Massimale di assicurazione Clausole campione

Massimale di assicurazione. Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica. Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata. L’assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell’intero periodo di efficacia dell’assicurazione.
Massimale di assicurazione. Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica. L'assicurazione s'intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.
Massimale di assicurazione. La presente garanzia è prestata per un massimale pari a quanto indicato nella Scheda di Copertura ed in accordo alle disposizioni di legge, in vigore al momento della sottoscrizione. I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione della Società per l’intero periodo di efficacia dell’Assicurazione.
Massimale di assicurazione. La copertura assicurativa viene prestata per Sinistro e per periodo assicurativo, ivi compreso il periodo di retroattività e/o ultrattività, ove presente ed acquistato, fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza. L’eventuale periodo di ultrattività deve considerarsi come un unico periodo di assicurazione ai fini del Massimale che quindi rappresenta l’esposizione massima della Società per l’intero periodo di ultrattività. Nel caso in cui l'Assicurato ricopra più Attività Assicurate il Massimale deve intendersi unico per tutte. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Massimale di assicurazione. Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall’art. 270 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006. Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata. L'assicurazione s'intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.
Massimale di assicurazione. La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica che si intende: a) non inferiore al 5% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di Euro 5.225.000,00; b) non inferiore al 10% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell’importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00. Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di validità del Certificato. L’Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per ogni Sinistro, resta a carico dell’Assicurato. In ogni caso la presente garanzia deve rispettare le disposizioni di legge, in vigore al momento della sottoscrizione.
Massimale di assicurazione. La presente garanzia è prestata per un massimale pari a quanto indicato nella Scheda di Copertura ed in accordo alle disposizioni di legge, ossia: • non inferiore al 5% del valore dell’opera con il limite di massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 28, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n 163; • non inferiore al 10% dell’importo dei lavori, con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell’importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00. I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di efficacia dell’Assicurazione.
Massimale di assicurazione. Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall’art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all’art. 25, comma 1, lett. d), della Legge. Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata. L’assicurazione s’intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell’intero periodo di efficacia dell’assicurazione.
Massimale di assicurazione. L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza, per capitali, interessi e spese di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per ogni sinistro in relazione all’attività di cui al punto 1 che precede
Massimale di assicurazione. La copertura assicurativa viene prestata, par ciascun Assicurato, per Sinistro e per anno assicurativo, ivi compreso il Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della Assicurazione, fino alla concorrenza del Massimale della Scheda di Copertura, laddove applicabile. Nel caso in cui l’Assicurato ricopra più Cariche il Massimale deve intendersi unico per tutte le Cariche ricoperte. Nel caso in cui il Massimale fosse calcolato sulla base delle Retribuzioni Lorde, l’Assicurato deve informare gli Assicuratori se le stesse subiscono un incremento pari o superiore al 10% (dieci percento) dall’ultimo dato fornito agli Assicuratori a mezzo compilazione, sottoscrizione ed invio agli Assicuratori dell’apposito Modulo di Variazione di Rischio