Esclusione L’esclusione dal Consorzio di singoli Consorziati è deliberata, su proposta del Comitato Esecutivo, dall’Assemblea dei Consorziati, con la maggioranza di due terzi dei voti complessivamente spettanti ai Consorziati, senza com- putare i voti spettanti al Consorziato sulla cui esclusione si delibera, qualora si verifichi a carico degli interessati una delle seguenti circostanze: a) perdita anche di uno solo dei requisiti nell’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 214 del 12 settembre 2017 e nell’articolo 5 del Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2018, e loro successive modi- fiche e integrazioni che si intendono. agli effetti del presente arti- colo, automaticamente recepite; b) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Sta- tuto, delle deliberazioni degli organi consortili o degli obblighi as- sunti verso il Consorzio, previa contestazione dell’inosservanza da parte del Comitato Esecutivo con comunicazione inviata tra- mite Posta Elettronica Certificata al Consorziato interessato ed invito ad adempiere agli obblighi assunti o a conformarsi alle di- sposizioni statutarie o alle deliberazioni degli organi consortili entro il termine di giorni 15 (quindici). La deliberazione di esclusione deve essere motivata e notificata al soggetto interessato, tramite Posta Elettronica Certificata, entro 15 giorni dall’ado- zione. In caso di esclusione non sono ripetibili i contributi corrisposti né gli apporti al fondo patrimoniale comune a qualsiasi titolo eseguiti. Si applicano gli art. 2609, primo comma, e 2614 c.c. Resta ferma la responsabilità del Consorziato escluso per le obbligazioni maturate anteriormente alla cessazione del rapporto consortile. L’esclusione del Consorziato determina la decadenza automatica ed imme- diata dalla carica di suoi eventuali rappresentanti negli organi del Consor- zio. L’eventuale permanenza di soggetti legati al Consorziato escluso nei progetti in fase di attuazione e nelle iniziative in essere sarà deliberata dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è autorizzato a chiedere al Consorziato inadempiente, anche se non escluso, il risarcimento dei danni patiti dal Consorzio a causa del suo inadempimento.
Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto della Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due componenti supplenti. 2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, agli indirizzi: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla qualità di commissario. 5. Nel corso della prima riunione la Commissione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. 6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data di svolgimento della prova scritta. In presenza di motivate ragioni, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94). 7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati: a) 30 punti per i titoli b) 40 punti per la prova scritta c) 30 punti per la prova orale
Collisione Sono esclusi per la garanzia Collisione i danni: • derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; • causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione; • conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; • conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; • conseguenti alla guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene; • subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di xxxxx e rapina. Eventi Sociopolitici L’entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo delle strutture convenzionate con l’Impresa) scelta dal Locatario oltre che dalla provincia di residenza del Locatario stesso: • Per il danno parziale, se l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con l’Impresa Nessuno scoperto e/o franchigia; • Per il danno totale, sempre e per il danno parziale, neI caso di non utilizzo delle strutture convenzionate con l’Impresa: Scoperto 15% con il minimo di Euro 1.500,00. L’Assicurazione non comprende i danni: - Determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente e del Locatario e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); - Derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o riconducibili alla garanzia Kasko. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno.
Commissione Paritetica Nazionale La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. A tal fine: a) con le modalità e le procedure previste dall'art. 16, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Parte prima del contratto; b) in apposita sottocommissione: 1) individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale. La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei. Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi. Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente c.c.n.l.; 2) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento. Annualmente, di xxxxx nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti. Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo; 3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.
Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Area Giuridica Risorse Umane 0000579/2019 24/07/2019 Accordi stipulati con soggetti privati o altre P.A. (art.23, comma1, lett.d. del D.Lgs. 33/2013) APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA L'AZIENDA USL DI PARMA E I MEDICI DI MEDICINA GENERALE COMPONENTI LA MEDICINA DI GRUPPO DENOMINATA XXXXX NELL'AMBITO DELLA CASA DELLA SALUTE XXXXX - NUCLEO CUPRE PRIMARIE XXXXX. DISTRETTO di Parma 0000580/2019 24/07/2019 Accordi stipulati con soggetti privati o altre P.A. (art.23, comma1, lett.d. del D.Lgs. 33/2013) PROGETTO DI SORVEGLIANZA EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI (PAIP) DI PARMA - SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS-PAIP). TRIENNIO 2018/2020 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA XXXXXX XXXXXXX (ARPAE) - CENTRO TEMATICO REGIONALE AMBIENTE E SALUTE - PER ATTIVITA' DI ANALISI DELLE ESPOSIZIONI AD AGENTI INQUINANTI. DIREZIONE SANITARIA Aziendale 0000581/2019 24/07/2019 Assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 2 CPS - cat. D - Ostetrica, con sede di lavoro presso l'Ospedale di Fidenza.
Efficacia del “Patto di Integrità” Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
Esclusioni e rivalsa L'assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; b) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente; e) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta o certificato di circolazione, ad esclusione di quelli derivanti dall’omesso o errato utilizzo delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta dei bambini; f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada; g) nei casi previsti dall’art. 1 - “DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO”; h) per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle zone private aeroportuali. Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà nei confronti del Contraente/Assicurato diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, la Società limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicolo in leasing) al 10% del danno con il massimo di € 500,00.
Fenomeno elettrico Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.
Estensione territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.