivi di cui al precedente punto d) relativi all’estensione del servizio di assistenza e manutenzionecomma 1, dovuti solo se espressamente richiesti dall’Amministrazione Contraente nell’Ordinativo di Fornituralett. a), di cui ai par. 5.1.4 (Lotto 1b) e 5.2.5 del Capitolato Tecnico (Lotto 2c) e remunerati con canone annuo (per ogni annualità di durata del servizio) al termine del periodo di riferimento e a seguito di positiva verifica in ordine alle prestazioni effettuate.
4. I predetti corrispettivi – ad eccezione del canone annuo relativo all’estensione del servizio di assistenza e manutenzione per 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi secondo l’opzione alternativamente prescelta all’atto dell’Ordinativo di Fornitura - saranno fatturati alla “Data di accettazione” con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e Contraenti, previo accertamento della prestazione effettuateeffettuate e buon esito delle relative verifiche di conformità di cui al precedente articolo 7, comma 6. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
5. Il corrispettivo dovuto per l’erogazione del servizio di assistenza e manutenzione opzionale per ulteriori 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi, secondo l’opzione alternativamente prescelta all’atto dell’Ordinativo di Fornitura, a decorrere dalla data di scadenza del 36esimo mese del servizio standard sarà corrisposto, in unica soluzione, con fattura annuale posticipata previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni svolte.
6. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
7. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 9, commi 10 e 11, delle Condizioni generali allegate alla presente Convenzione, si precisa che il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI, secondo quanto di propria spettanza. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto sui conti corrente n. 100000009926IBAN: • XX00X0000000000000000000000 intestato ad Italware; • XX00X0000000000000000000000 intestato a Zucchetti Informatica SpA; • XX00X0000000000000000000000, intestato al Fornitore presso Banca Intesa San PaoloXX00X0000000000000000000000, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000.
8, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000. XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000, XX00X0000000000000000000000 intestati a Telecom Italia SpA Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all’atto dell’accettazione dell’Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all’art. 3 delle Condizioni Generali.
8. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 5, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
9. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
10. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all’intero valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
11. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
12. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
13. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
14. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
15. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 5 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 5.
16. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01%.
17. Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 11 che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,01%, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, l’Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
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Samples: Convention for the Supply of Server Technologies and Related Services
Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica.
2. In particolare:
a) (per il Lotto 2) il prezzo unitario di ciascun Personal Computer Portatile è comprensivo - oltre che dell’apparecchiatura nella sua configurazione base con il sistema operativo prescelto - di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, delle licenze d’uso a tempo indeterminato dei programmi software forniti, nonché della prestazione dei servizi connessi, ivi incluso il servizio di assistenza e manutenzione per 36 mesi a decorrere dalla Data di Accettazione e, comunque, delle ulteriori attività contrattuali;
b) (per il Lotto 4) il prezzo unitario di ciascuna apparecchiatura è comprensivo - oltre che dell’apparato - di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, nonché della prestazione dei servizi connessi, ivi incluso il servizio di assistenza e manutenzione per 12 mesi a decorrere dalla Data di Accettazione e, comunque, delle ulteriori attività contrattuali;
c) (per Lotto 2e Lotto 4) il prezzo di ciascun dispositivo opzionale è dovuto se espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer Portatile o del Tablet “2 in 1” nella configurazione base ed è comprensivo di ogni attività di consegna e installazione e quant’altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti hardware e software per il corretto funzionamento de medesimo dispositivo;
cd) (Per il Lotto 2) il prezzo dell’estensione opzionale del servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 12 (dodici) ovvero 24 (ventiquattro) mesi è dovuto se espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer Portatile;
de) (Per il Lotto 4) il prezzo dell’estensione opzionale del servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi è dovuto se espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer Portatile;
f) (per Lotto 2) il prezzo unitario di ciascuna apparecchiatura e dispositivo opzionale, è e si intende comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi e, comunque, di ogni attività necessaria per l’esatto adempimento contrattuale.
3. I corrispettivi sono maturati e, quindi, dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 9, ad eccezione dei seguenti corrispettivi di cui al precedente punto d) relativi all’estensione del servizio di assistenza e manutenzione, dovuti solo se espressamente richiesti dall’Amministrazione Contraente nell’Ordinativo di Fornitura, di cui ai par. 5.1.4 (Lotto 1) e 5.2.5 del Capitolato Tecnico 5.2.6 (Lotto 2) e 5.4.2 (Lotto 4) del Capitolato Tecnico e remunerati con canone annuo (per ogni annualità di durata del servizio) al termine del periodo di riferimento e a seguito di positiva verifica in ordine alle prestazioni effettuate.
4. I predetti corrispettivi – ad eccezione del canone annuo relativo all’estensione del servizio di assistenza e manutenzione per 12 (dodici) ), relativamente al Lotto 2, o 24 (ventiquattro) mesi mesi, relativamente ai Lotti 2 e 4, secondo l’opzione alternativamente prescelta all’atto dell’Ordinativo di Fornitura - saranno fatturati alla “Data di accettazione” e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Detti corrispettivi, in caso di consegne ripartite, saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.
5. Il corrispettivo dovuto per l’erogazione del servizio di assistenza e manutenzione opzionale per ulteriori 12 (dodici) dodici mesi), relativamente al Lotto 2, o 24 (ventiquattro) mesi, relativamente al Lotto 2 secondo l’opzione alternativamente prescelta all’atto dell’Ordinativo di Fornitura, a decorrere dalla data di scadenza del 36esimo mese del servizio standard sarà corrisposto, in unica soluzione, con fattura annuale posticipata previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni svolte.
6. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
7. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 100000009926100000641372, intestato al Fornitore presso Banca Intesa San PaoloINTESA SANPAOLO filiale di Latina, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000.
8XX00 X 00000 00000 000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
8. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
9. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell’Ordinativo di fornitura per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
10. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all’intero valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
11. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
12. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
13. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0.00001% (lotto 2 - 4). Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0.00001% (lotto 2 - 4)
15. Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 9 che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0.00001% (lotto 2 - 4), fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, l’Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
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Corrispettivi e modalità di pagamento. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica.
2. Economica e nel documento riepilogativo allegato sub D. In particolare:
a) il prezzo unitario di ciascun Personal Computer Portatile desktop è comprensivo - comprensivo, oltre che dell’apparecchiatura nella sua configurazione base con il sistema operativo prescelto - prescelto, di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, delle licenze della licenza d’uso a tempo indeterminato dei programmi del sistema operativo, del software fornitiantivirus con licenza d’uso di almeno 3 (tre) mesi, nonché della prestazione dei servizi connessi, ivi incluso il servizio di assistenza e manutenzione per 36 mesi a decorrere dalla Data di Accettazione eAccettazione, comunque, e delle ulteriori attività contrattuali; il predetto prezzo unitario varia in ragione delle scelte dell’Amministrazione contraente in ordine al sistema operativo;
b) il prezzo di ciascun dispositivo opzionale è dovuto se espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer Portatile o del Tablet desktop nella configurazione base ed è comprensivo di ogni attività di consegna e installazione consegna, installazione, messa in esercizio e quant’altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti hardware e software per il corretto funzionamento de del medesimo dispositivo;.
c) il prezzo dell’estensione opzionale del servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 12 (dodici) ovvero 24 (ventiquattro) mesi è dovuto se espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer Portatile;
d) il prezzo unitario di ciascuna apparecchiatura e dispositivo opzionale, è e si intende comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi e, comunque, di ogni attività necessaria per l’esatto adempimento contrattualedesktop.
32. I corrispettivi di cui al comma 1 lettere a) e b) sono maturati e, quindi, dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 72 “Definizioni”. Il corrispettivo di cui al comma 1 lettera c) è dovuto dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore al termine di ciascuna annualità di riferimento e previa accettazione delle prestazioni, comma 9, ad eccezione dei seguenti fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico.
3. I corrispettivi di cui al precedente punto d) relativi all’estensione del servizio di assistenza e manutenzione, dovuti solo se espressamente richiesti dall’Amministrazione Contraente nell’Ordinativo di Fornitura, di cui ai par. 5.1.4 (Lotto 1comma 1 lettere a) e 5.2.5 del Capitolato Tecnico (Lotto 2) e remunerati con canone annuo (per ogni annualità b), in caso di durata del servizio) al termine del periodo di riferimento e a seguito di positiva verifica in ordine alle prestazioni effettuate.
4. I predetti corrispettivi – ad eccezione del canone annuo relativo all’estensione del servizio di assistenza e manutenzione per 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi secondo l’opzione alternativamente prescelta all’atto dell’Ordinativo di Fornitura - consegne ripartite saranno fatturati alla “Data di accettazione” con cadenza mensile, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Il corrispettivo di cui al comma 1 lettera c) sarà fatturato, a decorrere dalla data di scadenza del servizio standard, con cadenza annuale posticipata e sarà corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate, fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
5. Il corrispettivo dovuto per l’erogazione del servizio di assistenza e manutenzione opzionale per ulteriori 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi, secondo l’opzione alternativamente prescelta all’atto dell’Ordinativo di Fornitura, a decorrere dalla data di scadenza del 36esimo mese del servizio standard sarà corrisposto, in unica soluzione, con fattura annuale posticipata previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni svolte.
64. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
75. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 100000009926000004096984, intestato al Fornitore presso Banca Intesa San PaoloUnicredit S.p.A., Codice Xxxxxx IBAN XX00X0000000000000000000000.
8IT 82A0200805212000004096984. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all’intero valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
9. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
12. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01%.
13. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01%.
15. Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 9 che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,01%, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, l’Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
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