Decadenza e tutele. 1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (PENA DI DECADENZA), entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6. IMPUGNAZIONE ENTRO 180GG + DEPOSITO AL GIUDICE ENTRO 180 GG DALLA SPEDIZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI IMPUGNAZIONE (Cass 5717 del 20 marzo 2015) 2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. 3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà.
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Samples: Lavoro a Termine
Decadenza e tutele. 1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (PENA DI DECADENZA)604, entro centottanta giorni [centoventi giorni] DUECENTOSETTANTA GIORNI dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6. IMPUGNAZIONE ENTRO 180GG + DEPOSITO AL GIUDICE ENTRO 180 GG DALLA SPEDIZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI IMPUGNAZIONE (Cass 5717 del 20 marzo 2015).
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà.
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Samples: Lavoro a Tempo Determinato
Decadenza e tutele. 1. L'impugnazione L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenireavve- nire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (PENA DI DECADENZA)604, entro ((centottanta giorni giorni)) dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6. IMPUGNAZIONE ENTRO 180GG + DEPOSITO AL GIUDICE ENTRO 180 GG DALLA SPEDIZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI IMPUGNAZIONE (Cass 5717 del 20 marzo 2015(10))
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità stabi- lendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione dell’ultima retri- buzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapportorap- porto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio pregiu- dizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine ter- mine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione ricosti- tuzione del rapporto di lavoro.
3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzionel’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto con- tratto a termine nell'ambito nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità dell’indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà. (5) AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 1, comma 5-bis) che “Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal perso- nale dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, an- che in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo deter- minato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure e comunque non ol- tre il 31 dicembre 2019”. AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”. Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 3) che “Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
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Samples: Lavoro a Tempo Determinato
Decadenza e tutele. 1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (PENA DI DECADENZA)604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6. IMPUGNAZIONE ENTRO 180GG + DEPOSITO AL GIUDICE ENTRO 180 GG DALLA SPEDIZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI IMPUGNAZIONE (Cass 5717 del 20 marzo 201518)
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà.
(18) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 1, commi 2 e 3, del medesimo D.L. n. 87/2018.
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Samples: Legislative Decree
Decadenza e tutele. 1. L'impugnazione Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del contratto a tempo determinato deve avvenirerapporto di lavoro con l’utilizzatore, con ai sensi dell’articolo 38, comma 2, trovano applicazione le modalità previste dal primo comma dell'articolo disposizioni dell’articolo 6 della legge 15 luglio n. 604 del 1966, n. 604 (PENA DI DECADENZA), entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione e il secondo termine di cui al primo comma del suddetto articolo 6. IMPUGNAZIONE ENTRO 180GG + DEPOSITO AL GIUDICE ENTRO 180 GG DALLA SPEDIZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI IMPUGNAZIONE (Cass 5717 del 20 marzo 2015)predetto ar- ticolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore.
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato Nel caso in contratto a tempo indeterminato, cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore in favo- re del lavoratore lavoratore, stabilendo un'indennità un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima men- silità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento trat- tamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative contributive, relativo al periodo compreso com- preso tra la scadenza del termine data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la pro- pria attività presso l’utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice giu- dice ha ordinato la ricostituzione costituzione del rapporto di lavoro.
3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà.
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Samples: Lavoro a Tempo Determinato