Common use of DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE Clause in Contracts

DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE. Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. Sono considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del D.M. 145/2000 e dell’art. 139 del DPR 554/99. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro tre giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento: a) dello stato dei luoghi e delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) delle azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Ai sensi dell’art. 20 del Capitolato Generale l'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appalto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.

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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale

DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE. Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. Sono considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del D.M. 145/2000 e dell’art. 139 166 del DPR 554/99207/10. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro tre giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento: a) dello stato dei luoghi e delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) delle azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Ai sensi dell’art. 20 del Capitolato Generale l'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appalto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera . Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.

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Samples: Contract, Contract

DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE. Non verrà accordato all’appaltatore L’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori lavori, se non in casi di forza maggioremaggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Sono In particolare nessun compenso sarà dovuto dalla Stazione Appaltante per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili di ponti di servizio, etc.. Non saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere maggiore: gli smottamenti e le solcature delle scarpate; i dissesti del corpo stradale; gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia; gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da eventi imprevedibili precipitazioni anche di eccezionale intensità o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzionigeli. L'appaltatore L’Impresa è tenuto tenuta a prendere tempestivamente tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare tali questi danni o provvedere e comunque è tenuta alla loro immediata eliminazione. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del D.M. 145/2000 riparazione a sua cura e dell’art. 139 del DPR 554/99spese. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore l’Appaltatore ne fa denuncia al direttore Direttore dei lavori Lavori entro tre cinque giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. Appena ricevuta la denuncia, il direttore Direttore dei lavori Lavori procede, redigendone processo verbaleverbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento: a) dello stato dei luoghi e delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) delle azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore Direttore dei lavoriLavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è verificato l’evento. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Ai sensi dell’art. 20 del Capitolato Generale l'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appalto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunettetenuto a rispondere.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Straordinaria Delle Strade, Accordo Quadro Per La Manutenzione Straordinaria Delle Strade

DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE. Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. Sono considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del D.M. 145/2000 e dell’art. 139 del DPR 554/99. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro tre giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento: a) dello stato dei luoghi e delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) delle azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Ai sensi dell’art. 20 del Capitolato Generale generale l'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appalto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE. Non verrà accordato all’appaltatore L’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori lavori, se non in casi di forza maggioremaggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Sono considerati In particolare nessun compenso sarà dovuto dalla Stazione Appaltante per danni o perdite di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore materiali non abbia trascurato le ordinarie precauzioniancora posti in opera, di utensili di ponti di servizio, etc. L'appaltatore L’Impresa è tenuto tenuta a prendere tempestivamente tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare tali questi danni o provvedere e comunque è tenuta alla loro immediata eliminazione. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del D.M. 145/2000 riparazione a sua cura e dell’art. 139 del DPR 554/99spese. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore maggiore, riconosciuti dal committente, l’Appaltatore ne fa denuncia al direttore Direttore dei lavori Lavori entro tre cinque giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. Appena ricevuta la denuncia, il direttore Direttore dei lavori Lavori procede, redigendone processo verbaleverbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento: a) dello stato dei luoghi e delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) delle azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore Direttore dei lavoriLavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è verificato l’evento. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Ai sensi dell’art. 20 del Capitolato Generale l'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appalto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunettetenuto a rispondere.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Straordinaria Degli Edifici Pubblici E Scolastici

DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE. Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. Sono considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del D.M. 145/2000 e dell’art. 139 del DPR 554/99. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore l'Aggiudicatario ne fa denuncia al direttore Direttore dei lavori Lavori nei termini di giorni due, in difetto è soggetto alle penalità previste, entro tre cinque giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L'Aggiudicatario non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Aggiudicatario stesso. Appena ricevuta la denunciadenuncia di cui sopra, il direttore Direttore dei lavori Lavori procede, redigendone processo verbaleverbale alla presenza dell'Aggiudicatario, all'accertamento: a) dello stato dei luoghi e delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) delle azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore Direttore dei lavoriLavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro ; Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si danno abbia concorso la colpa dell'Aggiudicatario o delle persone delle quali esso è verificato l’evento. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Ai sensi dell’art. 20 del Capitolato Generale l'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appalto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunettetenuto a rispondere.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Delle Strade Comunali