Diritto alle prestazioni Clausole campione

Diritto alle prestazioni. In caso di disdetta della Convenzione da parte del Contraente resta salvo per ogni Impresa il diritto alle prestazioni già acquisite che verranno regolarmente corrisposte nei tempi con le modalità previste dalle condizioni di seguito indicate che regolano le singole garanzie assicurate.
Diritto alle prestazioni. In caso di disdetta della presente Polizza Collettiva da parte della Contraente resta salvo per ogni Assicurato il diritto alle prestazioni già acquisite che verranno regolarmente corrisposte nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni di seguito indicate che regolano le singole garanzie assicurate.
Diritto alle prestazioni. Per far valere il diritto alla prestazione assicurativa la persona assicurata deve utilizzare i formulari di richiesta a ciò preposti, i quali possono essere richiesti dalla persona assicurata all'assicuratore all'indirizzo indicato in calce. Il formulario compilato poi deve essere trasmesso all'assicuratore (vedi l'indirizzo alla fine del presente Art. 10). Per la verifica di un obbligo alla prestazione l'assicuratore può chiedere tutti i certificati che lui ritenga necessari per la rispettiva verifica del diritto (compreso il diritto di presa visione degli atti onde verificare se la persona assicurata abbia adempiuto alle condizioni di accettazione al momento dell'adesione all'assicurazione). Si tratta soprattutto di: Nel caso di incapacità totale al lavoro • copie dell'ultimo contratto di lavoro e dell'ultima busta paga; • certificato o referto medico che dia informazioni (a) sulla causa e le caratteristiche della malattia oppure della lesione fisica nonché sulla rispettiva prognosi e (b) definisca la presumibile durata dell'incapacità al lavoro; • in caso di incidente: una copia del protocollo della polizia (se presente); • dichiarazione di assenza dal posto di lavoro come conseguenza di malattia o incidente (documento del datore di lavoro). Nel caso di incapacità totale al guadagno • certificato o referto medico che dia informazioni (a) sulla causa e le caratteristiche della malattia oppure della lesione fisica nonché sulla rispettiva prognosi e (b) definisca la presumibile durata dell'incapacità totale al guadagno secondo l'Art. VI.1; • dichiarazione di assenza dal posto di lavoro come conseguenza di malattia o incidente (documento del datore di lavoro). Nel caso di disoccupazione • copie dell'ultimo contratto di lavoro e dell'ultima busta paga; • copia della lettera di licenziamento; • copia della notifica e rivendicazione del sussidio di disoccupazione presso una Cassa di disoccupazione; • copie dei computi mensili circa i versamenti delle prestazioni dalla Cassa di disoccupazione; I referti o certificati medici devono essere stati rilasciati in tutti i casi da un medico di base della Svizzera, della Francia, dell'Italia, della Germania oppure del Principato di Liechtenstein. Tutti i documenti vanno presentati in una delle lingue ufficiali della Svizzera. I costi relativi ai certificati di cui sopra sono a carico della persona assicurata. L'assicuratore può inoltre procurare o richiedere a proprie spese altri certificati e chiedere altri esami medi...
Diritto alle prestazioni. Il diritto alle prestazioni permane per la durata dell’assicurazione.
Diritto alle prestazioni. 4.1 Le prestazioni sono computate alla somma delle presta- zioni assicurate per anno civile, secondo le date di tratta- mento risp. di esecuzione. I costi che si verificano dopo l’esaurimento del diritto non possono essere riportati all’anno successivo. 4.2 Qualora venga concordata una limitazione delle presta- zioni per caso assicurativo, tale limitazione vale indipen- dentemente dalla data di trattamento risp. esecuzione per il singolo caso assicurativo (incluso complicazioni ed eventuali trattamenti successivi risp. trattamenti che ne conseguono) ed è da considerare esaurita non appena tutti i costi legati a tale caso assicurativo avranno raggiunto il limite delle prestazioni. 4.3 Le prestazioni risp. contributi previsti nelle presenti CS saranno erogati nella misura concordata, esclusivamente a titolo integrativo e successivamente alle assicurazioni menzionate alla cifra 31.1 CGA, in modo particolare suc- cessivamente all’Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal. La parte di costi co- perta da queste assicurazioni, nonché le partecipazioni ai costi derivanti da queste assicurazioni, non sono assicurate nell’Assicurazione ambulatoriale myFlex, indipendente dal fatto che le assicurazioni menzionate siano stipulate o meno. 4.4 Se alla cifra 2 non vi sono regolamentazioni divergenti, saranno rimborsati al massimo i costi comprovati che si sono effettivamente verificati. 4.5 In caso di trattamenti all’estero, occorre contattare imme- diatamente il Centralino d’emergenza della CSS. Le pre- stazioni saranno erogate soltanto se la CSS le approva risp. le ha organizzate
Diritto alle prestazioni. Per avere diritto alle prestazioni le persone assicurate di cui al punto 5.2 devono: a) denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa ovvero entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione assicurativa; b) aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste; c) avvisare DAS e ottenere conferma a procedere prima di incaricare un legale o un perito; d) ottenere conferma a procedere da parte di DAS prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato. Le persone assicurate di cui al punto 5.2 non possono concludere con la controparte alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del suo legale senza la preventiva autorizzazione di DAS. Se le persone assicurate di cui al punto 5.2 procedono senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un’effettiva urgenza nel concludere l’operazione e se la stessa è conveniente.
Diritto alle prestazioni. Possono beneficiare delle coperture assicurative previste dalle Polizze Collettive solo le “Persone Assicurate” come di seguito descritte. Le coperture decadranno automaticamente dal momento in cui l’Assicurato perde la sua qualità di Titolare di Carta Corporate Platino American Express o alla scadenza delle Polizze, quale delle due date anteriore. Per eventuali ulteriori requisiti di elegibilità consulti le specifiche sezioni delle coperture assicurative dettagliate nel presente documento. Il Titolare di Carta che deliberatamente tenti di ottenere un indennizzo mediante l’uso di mezzi fraudolenti o con dichiarazioni false o reticenti decadrà da ogni beneficio assicurativo, ferma restando la responsabilità penale. La presentazione di una denuncia di sinistro non esonera il Titolare di Carta dalla responsabilità per il pagamento del suo conto Carta, in conformità al relativo Regolamento Generale Carta. Tutta la documentazione connessa all’accertamento ed alla liquidazione dei danni sarà fornita alle Società Assicuratrici, le quali gestiranno ogni controversia direttamente con le parti assicurate, esonerando sin d’ora American Express da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Diritto alle prestazioni. Come previsto dall’art. 6 lettera B del regolamento EBM , Aziende e Lavoratori acquisiscono il diritto alle prestazioni con il versamento all’Ente Bilaterale Metalmeccanici da almeno sei mesi nonché mantenendo la regolarità contributiva mensile. Avranno diritto alle prestazioni i lavoratori con rapporto di lavoro full-time o part-time assunti con contratto a tempo indeterminato, apprendistato e tempo determinato con rapporto di lavoro pari o superiore a 4 mesi, in quest’ultimo caso la prestazione è richiedibile qualora l’evento fosse avvenuto nel periodo della vigenza del rapporto di lavoro.
Diritto alle prestazioni. Gli aventi diritto devono fornire alla Fondazione tutte le informazioni necessarie per la rivendicazione del diritto alla prestazione di previdenza e addurre tutti i documenti e le prove che saranno richiesti. Le richieste di prelievo della prestazione di previdenza devono essere presentate per mezzo dei moduli ufficiali della Fondazione. In particolare, non è possibile in linea di principio l’elaborazione di e-mail e lettere scritte a mano. Per ciascuna relazione di previdenza è necessaria una richiesta di prelievo separata, comprensiva di allegati. La Fondazione si riserva comunque di procedere ad ulteriori accertamenti e ad esigere dal richiedente documenti, numero AVS, dati nonché autenticazioni, ecc. che la Fondazione ritiene necessari per provare il diritto alle prestazioni. In caso di controversie in merito alla persona dell’avente di- ritto, la Fondazione ha la facoltà di depositare gli averi di ri- sparmio ai sensi dell’art. 96 CO.
Diritto alle prestazioni. In caso di disdetta della Convenzione che regola la presente Polizza Collettiva, da parte del Contraente o della Compagnia, resta salvo per ogni Aderente il diritto alle prestazioni per le adesioni già perfezionate. Queste ultime verranno regolarmente corrisposte nei tempi e con le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.