Costituzione dell’Assemblea e validità delle deliberazioni Clausole campione

Costituzione dell’Assemblea e validità delle deliberazioni. 1. L’Assemblea dei Partecipanti è regolarmente costituita con l’intervento di tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) delle Quote in circolazione, con esclusione delle Quote di classe B e C. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei Partecipanti che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più una Quota degli intervenuti all’Assemblea dei Partecipanti. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 30% (trenta per cento) del valore di tutte le Quote in circolazione, con esclusione delle Quote di classe B e C. Restano salvi i diversi quorum deliberativi eventualmente previsti dal Regolamento. 2. Nel caso in cui l’Assemblea dei Partecipanti, regolarmente convocata, non riesca ad assumere alcuna deliberazione, la SGR è autorizzata ad attuare le decisioni poste all’ordine del giorno qualora dalla loro mancata attuazione possa derivare un grave pregiudizio al Fondo.
Costituzione dell’Assemblea e validità delle deliberazioni. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali l'atto costitutivo può stabilire norme particolari. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se l'atto costitutivo non richiede una maggioranza più elevata.
Costituzione dell’Assemblea e validità delle deliberazioni. 1. L’Assemblea ordinaria, sia in prima convocazione sia in seconda convocazione e nelle convocazioni successive è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentino la totalità (100%) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la totalità (100%) del capitale sociale. 2. E’ comunque fatto salvo il disposto dell’art. 2369 comma 4, Cod.civ., quanto all’approvazione del bilancio ed alla nomina e revoca delle cariche sociali. 3. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, la totalità (100%) del capitale sociale. L’assemblea straordinaria delibera con il voto unanime dei Soci.
Costituzione dell’Assemblea e validità delle deliberazioni. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di xxxxxxxsi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

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