Common use of Credito di imposta Clause in Contracts

Credito di imposta. Qualora a seguito del pagamento dell’Importo Aggiuntivo ai sensi dell’Articolo 7.2 (“Pagamenti al lordo di imposte e tasse”) che precede, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d’imposta, essa sarà tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata, allorché il credito di imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell’effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell’assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d’imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente la Parte Finanziata della propria situazione fiscale e contabile, fermo l’impegno di comunicare alla Parte Finanziata l’insorgenza del credito d’imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 7.3.

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Samples: Contratto Di Finanziamento, Convenzione, Convenzione

Credito di imposta. Qualora a seguito del pagamento dell’Importo Aggiuntivo ai sensi dell’Articolo 7.2 (Pagamenti al lordo di imposte e tasse) che precede, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d’imposta, essa sarà tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata, allorché il credito di imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell’effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell’assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d’imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente la Parte Finanziata della propria situazione fiscale e contabile, fermo l’impegno di comunicare alla Parte Finanziata l’insorgenza del credito d’imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 7.3.

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Samples: Contratto Di Cessione in Garanzia Di Crediti Tra, Contratto Di Cessione in Garanzia Di Crediti Tra

Credito di imposta. Qualora a seguito del pagamento dell’Importo Aggiuntivo ai sensi dell’Articolo 7.2 (“Pagamenti al lordo di imposte e tasse”) che precede, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d’imposta, essa sarà tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata, allorché il credito di imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell’effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell’assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d’imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente la Parte Finanziata della propria situazione fiscale e contabile, fermo l’impegno di comunicare alla Parte Finanziata l’insorgenza del credito d’imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 7.3.

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Samples: Contratto Di Finanziamento

Credito di imposta. 7.3.1 Qualora a seguito del pagamento dell’Importo Aggiuntivo ai sensi dell’Articolo 7.2 (Pagamenti al lordo di imposte e tasse) che precede, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d’imposta, essa sarà tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata, allorché il credito di imposta sia stato riconosciuto ed integralmente utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell’effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell’assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d’imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente la Parte Finanziata della propria situazione fiscale e contabile, fermo l’impegno di comunicare alla Parte Finanziata l’insorgenza del credito d’imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 7.3.

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Samples: Convenzione