DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di rateizzazione, il mancato pagamento di almeno due versamenti minimi mensili, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi previsti dagli artt. 4 (Custodia della Carta), 6 (Smarrimento, sottrazione e blocco della Carta e/o del PIN), 8 (Modalità d’utilizzo), 9 (Modalità di pagamento. Riemissione dell’SDD), 10 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) ovvero il verificarsi delle seguenti ipotesi: insolvenza del Titolare o diminuzione da parte del Titolare, per fatto proprio, nonché l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni fornite da parte del Titolare e l’accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Titolare, consente al Finanziatore di potere dichiarare la decadenza dal beneficio della rateizzazione medesima e la risoluzione del Contratto, ai sensi della legge (art. 1456 codice civile). In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l’integrale pagamento del debito residuo nonché un importo di 25 euro per l’invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, saranno applicati interessi di mora nella misura stabilita dall’art. 10. Se il Titolare fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso.
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Samples: Credit Card Agreement, Contratto Carta Revolving, Carta Di Credito Revolving
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di rateizzazione, il mancato pagamento di almeno due versamenti minimi mensili, ovvero la mancata osservanza rate e di inosservanza degli altri obblighi previsti dagli arttart. 4 5 (Custodia della CartaPagamenti), 6 (Smarrimento, sottrazione e blocco della Carta e/o del PIN), 8 (Modalità d’utilizzo), 9 (Modalità di pagamento. Riemissione dell’SDD), 10 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) ovvero il verificarsi delle come pure nelle seguenti ipotesi: insolvenza del Titolare - infedele dichiarazione resa dal Cliente sulla situazione economico- finanziaria propria e/o diminuzione da parte del Titolare, per fatto proprio, nonché l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni fornite da parte del Titolare e l’accertamento degli eventuali coobbligati; - accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali a carico del Titolare, consente al Finanziatore di potere dichiarare la decadenza dal beneficio della rateizzazione medesima e la risoluzione del Contratto, ai sensi della legge (art. 1456 codice civile)Cliente e/o degli eventuali coobbligati. In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l’integrale l'integrale pagamento del entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, delle rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui al precedente art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché di un importo di 25 euro Euro per l’invio l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, saranno dalla data della lettera di invio della comunicazione po- tranno essere applicati interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dall’artdal precedente art. 10. Se il Titolare fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso6 (Ritardato pagamento.
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Samples: Contratto Di Prestito Personale, Contratto Di Prestito Personale
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di rateizzazione, il mancato pagamento di almeno due versamenti minimi mensili, ovvero la mancata osservanza rate e di inosservanza degli altri obblighi previsti dagli arttart. 4 5 (Custodia della CartaPagamenti), 6 (Smarrimento, sottrazione e blocco della Carta e/o del PIN), 8 (Modalità d’utilizzo), 9 (Modalità di pagamento. Riemissione dell’SDD), 10 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) ovvero il verificarsi delle come pure nelle seguenti ipotesi: insolvenza del Titolare infedele dichiarazione resa dal Cliente sulla situazione economico- finanziaria propria e/o diminuzione da parte del Titolare, per fatto proprio, nonché l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni fornite da parte del Titolare e l’accertamento degli eventuali coobbligati; accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali a carico del Titolare, consente al Finanziatore di potere dichiarare la decadenza dal beneficio della rateizzazione medesima e la risoluzione del Contratto, ai sensi della legge (art. 1456 codice civile)Cliente e/o degli eventuali coobbligati. In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l’integrale l'integrale pagamento del entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, delle rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui al precedente art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché di un importo di 25 euro Euro per l’invio l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, saranno dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dall’artdal precedente art. 10. Se il Titolare fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso6 (Ritardato pagamento.
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DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In 6.1. E' espressamente convenuto che il Cliente potrà essere considerato decaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine e dovrà rimborsare immediatamente tutto l’importo dovuto in caso di rateizzazioneinadempimento delle obbligazioni contrattuali e, il mancato pagamento in particolare, nelle ipotesi previste all’art.1186 del codice civile e:
(i) in caso di ritardo del versamento di almeno due versamenti minimi mensilirate pattuite, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi previsti dagli artt. 4 (Custodia della Carta), 6 (Smarrimento, sottrazione e blocco della Carta e/o del PIN), 8 (Modalità d’utilizzo), 9 (Modalità di pagamento. Riemissione dell’SDD), 10 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) ovvero il verificarsi delle seguenti ipotesi: insolvenza del Titolare o diminuzione anche se non versate da parte del Titolare, per fatto proprioTerzo Obbligato;
(ii) in caso di infedele dichiarazione di dati ed informazioni fornite in sede di istruttoria. Il mancato pagamento dell’importo dovuto, nonché l’infedele dichiarazione circa i di dati e le informazioni fornite da parte del Titolare e l’accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Titolareinformazioni, consente al Finanziatore ad AD di potere dichiarare risolvere il Contratto, nonostante la stipula della polizza assicurativa di cui alla Sezione IV, avvalendosi della presente clausola. La risoluzione del Contratto per inadempimento sarà comunicata da AD in forma scritta, senza obbligo di preavviso, e avrà effetto immediato dal momento del suo ricevimento.
6.2. Sia in caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione medesima e la del termine, sia in caso di risoluzione del Contratto, ai sensi il Cliente dovrà rimborsare in un’unica soluzione, entro 15 gg. dal ricevimento della legge (relativa comunicazione l’importo dovuto rappresentato da: capitale scaduto e relativi interessi di mora maturati come da art. 1456 codice civile)10, capitale residuo a scadere, eventuali oneri/somme dovute previste dal presente contratto. In caso di dichiarata mancato pagamento delle predette somme, dalla data di ricezione della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l’integrale pagamento del debito residuo nonché un importo di 25 euro per l’invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, saranno potranno essere applicati interessi di mora nella misura stabilita dall’artsull’ importo dovuto come da art. 10. Se il Titolare fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso.
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Samples: Financing Agreement
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali coobbligati e risolto ai sensi della legge questo contratto nell'ipotesi di rateizzazione, il mancato pagamento di almeno due versamenti minimi mensili, ovvero la mancata osservanza rate e di inosservanza degli altri obblighi previsti dagli arttart. 4 (Custodia della CartaPagamenti), 6 (Smarrimento, sottrazione e blocco della Carta e/o del PIN), 8 (Modalità d’utilizzo), 9 (Modalità di pagamento. Riemissione dell’SDD), 10 5 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) ovvero il verificarsi delle come pure nelle seguenti ipotesi: insolvenza del Titolare - infedele dichiarazione resa dal Cliente sulla situazione economico-finanziaria propria e/o diminuzione da parte del Titolare, per fatto proprio, nonché l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni fornite da parte del Titolare e l’accertamento degli eventuali coobbligati; - accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali a carico del Titolare, consente al Finanziatore di potere dichiarare la decadenza dal beneficio della rateizzazione medesima e la risoluzione del Contratto, ai sensi della legge (art. 1456 codice civile)Cliente e/o degli eventuali coobbligati. In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contrattocontratto, il Finanziatore potrà richiedere l’integrale l'integrale pagamento del entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, delle rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui al precedente art. 5 nonché di un importo di 25 euro € per l’invio l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, saranno dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dall’artdal precedente art. 105 (Ritardato pagamento. Interessi di mora). Se il Titolare Cliente fruisce di più finanziamenti Finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso.
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Samples: Financing Agreement
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso 9.1. Il mancato pagamento di rateizzazionealmeno 2 (due) rate mensili, anche non consecutive, comporta la facoltà per Cofidis di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e di esigere il pagamento dal Cliente e dall’eventuale Garante di tutte le somme dovute dal Cliente, oltre alle spese previste per la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine indicate nell’articolo 13 (Condizioni Economiche del Prestito Finalizzato). A tal fine costituisce mancato pagamento di una rata mensile il mancato pagamento entro il 15° giorno successivo alla scadenza della rata. La dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine viene comunicata anche all’eventuale Garante.
9.2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., la mancata osservanza delle seguenti obbligazioni comporta la facoltà per Cofidis di dichiarare la risoluzione del Contratto: i) il mancato pagamento di almeno due versamenti minimi rate mensili, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi previsti dagli artt. 4 (Custodia della Carta), 6 (Smarrimento, sottrazione e blocco della Carta e/o del PIN), 8 (Modalità d’utilizzo), 9 (Modalità di pagamento. Riemissione dell’SDD), 10 (Ritardato pagamento. Interessi di moraanche non contestuali; ii) ovvero il verificarsi delle seguenti ipotesi: insolvenza del Titolare o diminuzione da parte del Titolare, per fatto proprio, nonché l’infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni fornite da parte del Titolare e l’accertamento forniti dal Cliente; iii) il verificarsi in capo al Cliente delle ipotesi di protesti cambiaricui all’art. 1186 cod. civ. (insolvenza, azioni diminuzione delle garanzie date, mancanza delle garanzie promesse), iv) il protesto di assegni e/o cambiali, v) la soggezione a procedure ingiuntive, esecutive o procedure concorsuali del Titolare, consente al Finanziatore di potere dichiarare la decadenza fallimentari.
9.3. Entro 10 (dieci) giorni dal beneficio ricevimento della rateizzazione medesima e la risoluzione del Contratto, ai sensi della legge (art. 1456 codice civile). In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l’integrale pagamento del debito residuo nonché un importo di 25 euro per l’invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, saranno applicati interessi di mora nella misura stabilita dall’art. 10. Se il Titolare fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del Contratto emessa a fronte Contratto, il Cliente dovrà rimborsare in un’unica soluzione il debito residuo per capitale, interessi, spese ed accessori, oltre alle spese indicate al precedente articolo 8 (Mancato o ritardato pagamento) ed oltre ad una penale pari ad € 150,00. Il ritardato, inesatto o mancato versamento anche di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corsotali somme entro il termine stabilito com porterà l’addebito di interessi di mora secondo quanto indicato nel precedente articolo 8.1 e nell’articolo 13 (Condizioni Economiche del Prestito Finalizzato).
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Samples: Prestito Finalizzato
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di rateizzazioneCompass può dichiarare il Titolare decaduto dal beneficio del termine ai sensi degli articoli 1186 C.C. e 1819 C.C. ovvero risolto, ai sensi dell’articolo 1456 C.C., il presente contratto dando al Titolare stesso avviso a mezzo raccomandata, nelle ipotesi di mancato puntuale e integrale pagamento di almeno due versamenti minimi mensiliogni somma dal medesimo dovuta, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi previsti dagli artt. 4 (Custodia della Carta)per qualsiasi titolo, 6 (Smarrimento, sottrazione e blocco della Carta e/o del PIN), 8 (Modalità d’utilizzo), 9 (Modalità di pagamento. Riemissione dell’SDD), 10 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) ovvero il verificarsi delle come pure nelle seguenti ipotesi: insolvenza del Titolare o diminuzione da parte del Titolare, per fatto proprio, nonché l’infedele infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni anagrafiche fornite da parte del Titolare e l’accertamento Titolare; mancata comunicazione di ogni variazione relativa al proprio domicilio o residenza; utilizzo della Carta in esubero del Fido; accertamento di protesti cambiari, decreti ingiuntivi o azioni esecutive o procedure concorsuali a carico del Titolare, consente al Finanziatore di potere dichiarare la decadenza dal beneficio della rateizzazione medesima e la risoluzione del Contratto, ai sensi della legge (art. 1456 codice civile). In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l’integrale pagamento del debito residuo nonché un importo di 25 euro per l’invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, saranno applicati interessi di mora nella misura stabilita dall’art. 10. Se il Titolare fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o termine, come pure di risoluzione del Contratto emessa presente contratto, il Titolare deve provvedere all’immediato pagamento del complessivo credito residuo vantato da Compass nei suoi confronti oltre all’ammontare delle spese riguardanti la notifica della decadenza dal beneficio del termine, nella misura indicata nella Tabella riassuntiva delle condizioni economiche della Carta. Al verificarsi delle ipotesi di cui al presente articolo il Titolare, se in possesso della Carta, deve provvedere alla immediata restituzione a fronte Compass della Carta debitamente tagliata in due. A partire dalla scadenza mensile successiva alla comunicazione al Cliente della decadenza dal beneficio del termine, decorreranno, sull’intero saldo in linea capitale, interessi di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corsomora mensili al tasso attualmente fissato nella misura indicata nella Tabella riassuntiva delle condizioni economiche della Carta.
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Samples: Carta Di Credito