Costi di amministrazione Clausole campione

Costi di amministrazione. Le spese di funzionamento e di amministrazione del Fondo nonché quelle di funzionamento degli organi sociali, quando non diversamente stabilito, vanno prelevate dai contributi di competenza dell’EBN/AC.
Costi di amministrazione. 1. Le spese di funzionamento e di amministrazione del Fondo malattia, nonché quelle di funzionamento degli Organi sociali, quando non diversamente stabilito, vanno prelevate dai contributi versati ai sensi del precedente art. 5, prima che essi vadano trasferiti ai gestori finanziari delle risorse.
Costi di amministrazione. 1. Le spese di funzionamento e di amministrazione del Fondo malattia, nonché quelle di funzionamento degli Organi sociali, quando non diversamente stabilito, vanno prelevate dai contributi versati ai sensi del precedente art. 5, prima che essi vadano trasferiti ai gestori finanziari delle risorse. Art. 25‌
Costi di amministrazione. Le spese di funzionamento e di amministrazione nonché quelle di funzionamento degli organi sociali, quando non diversamente stabilito, vanno prelevate dai contributi di competenza dell’EBNAIP.
Costi di amministrazione. Le spese di funzionamento e di amministrazione del Fondo malattia, nonché quelle di funziona- mento degli organi sociali, quando non diversamente stabilito, vanno prelevate dai contributi versati ai sensi del precedente art. 5, prima che essi vadano trasferiti ai gestori finanziari delle risorse. Le finalità mutualistiche ed assistenziali del Fondo malattia vanno raggiunte senza alcun intento speculativo, di norma tramite il ricorso a forme assicurative. Il comitato esecutivo decide la sottoscrizione, con una o più compagnie di assicurazione, di appo- site convenzioni atte a conseguire vantaggiose condizioni ed un adeguato servizio individuando la/e compagnia/e di assicurazione e definendo le condizioni di convenzione. Tutte le controversie comunque relative alle interpretazioni del presente regolamento, soprattutto sulle contribuzioni e sulle prestazioni individuali, sono deferite alla decisione di un collegio irrituale di equità composto di 3 arbitri. Ciascuna parte nomina un arbitro; e gli arbitri così designati nomineranno il terzo con funzione di presidente del collegio. Se il terzo arbitro non viene nominato entro 30 giorni dalla nomina dei primi due, la nomina è effet- tuata – a richiesta di una qualunque delle parti – dal presidente del tribunale di Roma, il quale provvede altresì alla nomina dell’arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla comunica- zione pervenuta ad essa, della nomina dell’arbitro dell’altra parte. Gli arbitri designati decidono – anche a maggioranza come mandatari comuni delle parti amiche- voli compositorie, senza alcuna formalità di procedura, entro 90 giorni dall’ultima accettazione della loro nomina, salvo comunque il principio del contraddittorio. Essi comunicano congiuntamente la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti. Le parti sono impegnate a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattua- le. Limitatamente ai periodi per i quali è stato assunto, e compatibilmente con il rapporto di lavoro a termine instaurato, le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche nei confronti del sostituto del portiere. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, potranno essere riesaminate per volontà consensuale delle organizzazioni stipulanti che lo richiederanno con preavviso di sei mesi ovvero nel corso della contrattazione di rinnovo del contratto collettivo, e comunque nel caso in cui, per effetto di leggi o provvedimenti, si ...