Common use of Cristalli Clause in Contracts

Cristalli. Rottura accidentale dei cristalli, non conseguente ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l’abitacolo del veicolo. L’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi entro il massimale in- dicato in polizza con l’applicazione di una franchigia di € 100. La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l’Assicurato si avvalga, per la ripara- zione o la sostituzione, di Centri di assistenza o di Carrozzerie convenzionati. L’elenco dei Centri di assistenza e delle Carrozzerie convenzionati è a disposizione presso gli Intermediari e nel sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.

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Samples: www.carismassicurazioni.it, www.mizarbrokers.it

Cristalli. Rottura accidentale dei cristalli, non conseguente ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l’abitacolo del veicolo. L’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi entro il massimale in- dicato indicato in polizza con l’applicazione di una franchigia di € 100. La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l’Assicurato si avvalga, per la ripara- zione riparazione o la sostituzione, di Centri di assistenza o di Carrozzerie convenzionati. L’elenco dei Centri di assistenza e delle Carrozzerie convenzionati è a disposizione presso gli Intermediari e nel sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Autobus, Veicoli Adibiti a Trasporto Di Cose,

Cristalli. Rottura accidentale dei cristalli, non conseguente ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l’abitacolo del veicolo. L’Impresa rimborsa si obbliga a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzionesostituzione dei cristalli (parabrezza, comprese le spese per la messa lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto) del veicolo Assicurato, in opera, o la riparazione conseguenza della rottura degli stessi entro il massimale in- dicato dovuta a un fatto accidentale. Non si considerano rottura le rigature e/o le segnature dei cristalli e non sono compresi i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurata in polizza conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere. L’impresa resta obbligata all’indennizzo con l’applicazione deduzione di una franchigia di € 100fissa pari a euro 154,00 per sinistro. La franchigia non garanzia sarà prestata senza applicazione di alcuna franchigia, sempre che l’Assicurato, in caso di sinistro, contatti il Centro Servizi dedicato ai cristalli di Generali Italia al numero verde n. 800.880.880 e provveda alla riparazione del danno presso il Centro Convenzionato che gli verrà applicata nel caso in cui l’Assicurato si avvalga, per la ripara- zione o la sostituzione, di Centri di assistenza o di Carrozzerie convenzionati. L’elenco dei Centri di assistenza e delle Carrozzerie convenzionati è a disposizione presso gli Intermediari e nel sito internet xxx.xxxxxxxx.xxindicato dal Centro Servizi stesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Dei Rami Danni

Cristalli. Rottura accidentale dei cristalli, non conseguente ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l’abitacolo del veicolo. L’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi entro il massimale in- dicato indicato in polizza con l’applicazione di una franchigia di € 100. La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l’Assicurato si avvalga, per la ripara- zione riparazione o la sostituzione, di Centri di assistenza o di Carrozzerie convenzionati. L’elenco dei Centri di assistenza e delle Carrozzerie convenzionati è a disposizione presso gli Intermediari e nel sito internet xxx.xxxxxxxx.xxwww. xxxxxxxx.xx.

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Samples: www.carismassicurazioni.it

Cristalli. Rottura accidentale dei cristalli, non conseguente ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l’abitacolo del veicolo. L’Impresa rimborsa si obbliga a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzionesostituzione dei cristalli (parabrezza, comprese le spese per la messa lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto) del veicolo assicurato, in opera, o la riparazione conseguenza della rottura degli stessi entro il massimale in- dicato dovuta a un fatto accidentale. Non si considerano rottura le rigature e/o le segnature dei cristalli e non sono compresi i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in polizza conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere. L’impresa resta obbligata all’indennizzo con l’applicazione deduzione di una franchigia di € 100fissa pari a euro 154,00 per sinistro. La franchigia non garanzia sarà prestata senza applicazione di alcuna franchigia, sempre che l’Assicurato, in caso di sinistro, contatti il Centro Servizi dedicato ai cristalli di Generali Italia al numero verde n. 800.880.880 e provveda alla riparazione del danno presso il Centro Convenzionato che gli verrà applicata nel caso in cui l’Assicurato si avvalga, per la ripara- zione o la sostituzione, di Centri di assistenza o di Carrozzerie convenzionati. L’elenco dei Centri di assistenza e delle Carrozzerie convenzionati è a disposizione presso gli Intermediari e nel sito internet xxx.xxxxxxxx.xxindicato dal Centro Servizi stesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Dei Rami Danni

Cristalli. Rottura accidentale dei cristalli, non conseguente ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l’abitacolo del veicolo. L’Impresa rimborsa si obbliga a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzionesostituzione dei cristalli (parabrezza, comprese le spese per la messa lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto) del veicolo assicurato, in opera, o la riparazione conseguenza della rottura degli stessi entro il massimale in- dicato dovuta a un fatto accidentale. Non si considerano rottura le rigature e/o le segnature dei cristalli e non sono compresi i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in polizza conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere. L’impresa resta obbligata all’indennizzo con l’applicazione deduzione di una franchigia di € 100fissa pari a euro 154,00 per sinistro. La franchigia non garanzia sarà prestata senza applicazione di alcuna franchigia, sempre che l’Assicurato, in caso di sinistro, contatti il Centro Servizi dedicato ai cristalli di Generali Italia al numero verde n. 800.880.880 e provveda alla riparazione del danno presso il Centro Convenzionato che gli verrà applicata nel caso in cui l’Assicurato si avvalga, per la ripara- zione o la sostituzione, di Centri di assistenza o di Carrozzerie convenzionati. L’elenco dei Centri di assistenza e delle Carrozzerie convenzionati è a disposizione presso gli Intermediari e nel sito internet xxx.xxxxxxxx.xxindicato dal Centro Servizi stesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Dei Rami Danni