Sospensione delle prestazioni. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscono in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente capitolato procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore d’esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del gestore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione di servizi nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti o per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il comune si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla decorrenza iniziale del presente contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento della prestazione di servizi, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
Sospensione delle prestazioni. Fermo quanto disposto dall’art. 308 del DPR 207/2010, l’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’ARPAS. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’ARPAS procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Sospensione delle prestazioni. L’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, neppure nel caso in cui siano in atto controversie con l’Ente. L’eventuale sospensione delle prestazioni, per decisione unilaterale del Contraente, costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso, l’Ente procederà all’incameramento della garanzia definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Sospensione delle prestazioni. In aggiunta a qualsiasi ulteriore diritto, Kodak si riserva di sospenere i Servizi di assistenza, qualora il Cliente stesso fosse moroso o inadempiente in merito ad altri obblighi stabiliti nel presente Contratto oppure moroso in relazione al pagamento dei Materiali di consumo o inadempiente rispetto ad altre obbligazioni assunte con Kodak.
Sospensione delle prestazioni. 1. L’appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, neppure nel caso in cui siano in atto controversie con l’Ente.
Sospensione delle prestazioni. 6 11. PENALI 7
Sospensione delle prestazioni. Fermo quanto disposto dall’art 107 del D.Lgs.n. 50/2016, l’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’ARPAS. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In ogni caso l’Appaltatore non potrà abbandonare i lavori fintanto che XXXXX non individui il sostituto che prosegua con la manutenzione In tal caso l’ARPAS procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Sospensione delle prestazioni. Il Contraente non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Università. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Contraente costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa nonché l’incameramento da parte dell’Università del deposito cauzionale. In tal caso l’Università si riserva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Sospensione delle prestazioni. Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dei precedenti articoli 25 e 26, comma 1, è sospeso se, per l'esercizio di un'attività professionale o ad altro titolo, dette prestazioni sono dovute anche in virtù della legislazione della Parte contraente sul cui territorio risiedono i familiari.
Sospensione delle prestazioni. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Schema di Contratto, il Committente potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, tra le quali si annoverano, a titolo esemplificativo, i casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione. In caso di sospensioni verrà redatto apposito verbale. La durata della sospensione non sarà conteggiata nel termine stabilito per l'ultimazione dei servizi. Si rinvia alle disposizioni prevista dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli aspetti qui non disciplinati.