Disposizioni finali (art. 47) Clausole campione

Disposizioni finali (art. 47). Ferme restando le considerazioni già espresse al paragrafo 1 con riferimento ai profili di diritto intertemporale, le disposizioni finali di cui all’art. 47 introducono un’importante novità per quanto riguarda l’apprendistato finalizzato al reinserimento nel mercato del lavoro. In primo luogo, si allarga la platea dei soggetti interessati. Coerentemente con l’evoluzione normativa in materia, si prevede, infatti, che l’apprendistato possa essere stipulato non solo con lavoratori che siano beneficiari dell’indennità di mobilità ma, più in generale, con tutti quei lavoratori che beneficiano di un “trattamento di disoccupazione”. Si apre così la possibilità di avvalersi di questa tipologia contrattuale anche con lavoratori che percepiscano l’ASpI. Un primo importante chiarimento in materia è l’espressa previsione dell’applicabilità a questi lavoratori della disciplina dell’apprendistato professionalizzante senza tenere ovviamente conto dei limiti di età anagrafica previsti dall’art. 44, comma 1. Viene così opportunamente superata l’interpretazione avanzata nel corso della vigenza della precedente disciplina secondo cui l’apprendistato finalizzato alla ricollocazione costituisse un quartum genus rispetto ai tre livelli generalmente previsti dalla legge. Così come già previsto dall’art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 167/2011, resta ferma per questi apprendisti la deroga alla disciplina generale dell’apprendistato in materia di recesso. Per tali lavoratori trova, quindi, applicazione il regime ordinario senza possibilità di recesso ad nutum al termine del periodo di apprendistato. Più complessa è, invece, la disciplina degli incentivi previsti dalla legge per questi lavoratori. Se per i lavoratori in mobilità è chiaro che trova applicazione il regime di agevolazioni speciale così come già previsto dalla precedente disciplina16, risulta meno evidente la disciplina applicabile agli apprendisti precedentemente percettori dell’ASpI. Si ritiene che in quest’ultimo caso possa trovare applicazione la disciplina sulle agevolazioni contributive prevista, in via generale, per l’apprendistato, ma appare indispensabile un intervento di chiarimento della disposizione in via amministrativa.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).