CESSIONE CONTRATTO Clausole campione

CESSIONE CONTRATTO. E’ vietata la cessione del presente contratto.
CESSIONE CONTRATTO. Il cliente non potrà in alcun modo e sotto qualsiasi forma cedere a terzi, anche parzialmente, il contratto.
CESSIONE CONTRATTO. Il presente Contratto non potrà, in nessun caso, essere ceduto, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, neanche mediante cessione di ramo di azienda da parte del CLIENTE, salvo preventivo accordo scritto di SARCE (tramite con GRUPPO FORMULA). A tale titolo, le licenze d’uso consentite in applicazione del presente Contratto non potranno essere cedute.
CESSIONE CONTRATTO. Non è ammessa la cessione del Contratto.
CESSIONE CONTRATTO. Non è ammessa la cessione del contratto né la cessione dei crediti, se non espressamente approvata dal Committente. Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che il presente Contratto ed ogni sua singola clausola sono state fatte oggetto di negoziazione specifica, non trattandosi di modulo o formulario prestampato, non trovando, pertanto, applicazione le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 c.c.. Letto, confermato e sottoscritto. Padova, ………………………….. L’Appaltatore Il Committente
CESSIONE CONTRATTO. Il presente contratto e i diritti da esso nascenti potranno essere ceduti da EI, in tutto o in parte, a terzi, a qualsiasi titolo, senza necessità di autorizzazione da parte di , autorizzazione che si intende sin da ora concessa.
CESSIONE CONTRATTO. La ditta aggiudicataria non può cedere ad altri in tutto o in parte la gestione che forma oggetto del presente capitolato.
CESSIONE CONTRATTO. Il Concedente consente al Concessionario la facoltà di cedere il presente contratto o sublocare parzialmente l’immobile della presente convenzione. In entrambi i casi la cessione o la sublocazione saranno comunicati al Concedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno trenta giorni prima.----------------------------------------------------
CESSIONE CONTRATTO. E’ fatto divieto assoluto di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto, a pena di nullità
CESSIONE CONTRATTO. Il contratto d'appalto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità come previsto all'art. 105 comma 1 del D.lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.. La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto di cessione. E’ vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano state preventivamente accettate da A.S.R. Molise Acque.