COSTITUZIONE DEL PEGNO Clausole campione

COSTITUZIONE DEL PEGNO. 1.1. Il Datore di Pegno, al fine di garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Finanziamento, costituisce irrevocabilmente in pegno a favore di Finlombarda, che accetta, la somma di Euro [●],[●] ([●]/[●]) depositata sul conto vincolato ed indisponibile identificato con IBAN [●] ed attivato presso la Banca [●] (di seguito, per brevità, “il Pegno”), che viene pertanto individuata dalle Parti quale banca custode e depositaria delle somme costituite in Pegno (di seguito, per brevità, “Banca Depositaria”). La Banca Depositaria ha l'obbligo di custodire le somme oggetto di Pegno e di liberarle a favore del Xxxxx Xxxxx esclusivamente a seguito di intervenuto svincolo del Pegno, comunicato da Finlombarda al Dante Pegno medesimo e alla Banca Depositaria secondo quanto previsto nel presente contratto. Il Xxxxx Xxxxx si impegna a ripristinare annualmente gli importi derivanti da bolli e da opere bancarie di gestione del rapporto, al fine di fare in modo che il saldo attivo del conto corrente non sia mai inferiore a Euro [●],[●] ([●]/[●]) senza effetto novativo.
COSTITUZIONE DEL PEGNO. 2.1. Finpiemonte, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1851 del codice civile e del d.lgs. 21 maggio 2004 n. 170, costituisce irrevocabilmente in pegno a garanzia delle obbligazioni garantite di cui al successivo articolo 3 e in favore del Finanziatore, la somma di euro , depositata sul Conto Vincolato IBAN
COSTITUZIONE DEL PEGNO. 2.1. Il Costituente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1851 del codice civile e del d.lgs. 2 maggio 2004 n. 170, costituisce irrevocabilmente in pegno in favore del Finanziatore, la somma di euro [•] (il “Cash Collateral Junior”), depositata sul conto corrente IBAN [•] aperto presso il Finanziatore.
COSTITUZIONE DEL PEGNO. 2.1 Con il presente Atto di Pegno, il Costituente irrevocabilmente costituisce in pegno di primo grado a favore del Creditore Xxxxxxxxx, che accetta, l'Oggetto del Pegno. Di conseguenza, le somme che saranno depositate in qualsiasi momento sul Conto Escrow intestato al Costituente o che potrebbero derivare o essere acquisite in sostituzione di quelle inizialmente esistenti, così come le somme che saranno successivamente immesse dal Costituente, o per suo conto, sono soggette al pegno originario, esclusa qualsiasi novazione, ai sensi dell’articolo 1851 del codice civile, dal momento, e per solo effetto, della formazione del relativo saldo creditorio derivante dall’accreditamento della somma di denaro sul Conto Escrow, senza necessità di qualsivoglia ulteriore atto e/o adempimento da parte del Costituente, della Banca Depositaria o di terzi.
COSTITUZIONE DEL PEGNO. 2.1 Il Costituente il Pegno costituisce irrevocabilmente, a favore dei Creditori Garantiti, che accettano, un pegno di primo e pari grado sui relativi Crediti, a garanzia del completo ed incondizionato adempimento delle Obbligazioni Garantite (come descritte nell’Articolo 3 (Obbligazioni Garantite) che segue) sino all’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx (come definito nell’Articolo 3 (Obbligazioni Garantite) che segue).
COSTITUZIONE DEL PEGNO. Con il presente Atto, il Costituente, al fine di garantire l’esatto, integrale e puntuale adempimento dei Crediti Garantiti, costituisce irrevocabilmente in Pegno di primo grado l’Oggetto del Pegno, ai sensi dell’articolo 83- octies del TUF, dell’articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata, nonché ai sensi del Decreto 170, a favore di CDP, che accetta. In conformità con quanto previsto dall’articolo 4.5 della Convenzione e dall’articolo 4.2.2 del Contratto di Finanziamento Quadro, il Pegno garantisce, congiuntamente e senza vincolo di previa escussione di alcun terzo garante (reale o personale), tutti i Crediti Garantiti, secondo i termini e le condizioni di cui al presente Atto.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: