Costi di amministrazione. Oneri assicurativi, oneri finanziari e oneri di garanzia
Costi di amministrazione. Le spese di funzionamento e di amministrazione del Fondo nonché quelle di funzionamento degli organi sociali, quando non diversamente stabilito, vanno prelevate dai contributi di competenza dell’EBN/AC.
Costi di amministrazione. Le spese di funzionamento e di amministrazione del Fondo malattia, nonché quelle di funzionamento degli Organi sociali, quando non diversamente stabilito, vanno prelevate dai contributi versati ai sensi del precedente art. 5, prima che essi vadano trasferiti ai gestori finanziari delle risorse. Art. 25
Costi di amministrazione. 1. Le spese di funzionamento e di amministrazione della Sezione "Fondo sanitario", nonché quelle di funzionamento degli Organi sociali, quando non diversamente stabilito, vanno prelevate dai contributi versati ai sensi del precedente art. 5, prima che essi vadano trasferiti ai gestori finanziari delle risorse.