Costituzione in garanzia Clausole campione

Costituzione in garanzia. 1. Il costituente che intende offrire alla Banca un prestito a garanzia delle operazioni di finanziamento effettua apposita segnalazione secondo le modalità indicate nella Guida ABACO. 2. Ricevuta la segnalazione, la Banca procede a verificarne la correttezza formale e la completezza. In caso di segnalazione formalmente non corretta o incompleta la Banca ne dà tempestiva comunicazione al costituente. 3. La Banca comunica al costituente l’accettazione o, in assenza dei requisiti di idoneità, il rifiuto dell’offerta di costituzione in garanzia. 4. La costituzione del pegno avviene secondo le procedure e le regole vigenti in materia di costituzione di vincoli su crediti, volte ad assicurare l’opponibilità della garanzia ai terzi.
Costituzione in garanzia. 1. La Controparte, direttamente o tramite una banca custode, può costituire in pegno attività idonee negoziabili e strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (DECC) di sua piena, esclusiva e libera proprietà o di cui abbia facoltà di disporre come proprietaria, anche ai sensi dell’articolo 5 del DLGS 170/2004, che vengono contabilizzate nell’apposito conto pool aperto presso la Banca o nell’apposito conto garanzie per credito ECONS al verificarsi dell’attivazione della soluzione di contingency in TARGET.Salvo quanto previsto dall’articolo 15, la costituzione del pegno su tali attività idonee avviene secondo quanto stabilito dalle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE nonché conformemente alle procedure e alle regole dettate dalla normativa vigente in materia di costituzione di vincoli su strumenti finanziari con le modalità e gli adempimenti indicati nella Guida CAT. 2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la Controparte autorizza il tri-party agent estero, fornitore del servizio, nel ruolo di utente di un servizio tri-party, a costituire in garanzia attività idonee, secondo le modalità previste dalla documentazione legale e operativa del tri-party agent stesso. 3. Le attività idonee negoziabili a garanzia dell’autocollateralizzazione in T2S vengono acquisite in pegno mediante contabilizzazione nel conto titoli dedicato aperto dalla Banca d’Italia in Monte Titoli. A tal fine la controparte si impegna ad assicurare che tali attività siano di sua piena, esclusiva e libera proprietà o di cui abbia facoltà di disporre come proprietaria, anche ai sensi dell’articolo 5 del DLGS 170/2004. La costituzione in pegno di tali attività avviene secondo quanto disciplinato nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE, nonché conformemente alle procedure e alle regole dettate dalla normativa vigente in materia di costituzione di vincoli su strumenti finanziari, con le modalità e gli adempimenti indicati nella Guida CAT. 4. Se a seguito della procedura di rimborso definita nell’articolo 10 comma 3 parte IV del Contratto per la partecipazione a TARGET- Banca d’Italia, il saldo su un conto T2S DCA non è ancora sufficiente per rimborsare l'autocollateralizzazione esistente, le relative garanzie sono trasferite sul conto di custodia della Banca e contabilizzate sul conto pool del titolare del conto T2S DCA. 5. La Controparte è in ogni caso responsabile...
Costituzione in garanzia. 1. La Controparte, direttamente o tramite una banca custode, può costituire in pegno attività idonee negoziabili e strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (DECC) di sua piena, esclusiva e libera proprietà o di cui abbia facoltà di disporre come proprietaria, anche ai sensi dell’articolo 5 del DLGS 170/2004, che vengono scritturate nell’apposito conto pool aperto presso la Banca. Salvo quanto previsto dall’articolo 15, la costituzione del pegno su tali attività idonee avviene secondo quanto stabilito dalle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE nonché conformemente alle procedure e alle regole dettate dalla normativa vigente in materia di costituzione di vincoli su strumenti finanziari con le modalità e gli adempimenti indicati nella Guida CAT. 2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la Controparte autorizza il tri-party agent estero, fornitore del servizio, nel ruolo di utente di un servizio tri-party, a costituire in garanzia attività idonee, secondo le modalità previste dalla documentazione legale e operativa del tri-party agent stesso. 3. Se a seguito della procedura di rimborso definita nell’articolo 4 comma 5 del Contratto per le operazioni di autocollateralizzazione, il saldo sul conto Dedicated Cash Account (DCA) non è ancora sufficiente a rimborsare l'autocollateralizzazione esistente, la Banca registra la relativa garanzia sul conto pool del titolare del conto DCA. 4. La Controparte è in ogni caso responsabile della corretta individuazione e costituzione in garanzia delle attività idonee.

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  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • Costituzione Il rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale; nel secondo caso, allo scopo di soddisfare le esigenze formative, il rapporto non può avere durata inferiore a 25 ore settimanali.

  • SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

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  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

  • DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse: • la presenza delle garanzie richieste; • la correttezza dei massimali; • la correttezza delle somme assicurate; • la correttezza delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato. Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.