Definizione di Contributo addizionale

Contributo addizionale. Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per il solo personale impiegatizio, in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla NASPI, il datore di lavoro è tenuto a versare una somma pari al 41 per cento del massimale mensile della NASPI per ogni anno di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi tre anni.
Contributo addizionale. Per i rapporti a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile. Il contributo non è dovuto per: − i lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori assenti; − i lavoratori a termine assunti per lo svolgimento delle attività stagionali elencate nel DPR n. 1525/1963; − gli apprendisti; così come non è dovuto per gli operai agricoli a tempo determinato (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001 e D.Lg. n. 81/2015). Contrariamente ai settori economici diversi dall’agricoltura, nel settore primario non è dovuto nemmeno il contributo aggiuntivo previsto per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione. La NASPI e la contribuzione innanzi citate sono quindi applicabili come già detto unicamente agli impiegati, quadri e dirigenti dell’agricoltura.
Contributo addizionale. L'art. 8, comma 8, D.L. n. 86/1988 dispone che sul trattamento di integrazione non è dovuto il contributo addizionale di cui all'art. 12 della X. x. 000/0000 (x. anche INPS circ. n. 171/1988).

Examples of Contributo addizionale in a sentence

  • CONTRATTO A TERMINE CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA Contributo addizionale A decorrere dal 1° gennaio 2013 venne previsto un generale incremento del costo dell’istituto del contratto a termine attraverso l’introduzione di un contributo addizionale, pari all’1,4%, a carico del datore di lavoro (Legge 92/2012 - art.

  • Contributo addizionale dell’1.4% + 0.5% Altra novità del decreto dignità è l’ulteriore aumento dell’addizionale Naspi per i contratti a termine.


More Definitions of Contributo addizionale

Contributo addizionale. Art. 2, commi 28, 29 e 30, L. 92/2012, Circ. Ministero Lavoro 31 otto- bre 2018 n. 17, Messaggio Inps n. 4152/2014, Art. 1, comma 13, L. n. 160/2019 e Circ. INPS n. 121/2019 Per ogni rapporto di lavoro subordinato diverso da quello a tempo indeterminato (quindi, tra questi, quello a termi- ne), è dovuto un contributo addizionale (a carico del datore di lavoro), pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale e’ aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato anche in regime di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Con riguardo ai rapporti di lavoro a termine, il contributo addizionale non si applica: • ai lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti. L’INPS precisa che per l’operatività dell’esenzione è sempre necessario che i datori di lavoro comunichino la particolare tipologia assuntiva; • ai lavoratori assunti per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR n. 1525/1963; • a decorrere dal 1 gennaio 2020, ai lavoratori assunti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Bolza- no delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organiz- zazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019; • agli apprendisti; • ai lavoratori assunti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’art. 17 L. n. 84/1994. Il contributo addizionale è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti, un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. La restituzione può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui l’assunzione successiva avvenga con contratto di apprendistato. Si precisa che, nel caso di più rinnovi contrattuali, è suscettibile di recupero l’importo del contr...
Contributo addizionale. La contribuzione addizionale è obbligatoria e rimane a carico delle imprese che sono ammesse al trattamento di integrazione salariale; la misura è modificata rispetto alla normativa previgente, e in questo senso si applica a quei trattamenti la cui istanza viene presentata a decorrere dal 24 settembre 2015. L’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015, che disciplina allo stesso modo il contributo addizionale sia per la cassa integrazione ordinaria che per la cassa integrazione straordinaria, infatti, prevede:
Contributo addizionale. Legge 28 giugno 2012, n. 92 - Art. 2 - Ammorfizzatori sociali Per ciascun rinnovo del contra@o a tempo determinato (anche in somministrazione) aumento di 0,5 pun8 percentuali del contributo addizionale a carico del datore di lavoro (a@ualmente 1,4% dell’imponibile previdenziale)
Contributo addizionale. (art. 2, co. 28, L. 92/2012) La durata massima del contratto di somministrazione e tempo determinato e le ragioni giustificative (art. 34, co. 2, D.Lgs. 81/2015) Proroghe e rinnovi (art. 34, co. 2, D.Lgs. 81/2015) Numero massimo di lavoratori somministrati (art. 31, co. 2 D.Lgs. 81/2015)
Contributo addizionale. (art. 2, co. 28, L. 92/2012)
Contributo addizionale. Legge 28 giugno 2012, n. 92 - Art. 2 - Ammortizzatori sociali Per ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) aumento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale a carico del datore di lavoro (attualmente 1,4% dell’imponibile previdenziale)
Contributo addizionale in caso di ricorso all’assegno ordinario del Fondo per sospensioni o riduzioni di lavoro, è dovuto inoltre dal datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. Il contributo è elevato all’8% nei casi di superamento di 13 settimane nel biennio.