DANNI ESCLUSI. Oltre alle esclusioni previste dall’Art. 31 delle “Norme Specifiche per l’Assicurazione Responsabilità Civile Terzi” la Società non risponde dei danni: a) cagionati da pilota sprovvisto della certificazione medica prevista dal D.P.R. 09.07.2010 n° 133 e dal D.P.R. 28.4.93 n° 207 o non in corso di validità. A tal fine si specifica che la copertura è comunque operante qualora l’assicurato sia provvisto di visita medica in corso di validità, prescindendo dalla relativa annotazione sull’attestato del rinnovo della visita stessa. Tuttavia nel caso di ritardo nell'adempiere al rinnovo biennale della visita medica per l'idoneità al volo, si conferma la validità delle garanzie assicurative entro un periodo comunque non superiore ai 90 giorni dalla data di scadenza. Qualora al pilota non sia rinnovata l'idoneità al volo, a seguito di parere medico sfavorevole, non saranno accolti a risarcimento eventuali sinistri accaduti entro il su esposto periodo. b) agli attrezzi sportivi per il volo libero, paracadute da pendio e deltaplani a meno che non siano conseguenti a sinistro avvenuto durante la fase di "Volo" cosi come definita nelle definizioni di polizza; nonché di danni occorsi: c) durante voli acrobatici o effettuati per tentativi di primato se effettuati in dispregio a norme e regolamenti. d) fuori dai limiti territoriali indicati nelle Condizioni di polizza eccetto il caso che detti limiti vengano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, per errore di navigazione causato da condizioni meteorologiche avverse.
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DANNI ESCLUSI. Oltre alle esclusioni previste dall’Art. 31 delle “Norme Specifiche per l’Assicurazione Responsabilità Civile Terzi” la Società non risponde dei dannidannI:
a) cagionati da pilota sprovvisto della certificazione medica prevista dal D.P.R. 09.07.2010 n° 133 e dal D.P.R. 28.4.93 n° 207 o non in corso di validità. A tal fine si specifica che la copertura è comunque operante qualora l’assicurato sia provvisto di visita medica in corso di validità, prescindendo prescindendosi dalla relativa annotazione sull’attestato del rinnovo della visita stessa. .
b) Tuttavia nel caso di ritardo nell'adempiere al rinnovo biennale o annuale della visita medica per l'idoneità al volo, si conferma la validità delle garanzie assicurative entro un periodo comunque non superiore ai 90 giorni dalla data di scadenza. Qualora al pilota non sia rinnovata l'idoneità al volo, a seguito di parere medico sfavorevole, non saranno accolti a risarcimento eventuali sinistri accaduti entro il su esposto periodo.
bc) agli attrezzi sportivi per il volo libero, paracadute da pendio e deltaplani a meno che non siano conseguenti a sinistro avvenuto durante la fase di "Volo" cosi come definita nelle definizioni di polizza; nonché di danni occorsi:
cd) durante voli acrobatici o effettuati per tentativi di primato se effettuati in dispregio a norme e regolamenti.
de) fuori dai limiti territoriali indicati nelle Condizioni di polizza eccetto il caso che detti limiti vengano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, per errore di navigazione causato da condizioni meteorologiche avverse.
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DANNI ESCLUSI. Oltre alle esclusioni previste dall’Artall’Art. 31 delle “Norme Specifiche per l’Assicurazione Responsabilità Civile Terzi” la Società non risponde dei danni:
a) relativi a rischi che devono e possono essere coperti con le garanzie di cui all’art. 37 Condizioni Speciali A-B-C;
b) inerenti all’attività di controllo del traffico aereo e della Torre di controllo;
c) provocati da aeromobili. Non sono considerati Aeromobili gli apparecchi costruiti per il Volo da Diporto o Sportivo compresi nei limiti indicati nell’allegato annesso alla legge 25 marzo 1985 n° 106.
d) derivanti dall’esercizio di officine di costruzione, riparazione, manutenzione di apparecchi VDS/VL e/o di aeromobili o loro componenti;
e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
f) cagionati da pilota sprovvisto della certificazione medica prevista dal D.P.R. 09.07.2010 n° 133 e dal D.P.R. 28.4.93 n° 207 o non in corso di validità. A tal fine si specifica che la copertura è comunque operante qualora l’assicurato sia provvisto di visita medica in corso di validità, prescindendo prescindendosi dalla relativa annotazione sull’attestato del rinnovo della visita vista stessa. .
g) Tuttavia nel caso di ritardo nell'adempiere al rinnovo annuale o biennale della visita medica per l'idoneità al volo, si conferma la validità delle garanzie assicurative entro un periodo comunque non superiore ai 90 giorni dalla data di scadenza. Qualora al pilota non sia rinnovata l'idoneità al volo, a seguito di parere medico sfavorevole, non saranno accolti a risarcimento eventuali sinistri accaduti entro il su esposto periodo.
bh) agli attrezzi sportivi per il volo libero, paracadute da pendio e deltaplani a meno che non siano conseguenti a sinistro avvenuto durante la fase di "Volo" cosi come definita nelle definizioni di polizza; nonché di danni occorsi:
ci) durante voli acrobatici o effettuati per tentativi di primato se effettuati in dispregio a norme e regolamenti.
dj) fuori dai limiti territoriali indicati nelle Condizioni di polizza eccetto il caso che detti limiti vengano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, per errore di navigazione causato da condizioni meteorologiche avverse.
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DANNI ESCLUSI. Oltre alle esclusioni previste dall’Art. 31 delle “Norme Specifiche per l’Assicurazione Responsabilità Civile Terzi” la Società non risponde dei danni:
a) cagionati da pilota sprovvisto della certificazione medica prevista dal D.P.R. 09.07.2010 n° °133 e dal D.P.R. 28.4.93 n° 207 o non in corso di validità. A tal fine si specifica che la copertura è comunque operante qualora l’assicurato sia provvisto di visita medica in corso di validità, prescindendo prescindendosi dalla relativa annotazione sull’attestato del rinnovo della visita stessa. Tuttavia nel caso di ritardo nell'adempiere al rinnovo biennale della visita medica per l'idoneità al volo, si conferma la validità delle garanzie assicurative entro un periodo comunque non superiore ai 90 giorni dalla data di scadenza. Qualora al pilota non sia rinnovata l'idoneità al volo, a seguito di parere medico sfavorevole, non saranno accolti a risarcimento eventuali sinistri accaduti entro il su esposto periodo.
b) agli attrezzi sportivi per il volo libero, paracadute da pendio e deltaplani a meno che non siano conseguenti a sinistro avvenuto durante la fase di "Volo" cosi come definita nelle definizioni di polizza; nonché di danni occorsi:
c) durante voli acrobatici o effettuati per tentativi di primato se effettuati in dispregio a norme e regolamenti.
d) fuori dai limiti territoriali indicati nelle Condizioni di polizza eccetto il caso che detti limiti vengano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, per errore di navigazione causato da condizioni meteorologiche avverse.
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