COSTI DELLA SICUREZZA. Il testo unico sulle norme di igiene e sicurezza, d.lgs. 81/2008 all’art. 26, comma 5, precisa che: “nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, ... devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’art.1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”. Il presente appalto prevede la consegna, il disimballaggio e il montaggio degli arredi scolastici presso la Scuola dell’Infanzia di via Cavallotti 104 e la Scuola secondaria di primo grado di Via Costituzione. I rischi da interferenza si possono ridurre con le misure organizzative e comportamentali sopra descritte. Sporadicamente è possibile che si renda necessario l’utilizzo di carrelli per il trasporto manuale. In tale caso, trattandosi di dotazione strumentale in uso ai veicoli adibiti al trasporto di merci, alla ditta che esegue l’appalto non dovrà essere riconosciuto alcun costo aggiuntivo. Usando la necessaria cautela e stabilendo orari e modalità di consegna concordati con il personale e gli operai presenti nell’edificio interessato alle consegne, il costo per i rischi di interferenza è quantificato in €.354,10.
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COSTI DELLA SICUREZZA. Il testo unico sulle norme di igiene Nel presente documento, ai sensi della normativa vigente e sicurezza, d.lgsin particolare del citato art. 26 del D.Lgs. 81/2008 all’art. 26e s.m.i., comma 5, precisa che: “nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, ... devono essere specificatamente vengono indicati a pena di nullità ai sensi dell’art.1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con riferimento a quelli propri specifici connessi allo specifico appalto”. Il presente appalto prevede la consegna, il disimballaggio e il montaggio degli arredi scolastici presso la Scuola dell’Infanzia di via Cavallotti 104 e la Scuola secondaria di primo grado di Via Costituzione. I rischi da interferenza si possono ridurre con le misure organizzative e comportamentali sopra descritteattività affidate in appalto, al fine di garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che potrebbero originarsi durante lo svolgimento dei servizi. Sporadicamente è possibile che si renda necessario l’utilizzo di carrelli per il trasporto manuale. In tale casoNella particolare fattispecie, trattandosi di dotazione strumentale in uso ai veicoli adibiti al trasporto di merciattività ordinarie e attività non programmate da eseguirsi su diversi immobili, alla ditta è difficile prevedere l’organizzazione e lo svolgimento delle singole attività e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori. Di conseguenza:
1. L’Appaltante elabora, sulla base delle esigenze dell’appalto che esegue l’appalto non dovrà essere riconosciuto alcun costo aggiuntivo. Usando la necessaria cautela intende affidare e stabilendo orari e modalità di consegna concordati con il personale e gli operai presenti nell’edificio interessato alle consegneignorando l’operatore economico che lo acquisirà, il costo per presente DUVRI standard (DUVRI rev. 0) contenente i rischi standard ed i relativi costi della sicurezza da interferenze standard.
2. Espletata la gara, l’Appaltante acquisite le informazioni da parte dell’operatore economico individuato, inerenti gli eventuali ulteriori rischi che si prevede di interferenza introdurre nell’ambiente oggetto dei servizi, potrà integrare il DUVRI rev. 0 elaborando il DUVRI rev. 1. In via generale è quantificato possibile distinguere tra: COSTI DELLA SICUREZZA ORDINARI (o indiretti). Sono quelli necessari, in €.354,10relazione alle attività da appaltare, per il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute e il conseguente svolgimento in sicurezza delle attività. Tali costi sono già contenuti nell’offerta dell’operatore economico; si tratta infatti di costi afferenti alla specifica attività svolta da ciascuna Impresa (rischi propri dell’Appaltatore), strumentali all’esecuzione in sicurezza delle attività da appaltare e costituiscono una quota parte delle spese generali afferenti l’Impresa (art. 32 del d.p.r. 207/10, regolamento dei contratti pubblici)”.
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COSTI DELLA SICUREZZA. Il testo unico sulle norme “Si parla di igiene interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e sicurezza, d.lgsquello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti” (Determinazione autorità vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008). 81/2008 all’art. 26, comma 5, precisa che: “nei singoli Ciò premesso si può ipotizzare che vi siano contratti di subappaltoappalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si verifichi un contatto rischioso. Si può ipotizzare inoltre che le misure da intraprendere per ridurre tali rischi possano essere a costo zero oppure onerosi e in tal caso deve essere compilato il quadro "determinazione dei costi per la sicurezza". La ditta, in base alle proprie esperienze e valutazioni, può comunque segnalare una attività interferente pericolosa e richiedere una modifica al DUVRI. Analizzate le modalità di appalto esecuzione dei lavori nelle varie fasi è stato rilevato che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle della Ditta sono da considerarsi a contatto Rischioso per cui è indispensabile definire le misure di somministrazione, ... devono essere specificatamente indicati prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a pena di nullità ai sensi dell’art.1418 del codice civile ribasso d’asta. Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati. Da tali costi sono esclusi i costi relativi alla della sicurezza del lavoro, con riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”. Il presente appalto prevede la consegna, il disimballaggio e il montaggio degli arredi scolastici presso la Scuola dell’Infanzia di via Cavallotti 104 e la Scuola secondaria di primo grado di Via Costituzionedell’attività appaltata che sono valutati dall’appaltatore. I rischi da interferenza individuati possono essere eliminati o ridotti effettuando opportuni sopralluoghi preventivi al fine di prendere visione delle strutture, dei piani di sicurezza e di gestione delle emergenze relative, dei luoghi di accesso e transito ecc. Il livello di sicurezza sarà ulteriormente garantito provvedendo a delimitare con opportuna segnaletica i luoghi di intervento, provvedere all’eventuale disattivazione degli impianti tecnologici, studio dei percorsi, spostamento di materiali e successiva ricollocazione nelle sedi originarie ecc. Nella tabella seguente si possono ridurre con le misure organizzative e comportamentali sopra descritte. Sporadicamente è possibile che si renda necessario l’utilizzo di carrelli per il trasporto manuale. In tale caso, trattandosi di dotazione strumentale in uso ai veicoli adibiti al trasporto di merci, alla ditta che esegue l’appalto non dovrà essere riconosciuto alcun costo aggiuntivo. Usando riporta la necessaria cautela e stabilendo orari e modalità di consegna concordati con il personale e gli operai presenti nell’edificio interessato alle consegne, il costo per i rischi di interferenza è quantificato in €.354,10.stima dei “costi interferenti”:
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Samples: Accordo Quadro Per l'Appalto Di Servizi Di Disinfestazione
COSTI DELLA SICUREZZA. Il testo unico sulle norme Vengono di igiene e sicurezza, d.lgs. 81/2008 all’art. 26, comma 5, precisa che: “nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, ... devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’art.1418 del codice civile seguito riportati i costi relativi alla della sicurezza del lavoro, con riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”. Il presente appalto prevede la consegna, il disimballaggio e il montaggio degli arredi scolastici presso la Scuola dell’Infanzia che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in atto le specifiche misure di via Cavallotti 104 e la Scuola secondaria di primo grado di Via Costituzione. I rischi da interferenza si possono ridurre con le misure organizzative e comportamentali sopra descritte. Sporadicamente è possibile che si renda necessario l’utilizzo di carrelli sicurezza per il trasporto manuale. In tale caso, trattandosi di dotazione strumentale in uso ai veicoli adibiti al trasporto di merci, alla ditta che esegue l’appalto non dovrà essere riconosciuto alcun costo aggiuntivo. Usando la necessaria cautela e stabilendo orari e modalità di consegna concordati con il personale e gli operai presenti nell’edificio interessato alle consegne, il costo per prevenire i rischi di interferenza è quantificato natura esclusivamente interferenziale non soggetti a ribasso a base d’asta, quantificati sulla base dell’analisi dei rischi di natura interferenziale relativamente agli appalti sopra menzionati. Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all’attività della Ditta stessa, mentre sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui all’art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003) (al quale si rimanda) Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008 previste nel presente Documento. Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna Ditta, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. I suddetti costi sono a carico della Ditta, la quale deve specificamente indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed agli art.86 c.3-bis ed 87 del D.L.vo n°163/2006. Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, questi vanno evidenziati tenendoli distinti dall’importo del servizio/lavoro da appaltare e non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed agli artt. 86 c.3-bis, 87 e 131 c.3 del D.L.vo n°163/2006. Descrizione U.M. Prezzo unitario (€.354,10.) Quantità Totale (€)
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Samples: Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Da Interferenza
COSTI DELLA SICUREZZA. Il testo unico sulle norme Vengono di igiene e sicurezza, d.lgs. 81/2008 all’art. 26, comma 5, precisa che: “nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, ... devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’art.1418 del codice civile seguito riportati i costi relativi alla della sicurezza del lavoro, con riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”. Il presente appalto prevede la consegna, il disimballaggio e il montaggio degli arredi scolastici presso la Scuola dell’Infanzia che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in atto le specifiche misure di via Cavallotti 104 e la Scuola secondaria di primo grado di Via Costituzione. I rischi da interferenza si possono ridurre con le misure organizzative e comportamentali sopra descritte. Sporadicamente è possibile che si renda necessario l’utilizzo di carrelli sicurezza per il trasporto manuale. In tale caso, trattandosi di dotazione strumentale in uso ai veicoli adibiti al trasporto di merci, alla ditta che esegue l’appalto non dovrà essere riconosciuto alcun costo aggiuntivo. Usando la necessaria cautela e stabilendo orari e modalità di consegna concordati con il personale e gli operai presenti nell’edificio interessato alle consegne, il costo per prevenire i rischi di interferenza è quantificato natura esclusivamente interferenziale non soggetti a ribasso a base d’asta, quantificati sulla base dell’analisi dei rischi di natura interferenziale relativamente agli appalti sopra menzionati. Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all’attività della Ditta stessa, mentre sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in €.354,10quanto compatibili, di cui all’art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003) (al quale si rimanda) Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008 previste nel presente Documento. Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna Ditta, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. I suddetti costi sono a carico della Ditta, la quale deve specificamente indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, questi vanno evidenziati tenendoli distinti dall’importo del servizio/lavoro da appaltare e non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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Samples: Documento Di Valutazione Dei Rischi
COSTI DELLA SICUREZZA. Il testo unico sulle norme Vengono di igiene e sicurezza, d.lgs. 81/2008 all’art. 26, comma 5, precisa che: “nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, ... devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’art.1418 del codice civile seguito riportati i costi relativi alla della sicurezza del lavoro, con riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”. Il presente appalto prevede la consegna, il disimballaggio e il montaggio degli arredi scolastici presso la Scuola dell’Infanzia che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in atto le specifiche misure di via Cavallotti 104 e la Scuola secondaria di primo grado di Via Costituzione. I rischi da interferenza si possono ridurre con le misure organizzative e comportamentali sopra descritte. Sporadicamente è possibile che si renda necessario l’utilizzo di carrelli sicurezza per il trasporto manuale. In tale caso, trattandosi di dotazione strumentale in uso ai veicoli adibiti al trasporto di merci, alla ditta che esegue l’appalto non dovrà essere riconosciuto alcun costo aggiuntivo. Usando la necessaria cautela e stabilendo orari e modalità di consegna concordati con il personale e gli operai presenti nell’edificio interessato alle consegne, il costo per prevenire i rischi di interferenza natura esclusivamente interferenziale non soggetti a ribasso a base d’asta, quantificati sulla base dell’analisi dei rischi di natura interferenziale relativamente agli appalti sopra menzionati. Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex- lege”, quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all’attività della Ditta stessa, mentre sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui all’art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003) (al quale si rimanda) Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008 previste nel presente Documento. Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna Ditta, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. I suddetti costi sono a carico della Ditta, la quale deve specificamente indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed agli art.86 c.3-bis ed 87 del D.L.vo n°163/2006. INSTALLAZIONE / DPI /RIUNIONI COORDINAMENTO N° COSTO COSTO TOTALE Cartellonistica di sicurezza 50 15,00 € cad 750,00€ Nastro segnaletico bianco/rosso (bobina da 200 m) 16 7,00 112,00€ Paletti autoportanti 26 13,00 338,00€ Riunione coordinamento 6 ore 50,00 € ora 300,00 € TOTALE 1500,00 € Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa aggiudicataria, resta immutato l'obbligo, gravante su di essa, di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. Documento Informativo per le imprese appaltatrici e prestatori d’opera GESTIONE DELLE EMERGENZE Per le attività che si svolgono in aree esterne è quantificato cura dell’impresa appaltatrice predisporre adeguate procedure di emergenza, formare il proprio personale a riguardo e dotarlo dei necessari presidi di emergenza. REGOLAMENTO INTERNO PER LA SICUREZZA DEGLI APPALTI Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 Vi ricordiamo che l’esecuzione dei lavori presso le zone oggetto d’appalto nonché eventuali lavori da Voi realizzati nell’ambito del nostro ciclo produttivo, dovranno essere svolti sotto la Vostra direzione e sorveglianza. Pertanto, qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e a cose, sia di nostra proprietà che di terzi, che si possano verificare nell’esecuzione dei lavori stessi, saranno a vostro carico. Vi chiediamo di adempiere tassativamente alle seguenti richieste:
a) ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in €.354,10materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla Vostra attività;
c) garantire: • un contegno corretto del vostro personale sostituendo coloro che non osservano i propri doveri; • l’esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature di Vostra proprietà e in conformità alle norme di buona tecnica;
d) assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza sociale e assicurativa (INAIL, INPS, ecc.);
e) dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 26 del D. Lgs 81/2008)
f) rispettare le disposizioni più avanti riportate.
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Samples: Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Da Interferenza