Common use of Cristalli Clause in Contracts

Cristalli. La Società indennizza i danni materiali e diretti per la sostituzione, comprese le spese di trasporto ed installazione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, di tutte le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, nonché degli specchi stabilmente fissati ai muri o facenti parte integrante dei mobili, con esclusione di quelli portatili, che si trovano nei locali occupati dall’Assicurato, sempreché gli stessi, alla data di entrata in vigore della presente polizza, siano integri ed esenti da difetti. Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza, salvo le cavillature subite da lastre antisfondamento. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui alla Sezione 1 – Incendio e Sezione 2 – Furto, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalle suddette garanzie. Agli effetti della presente garanzia: − il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 100,00; − in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato in polizza per sinistro e per anno assicurativo, con limite per singola lastra somma superiore a Euro 1.000,00. L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c.

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Samples: www.hdiitalia.it, www.hdiitalia.it

Cristalli. La Società indennizza i danni materiali e diretti per la sostituzione, comprese le spese di trasporto ed installazione, dovuta dovut a a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, di tutte le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, nonché degli specchi sp ecchi stabilmente fissati ai muri o facenti parte integrante dei mobili, con esclusione di quelli portatili, che si trovano nei locali occupati dall’Assicurato, sempreché gli stessi, alla data di entrata in vigore della presente polizza, siano integri ed esenti ese nti da difetti. Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza, salvo salv o le cavillature subite da lastre antisfondamento. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui alla al la Sezione 1 – Incendio e Sezione 2 – Furto, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalle suddette garanzie. Agli effetti della presente garanzia: − il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 100,00; − in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato in polizza per sinistro e per anno assicurativo, con limite per singola lastra somma superiore a Euro 1.000,00. L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c.

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Samples: www.ventiduebroker.it

Cristalli. La Società indennizza i danni materiali e diretti per la sostituzione, comprese garanzia Cristalli copre le spese sostenute dall’as- sicurato per riparare/sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di trasporto ed installazione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto rotture accidentali. La garanzia prevede l’applicazione di terzi, uno scoperto del 5% e un minimo di tutte le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, nonché degli specchi stabilmente fissati ai muri o facenti parte integrante dei mobili, con esclusione di quelli portatili, che si trovano nei locali occupati dall’Assicurato, sempreché gli stessi, alla data di entrata in vigore della presente polizza, siano integri ed esenti da difetti. Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza, salvo le cavillature subite da lastre antisfondamento€ 100. Nel caso di rottura di lastre la Societàriparazione presso uno dei riparatori autorizzati CARGLASS (Numero Verde 800.360036 - www. xxxxxxxx.xx), a sua sceltaGLASSDRIVE (Numero Verde 800.010606 - xxx.xxxxxxxxxx.xx), ha la facoltà di provvedere direttamente alla VETROCAR (Nume- ro Verde 000.00.00.00 - xxx.xxxxxxxx.xx), convenzio- nati con Quixa, non sarà necessario alcun esborso da parte dell’assicurato e scoperti e minimi non saranno applicati. La sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietàdel cristallo comporta comunque l’ap- plicazione dello scoperto e del minimo. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui alla Sezione 1 – Incendio riparazione e/o sostituzione del Cristallo presso un riparatore non autorizzato CARGLASS, GLASSDRIVE oppure VETROCAR scoperti e Sezione 2 – Furto, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalle suddette garanzieminimi si intendono raddoppiati. Agli effetti della presente garanzia: − il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 100,00; − in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto massimale indicato in polizza pari a € 5000. La Compagnia sarà surrogata, ai sensi dell’art. 1916 c.c. nei diritti dell’assicurato nei confronti del Fondo di Garanzia delle vittime della strada e del responsabile, nei limiti dell’importo ricevuto a titolo di indennizzo previsto dalla presente garanzia. Si precisa che la liquidazione della tipologia di danno può essere effettuata a cura delle Imprese designate dall’Ivass e che di conseguenza l’assicurato ha sempre la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per sinistro e le vit- time della strada o ai responsabili civili per anno assicurativoottenere il risarcimento del danno o, con limite per singola lastra somma superiore a Euro 1.000,00qualora abbia attivato la ga- ranzia, la parte eccedente dell’importo indennizzato. L'assicurazione Resta inteso che la presenza della garanzia deter- mina l’impegno della Compagnia di farsi carico delle franchigie previste sollevando il Contraente di tutto l’iter burocratico necessario alla liquidazione del danno previsto dalla garanzia. La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" cioè senza applicazione della regola proporzionale entro il limite massimo di cui all'Art. 1907 c.cun sinistro per annualità assicurativa.

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Samples: Contratto Di Polizza Auto

Cristalli. La Società indennizza In caso di riparazione in un Centro convenzionato BMW/MINI: Nessuna Franchigia; In caso di riparazione NON in un Centro convenzionato BMW/MINI: Franchigia € 250,00. FURTO TOTALE: In caso di Furto totale per il quale emerga l’assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza. DEGRADO – DEPREZZAMENTO: DANNO TOTALE: Si considera “perdita totale” del Veicolo i danni materiali e diretti per la sostituzionesubiti dallo stesso superiori al 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro. La liquidazione del Danno non può mai, comprese le spese di trasporto ed installazionecomunque, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, di tutte le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, nonché essere superiore al Valore Assicurato. Restano ferme l’applicazione degli specchi stabilmente fissati ai muri o facenti parte integrante dei mobili, con esclusione di quelli portatili, che si trovano nei locali occupati dall’Assicurato, sempreché gli stessi, alla data di entrata in vigore della presente polizza, siano integri ed esenti da difettiscoperti. Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza, salvo le cavillature subite da lastre antisfondamento. DANNO PARZIALE: Nel caso di rottura di lastre la SocietàDanno parziale, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile il danno è determinato in base al costo delle riparazioni tenuto conto del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Per Xxxxx parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo che non superino il 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro. Relativamente alle garanzie parti riparabili, sono indennizzate, mediante presentazione di cui alla Sezione 1 – Incendio fattura, le spese necessarie per la riparazione, al netto degli scoperti. La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al Valore Assicurato. Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, non siano trascorsi i seguenti termini: 1. Auto con riparazione effettuata presso un Centro convenzionato BMW/MINI: a. 6 (sei) mesi per le batterie e Sezione 2 – Furtoi pneumatici; b. 5 (cinque) anni per tutte le altre parti sostituite. Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società risponderà solo terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro. 2. Auto con riparazione NON effettuata presso un Centro convenzionato BMW/MINI: a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici; b. 12 (dodici) mesi per tutte le altre parti. Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro. Relativamente ai punti 1 e 2 sopra indicati, per la parte quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati si terrà conto della loro vetustà applicando la stessa percentuale di danno non coperta dalle suddette garanzie. Agli effetti della presente garanzia: − il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Euro 100,00; − in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato in polizza per sinistro e per anno assicurativo, con limite per singola lastra somma superiore a Euro 1.000,00. L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.cEurotax Giallo al momento del Sinistro.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Cristalli. La Società indennizza i danni materiali e diretti per la sostituzione, comprese le spese di trasporto ed installazione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, di tutte le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, nonché degli specchi stabilmente fissati ai muri o facenti parte integrante dei mobili, con esclusione di quelli portatili, che si trovano nei locali occupati dall’Assicurato, sempreché gli stessi, alla data di entrata in vigore della presente polizza, siano integri ed esenti da difetti. Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza, salvo le cavillature subite da lastre antisfondamento. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui alla Sezione 1 – Incendio e Sezione 2 – Furto, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalle suddette garanzie. Agli effetti della presente garanzia: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo applicando la franchigia di Euro 100,00; in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato in polizza per sinistro e per anno assicurativo, con limite per singola lastra somma superiore a Euro 1.000,00. L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c.

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Samples: Assicurazione Parziale

Cristalli. La Società indennizza L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per la sostituzione, comprese le spese di trasporto ed installazione, rottura dovuta a rottura per causa accidentale o per a fatto di terzi, esclusi i danni da atto di tutte danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). Non sono indennizzabili le lastre di cristallorigature, mezzo cristallo e vetro, nonché degli specchi stabilmente fissati ai muri o facenti parte integrante dei mobili, con esclusione di quelli portatili, che si trovano nei locali occupati dall’Assicurato, sempreché gli stessi, alla data di entrata in vigore della presente polizza, siano integri ed esenti da difetti. Le rigature o le segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere. La garanzia opera con il limite massimo di polizzaindennizzo di € 516,00 per evento. E’ previsto uno scoperto fisso pari a 100 €, salvo le cavillature subite da lastre antisfondamento. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In che si applica anche nel caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie con danno inferiore al limite massimo di indennizzo. In altri termini: se il danno - detratto lo scoperto - risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest’ultimo; se il danno – detratto lo scoperto – risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l’importo da liquidare è dato dall’ammontare del danno meno l’applicazione dello scoperto di 100 €. Il limite massimo di indennizzo si intende per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati e previa esibizione di fattura. Qualora l’assicurato opti per la gestione del sinistro (riparazione o sostituzione del/dei cristallo/i) tramite i riparatori di cristalli convenzionati con l’impresa , l’applicazione dello scoperto di cui alla Sezione 1 sopra avverrà nel seguente modo: - riparazione del/dei cristallo/i: nessuno scoperto; - sostituzione del/dei cristallo/i: nessuno scoperto, a condizione che l’intervento di sostituzione sia stato ritenuto tecnicamente necessario dagli incaricati ; applicazione dello scoperto di 100 € se la sostituzione Incendio e Sezione 2 non tecnicamente necessaria a giudizio degli incaricati Furto, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalle suddette garanzie. Agli effetti sia stata richiesta esplicitamente dall’assicurato in luogo della presente garanzia: − il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 100,00; − in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto indicato in polizza per sinistro e per anno assicurativo, con limite per singola lastra somma superiore a Euro 1.000,00. L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.criparazione del/dei cristallo/i proposta.

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Samples: www.santanderconsumer.it