Procedura di rimborso Clausole campione

Procedura di rimborso. Qualora un azionista desideri richiedere il rimborso delle proprie azioni in tutto o in parte, esso potrà farne domanda scritta all'Agente per i Trasferimenti. La domanda sarà irrevocabile (fatto salvo quanto disposto di seguito nel caso di sospensione temporanea dei rimborsi) e dovrà indicare il numero, il comparto e la classe delle azioni di cui si richiede il rimborso, nonché, qualora si tratti di azioni nominative, il nome a cui risultano registrate. La richiesta deve essere accompagnata dal nome con il quale queste ultime sono registrate e dai documenti attestanti un eventuale trasferimento. La Data di VNI, (come definita al Capitolo Emissione di azioni e procedura di sottoscrizione e di pagamento) la Data di valutazione e l'ora limite di ricevimento applicabili alle domande di rimborso sono descritte nelle Schede tecniche. La SICAV avrà però la facoltà, a discrezione del proprio Consiglio d'amministrazione, di accordare deroghe ai distributori, dietro richiesta di questi ultimi, concedendo loro un equo termine aggiuntivo massimo di un’ora e mezza dopo il cut-off ufficiale della SICAV, al fine di consentire loro di centralizzare, globalizzare ed inviare gli ordini all’Agente per i Trasferimenti; il valore netto d’inventario rimarrà ignoto. Una volta determinato il prezzo di riscatto, l'Agente per i Trasferimenti ne darà, per quanto possibile, comunicazione ai richiedenti. Il pagamento del prezzo delle azioni rimborsate sarà effettuato entro i termini descritti nelle Schede tecniche. I pagamento dell'importo globale dovuto sarà effettuato nella valuta della classe. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario a favore del conto indicato dall'azionista o mediante assegno spedito per posta all'azionista. Il prezzo di rimborso delle azioni della SICAV potrà essere superiore o inferiore al prezzo di acquisto pagato dall'azionista all’atto della sottoscrizione, in funzione dell’apprezzamento o del deprezzamento del valore patrimoniale netto.
Procedura di rimborso. La Banca, entro 10 (dieci) Giornate Operative dalla ricezione di richiesta di rimborso del Cliente Pagatore, sempre che tale richiesta sia ricevuta nei termini indicati nel precedente Articolo 17.4 (“Termine per presentare la richiesta di rimborso”), rimborsa l’intero importo dell’Operazione di Pagamento Passiva a meno che non fornisca al Cliente Pagatore una giustificazione per il rifiuto del rimborso. In tal caso, il Cliente Pagatore può presentare un esposto a Banca d’Italia o un ricorso stragiudiziale avverso il rifiuto ai sensi dei successivi Articoli 23.2 e 23.3 del presente Capitolo (“Reclami, esposti e ricorsi stragiudiziali”).
Procedura di rimborso. 1. Fermo restando l’emissione delle fatture nel rispetto della disciplina di cui all’art. 3.2, le Parti dichiarano e concordano che Xxxxxxxxxx provvederà ad effettuare il pagamento del 30% del rimborso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui l’Utente ha acquistato l’Esperienza utilizzando i crediti welfare (“Prima Scadenza”) e il restante 70% del rimborso 30 (trenta) giorni prima della partenza del Beneficiario. In nessun caso, tuttavia, Xxxxxxxxxx sarà obbligata ad effettuare il pagamento del 100% del rimborso anteriormente alla Prima Scadenza. I pagamenti avverranno tramite bonifico bancario alle coordinate che il Partner comunicherà per iscritto a Tantosvago. Si informa il Partner che i bonifici vengono emessi giornalmente e che eventuali ritardi potranno dipendere dai tempi tecnici di accredito previsti dal sistema bancario. Dopo l’avvenuto pagamento, il Partner troverà nella sezione dell’Area Riservata “Rimborso” la variazione dello stato del buono da “richiesta rimborso” a “rimborsato” con il numero di CRO.
Procedura di rimborso. 1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, le modalità di applicazione del presente articolo.
Procedura di rimborso. A scadenza, l'Emittente si impegna a mettere a disposi- zione presso l'agente di deposito (l'"Agente di Deposi- to"), come indicato nelle Condizioni Definitive, le somme necessarie al rimborso ai fini della loro trasmis- sione alle banche depositarie competenti per il loro successivo accreditamento a favore dei Portatori.
Procedura di rimborso. Introduzione STEP SPIEGAZIONE COMUNICAZIONI EMAIL Rimborsi
Procedura di rimborso. L'Emittente si impegna a mettere a disposizione presso la Clearstream Banking AG di Francoforte le somme necessarie al rimborso ai fini della loro trasmissione alle banche depositarie competenti per il loro successivo accreditamento a favore dei portatori dei Certificati al termine della durata dei Certificati stessi coincidente, in genere, con il giorno di scadenza oppure al momento della riscossione dei Certificati da parte dei relativi Portatori o, ancora, in caso di disdetta.
Procedura di rimborso. L’istanza da parte dell’utente verrà presentata incarta semplice allegando le ricevute di versamento allegate ed indicando le ragioni che danno titolo ad ottenere il rimborso. La misura degli interessi semplici gravanti sulla somma di restituzione è fissata in quella dell’interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’ eseguito versamento. In caso di decorso inutile del termine di cui all’art. 72 comma 2, la domanda si intende rigettata: il silenzio rifiuto formatosi per effetto del decorso temporale predetto potrà essere impugnato in conformità dell’art. 19 del D.lgs 31.12.1992 n. 546 ove trattasi di versamento spontaneo non preceduto da avviso di accertamento.