Common use of Danni e responsabilità Clause in Contracts

Danni e responsabilità. Il Fornitore solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del servizio. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto Divieto di cessione del contratto E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante contraente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato alla Stazione Appaltante l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionaria. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente paragrafo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

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Samples: trasparenza.provincia.salerno.it

Danni e responsabilità. Il Fornitore solleva Conduttore è costituito custode dei beni avuti in locazione ed è responsabile della buona conservazione e manutenzione degli stessi. Alla scadenza della locazione, e comunque in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi motivo il Conduttore cessi dal godimento dei locali avuti in locazione, gli stessi dovranno essere riconsegnati al Locatore liberi da persone e cose ed in buono stato di conservazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni. Alla riconsegna, sarà redatto in contradditorio tra le parti apposito verbale con allegato lo stato dei locali. Per i danni che venissero eventualmente riscontrati sarà responsabile il Conduttore, che sarà tenuto entro 30 giorni dalla riconsegna a corrispondere al Locatore il relativo costo di riparazione. Qualora insorgessero contestazioni sui danni riscontrati e/o sulle cause degli stessi, ciascuna delle Parti avrà facoltà di farne determinare il valore e la Committente causa attraverso una perizia arbitrale redatta da un perito unico scelto di comune accordo tra le Parti o, in caso di mancato accordo sullo stesso, dal Presidente della Camera Arbitrale di Cagliari. Le spese di perizia saranno determinate dal perito poste a carico della parte soccombente o, in relazione al rispettivo grado di responsabilità, a carico di entrambe nella percentuale stabilita dal medesimo perito. Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni eventuale responsabilità penale per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatto doloso e/o colposo di terzi ivi comprese le persone ospitate nell’immobile, incendi, inondazioni, scarsità o mancanza di energia elettrica, mancata fornitura di qualsiasi servizio non prestato direttamente dal Locatore. Il Locatore resta indenne da ogni responsabilità in caso di furto, scomparsa e/o deperimento di merci, attrezzature, valori e altro, di proprietà del Conduttore, delle persone ospitate nell’immobile o comunque ubicati nell’immobile locato, come pure in tutti i casi di saccheggio e scasso constatato. L’appaltatore si obbliga, altresì, ad assumere ogni responsabilità per danno arrecato al Comune nell’esecuzione del contratto, compresi i danni arrecati ai locali. A tal fine, sono acquisite al fascicolo degli atti copia di apposita polizza assicurativa RCT, per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività e verso prestatori di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltantelavoro, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del servizio. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto Divieto di cessione del contratto E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante contraente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato alla Stazione Appaltante l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionaria. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente paragrafo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contrattostipulata dall’appaltatore.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Danni e responsabilità. Il Fornitore solleva Conduttore è costituito custode dei beni avuti in locazione ed è responsabile della buona conservazione e manutenzione degli stessi. Alla scadenza della locazione, e comunque in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi motivo il Conduttore cessi dal godimento dei locali avuti in locazione, gli stessi dovranno essere riconsegnati al Locatore liberi da persone e cose ed in buono stato di conservazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni. Alla riconsegna, sarà redatto in contradditorio tra le parti apposito verbale con allegato lo stato dei locali. Per i danni che venissero eventualmente riscontrati sarà responsabile il Conduttore, che sarà tenuto entro 30 giorni dalla riconsegna a corrispondere al Locatore il relativo costo di riparazione. Qualora insorgessero contestazioni sui danni riscontrati e/o sulle cause degli stessi, ciascuna delle Parti avrà facoltà di farne determinare il valore e la Committente causa attraverso una perizia arbitrale redatta da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività un perito unico scelto di servizio affidatecomune accordo tra le Parti o, in caso di mancato accordo sullo stesso, dal Presidente della Camera Arbitrale di Cagliari. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare Le spese di perizia saranno determinate dal perito poste a carico della Stazione Appaltanteparte soccombente o, oltre in relazione al pagamento del corrispettivo contrattualerispettivo grado di responsabilità, a carico di entrambe nella percentuale stabilita dal medesimo perito. Il Fornitore è responsabile dei Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni derivanti diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatto doloso e/o connessi all’esecuzione del serviziocolposo di terzi ivi comprese le persone ospitate nell’immobile, incendi, inondazioni, scarsità o mancanza di energia elettrica, mancata fornitura di qualsiasi servizio non prestato direttamente dal Locatore. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati Locatore resta indenne da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti ogni responsabilità in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto Divieto di cessione del contratto E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante contraente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato alla Stazione Appaltante l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionaria. In caso di inadempimento da parte furto, scomparsa e/o deperimento di merci, attrezzature, valori e altro, di proprietà del Fornitore degli obblighi Conduttore, delle persone ospitate nell’immobile o comunque ubicati nell’immobile locato, come pure in tutti i casi di cui al presente paragrafo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contrattosaccheggio e scasso constatato.

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Danni e responsabilità. Il Fornitore solleva È a carico dell’Impresa la Committente più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero di SACE e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del presente Contratto. In considerazione del completo esonero di SACE e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale responsabilità penale e civile verso giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività proposto nei riguardi di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti SACE e/o connessi all’esecuzione del serviziodei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l’Impresa, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente SACE. Il Fornitore L’Impresa è altresì responsabile per qualsivoglia errore in merito alla trasmissione dei dati relativi agli adempimenti amministrativi, contributivi, e fiscali e, pertanto, terrà indenne SACE da qualunque sanzione multa o ammenda e di tutti gli eventuali danni di qualsiasi naturadiretti ed indiretti. L’Impresa ha presentato una polizza “Responsabilità civile professionale” per fatti colposi, materiali errori od omissioni causati dalla stessa o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi persone di cui all’oggetto Divieto di cessione del contratto E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cederela stessa è tenuta a rispondere per tutte le attività (comprese quelle ad esse comunque relative, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante contraente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione propedeutiche e/o scissione, non abbia comunicato alla Stazione Appaltante l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contrattocomplementari) previste dal presente Contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti seguenti termini: ✓ Massimale unico minimo € 5.000.000 per evento; ✓ Danni consequenziali e da interruzione di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionariaesercizio. In caso di inadempimento da parte del Fornitore A fronte degli obblighi di cui sopra l’Impresa ha stipulato con la compagnia una polizza assicurativa a copertura di rischi, infortuni e responsabilità civile (Polizza n. ) per un massimale di copertura pari a euro. Tale polizza, che avrà durata pari a quella del Contratto e dovrà essere prorogata fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali, dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti di SACE. Resta inteso tra le Parti che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente paragrafoarticolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la Stazione Appaltantecopertura assicurativa di cui si tratta, fermo restando il Contratto si risolverà di diritto al con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contrattomaggior danno subito. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Impresa anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

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Samples: www.sace.it

Danni e responsabilità. Il Fornitore solleva È a carico dell’Impresa la Committente più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero di SACE e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del Contratto. In considerazione del completo esonero di SACE e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale responsabilità penale e civile verso giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività proposto nei riguardi di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti SACE e/o connessi all’esecuzione del serviziodei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l’Impresa, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente SACE. Il Fornitore L’Impresa è altresì responsabile per qualsivoglia errore in merito alla trasmissione dei danni di qualsiasi naturadati relativi agli adempimenti amministrativi, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto Divieto di cessione del contratto E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante contraente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato alla Stazione Appaltante l’avvenuta cessionecontributivi, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente fiscali e, pertanto, terrà indenne SACE da qualunque sanzione multa o scissaammenda e di tutti gli eventuali danni diretti ed indiretti. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionaria. In caso di inadempimento da parte del Fornitore A fronte degli obblighi di cui sopra l’Impresa ha stipulato con la compagnia una polizza assicurativa a copertura di rischi, infortuni e responsabilità civile (Polizza n. ………..) per un massimale di copertura pari a euro. Resta inteso tra le Parti che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente paragrafoarticolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la Stazione Appaltantecopertura assicurativa di cui si tratta, fermo restando il Contratto si risolverà di diritto al con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contrattomaggior danno subito.

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Samples: www.sace.it