Corrispettivo della Locazione Finanziaria Clausole campione

Corrispettivo della Locazione Finanziaria. L’Utilizzatore assume l’obbligo di versare al Concedente il corrispettivo della locazione finanziaria costituito dal canone da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto e dai canoni periodici, i cui importi, periodicità e valuta sono indicati nel “Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori” previsto sul frontespizio della proposta di contratto di locazione finanziaria tra le Condizioni Particolari. Nel caso in cui l’Utilizzatore abbia stipulato anche la copertura assicurativa di cui al precedente art. 15.2 e/o quelle di cui all’art 16 e/o abbia acquistato il pacchetto servizi di cui all‘art. 17, salva una diversa pattuizione, il canone periodico verrà maggiorato pro-quota del relativo importo dovuto per l’arco temporale di riferimento di ciascuna copertura, anch’esso indicato nel “Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori” di cui alle Condizioni Particolari.
Corrispettivo della Locazione Finanziaria. Condizioni Generali (FNMIC219) - Ver. 01/2017 - Pagina 3 di 4 L’Utilizzatore assume l’obbligo di versare al Concedente il corrispettivo della locazione finanziaria costituito dal canone da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto e dai canoni periodici, i cui importi, periodicità e valuta sono indicati nel “Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori” di cui alle Condizioni Particolari. Nel caso in cui l’Utilizzatore abbia stipulato anche la copertura assicurativa di cui ai precedenti artt. 15.2 e 17, salva una diversa pattuizione, il canone periodico verrà maggiorato pro-quota del relativo importo dovuto per l’arco temporale di riferimento di ciascuna copertura, anch’esso indicato nel “Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori” di cui alle Condizioni Particolari.
Corrispettivo della Locazione Finanziaria. L’Utilizzatore assume l’obbligo di versare al Concedente il corrispettivo della Locazione Finanziaria costituito dal canone da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto e dai canoni periodici, i cui importi, periodicità e valuta sono indicati nel “Piano di rimborso mensile e Servizi accessori” previsto sul Frontespizio della Proposta di Contratto di Locazione Finanziaria tra le Condizioni Particolari. Nel caso in cui l’Utilizzatore abbia stipulato anche la copertura assicurativa di cui al precedente art. Condizioni Generali Leasing Citroën B2B (FNMIC219) - Ver. 01/2022 - Pag. 4/6
Corrispettivo della Locazione Finanziaria. Il Comune (Utilizzatore) dovrà versare al Finanziatore il “Corrispettivo globale della locazione finanziaria” che verrà corrisposto mediante 40 (quaranta) canoni semestrali posticipati, fissi ed invariabili, calcolati utilizzando il tasso IRS 20 anni rilevato il giorno lavorativo antecedente la decorrenza del contratto di locazione finanziaria, corrispondente al verbale di positivo collaudo tecnico amministrativo dell’Immobile, maggiorato dello spread indicato in Offerta, pari a …..% (…….percento). Alla data del verbale di positivo collaudo tecnico amministrativo dell’Immobile, l’importo da finanziare su cui calcolare il canone semestrale posticipato definitivo di locazione finanziaria è dato da:
Corrispettivo della Locazione Finanziaria te è Zoomlion Capital (Italy) Spa, società con unico azionista sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di Zoomlion Capital (H.K.) Co. Ltd., capi- tale sociale € 1.000.000 i.v., con sede legale in XXX XXXXX XXXXX X'XXXXXXX, 00, XXXXXX, XX, C. F. e P. IVA: 06698230965 - REA MI-MI1908850, Iscritta nell’elenco generale degli intermediari finanziari al n. 41735;
Corrispettivo della Locazione Finanziaria il corrispettivo complessivo della locazione finanziaria resta convenuto in EURO ……………………,00- più I.V.A., e sarà pagato dall’Utilizzatore come segue: Con riferimento alle Istruzioni della Banca d´Italia di attuazione del Capo I del Titolo VI del T.U.B. in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali il tasso leasing è 0,000% Spese per subentro, rilocazione e cessione contratto € 800,00; spese per chiusura pratica (riscatto) € 500,00; spese incasso canone € 3,50; spese per ripianificazione canoni € 200,00; spese per copia idonea al contratto € 100,00; spese per ogni altra richiesta contrattuale ed amministrativa € 150,00; spese per gestione polizza assicurativa € 26,00; spese registrazione contratto € 60,00; spese per insoluti € 20,00; spese per invio comunicazioni e trasparenza € 20,00; spese sopralluogo e perizia di tecnici esterni al puro costo; spese notarili al puro costo;
Corrispettivo della Locazione Finanziaria. 16.1 a L’importo complessivo da finanziare al netto degli oneri di prelocazione che saranno determinati come previsto al successivo art. 16.2, in base all’offerta aggiudicata è pari ad €

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;