Decadenza del diritto alle prestazioni Clausole campione

Decadenza del diritto alle prestazioni. Il diritto alle prestazioni da parte dei dipendenti si estingue: a. Per scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi causa, di EST; b. Per decesso del dipendente; c. Per cessazione del rapporto di lavoro dipendente, salvo i casi previsti al precedente art. 3; d. Per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi; e. Nomina a Quadro o a Dirigente. Il diritto alle prestazioni da parte dei dipendenti si sospende in caso di morosità ai sensi del presente regolamento.
Decadenza del diritto alle prestazioni. [210] ART. 8
Decadenza del diritto alle prestazioni. 1. Il diritto alle prestazioni, oltre ai casi di cui all’Art. 11 (Mancato Versamento dei ContributiSospensione delle Prestazioni – Riattivazione), si estingue automaticamente per: • Cessazione del rapporto di lavoro. • Decesso del Lavoratori. mentre resta sospeso in caso di aspettativa non retribuita di durata superiore ad un mese. 2. Al verificarsi di uno dei casi sopra indicati, il diritto alle prestazioni per i lavoratori ed il relativo onere contributivo per il datore di Lavoro cessano dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la causa di decadenza sempre che relativa la comunicazione venga effettuata nel mese in cui l’evento di cessazione si manifesta. In caso contrario, fermo restando la cessazione delle prestazioni dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la causa di decadenza, l’obbligo di versamento del contributo cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui avviene la comunicazione. 3. Nel caso di decesso del Lavoratori, il diritto al rimborso di eventuali prestazioni effettuate prima del decesso è trasmesso agli eredi del dipendente deceduto. 4. Nel caso di aspettativa non retribuita superiore ad un mese, al momento del rientro nel posto di lavoro le prestazioni verranno riattivate dal 1° giorno del mese successivo all’avvenuta comunicazione del rientro. Il contributo al Fondo è comunque dovuto dal mese in cui ha effettivamente termine l’aspettativa non retribuita. 5. Nel caso di aspettativa non retribuita inferiore ad un mese, se in regola con i versamenti, non è prevista la sospensione del diritto alle prestazioni. 6. Il diritto alle prestazioni per i familiari dei lavoratori, indicati nel precedente Art. 3, oltre al caso di sospensione di cui al successivo Art. 11 (Mancato Versamento dei Contributi – Sospensione delle Prestazioni – Riattivazione), si estingue automaticamente al termine del periodo di competenza dei contributi versati anticipatamente per la copertura di mesi successivi all’evento di cessazione del Lavoratore iscritto. 7. Il diritto alle prestazioni per i familiari dei lavoratori, indicati nel precedente Art. 3, si estingue automaticamente al termine del periodo di competenza dei contributi versati. Dovrà essere cura del lavoratore rinnovare per l’anno successivo l’iscrizione dei familiari aventi diritto nella finestra temporale novembre/dicembre dell’anno in corso. Se non verrà effettuato il rinnovo, il lavoratore potrà far ri-aderire i suoi familiari solo dopo un periodo ...

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