Così anche X. XXXXX - X. XXXXX, Clausole campione

Così anche X. XXXXX - X. XXXXX,. Il decreto dignità, cit., 67. dal 14 luglio 2018 in poi, l’applicazione delle regole dei contratti a tempo determinato con la relativa disciplina intertemporale sopra esaminata. Nessun dubbio, invece, per le ragioni già espresse in precedenza, che i contratti a termine stipulati in data successiva al 14 luglio 2018 dall’Agenzia con i propri dipendenti dovranno seguire la nuova disciplina dei contratti a termine dettata dal Decreto dignità. Anche l’Agenzia, in qualità di datore di lavoro, sarà tenuta a pagare il contributo addizionale aumentato dello 0.5 punti percentuali previsto dall’art. 3, co. 2, del Decreto ogni qual volta procederà con il rinnovo di un contratto a termine. Il contributo addizionale in parola andrà versato a prescindere dal fatto che il rinnovo del contratto a termine serva per l’invio del lavoratore presso il medesimo utilizzatore o presso un nuovo utilizzatore. Il Decreto dignità si era limitato ad estendere il nuovo regime delle causali anche ai lavoratori assunti a termine dall’Agenzia, espungendo dal regime delle esclusioni di cui all’art. 34, co. 2, del D.LGS. n. 81/2015, anche le previsioni di cui all’art. 19 del D.LGS. n. 81/2015 dettate, appunto, in materia di causali e di durata massima del contratto a termine. Il che aveva sollevato non poche critiche da parte, in primis, degli operatori del settore, i quali avevano giustamente rilevato la sostanziale difficoltà di applicare le causali al lavoratore somministrato assunto a termine essendo irrealistico pensare che un Agenzia di somministrazione, la cui ordinaria attività è proprio quella di fornire lavoratori in via temporanea ad imprese che ne abbiano bisogno in virtù di loro specifiche e sempre diverse esigenze circoscritte nel tempo, possa stipulare contratti a termine per far fronte a esigenze “temporanee ed oggettive estranee all’ordinaria attività” o per “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria”. La legge di conversione, anziché eliminare la necessità della causale per i lavoratori somministrati a termine com’era auspicabile, ha, di converso, introdotto una norma piuttosto incomprensibile che si porrà di notevole impatto specie per gli utilizzatori, e che per come è scritta e per dove è collocata, risulta di assai difficile interpretazione e non mancherà di aprire, anch’essa, nuovi fronti di contenzioso. Si tratta, in particolare, del nuovo co. 1-ter, aggiunto all’art. 2 del Decreto dignità dalla Legge di conv...

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).