Disciplina dei rapporti di lavoro Clausole campione

Disciplina dei rapporti di lavoro. 1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
Disciplina dei rapporti di lavoro. 3. In caso di assunzione a tempo indeterminato del lavoratore da somministrare si applica la disciplina prevista per il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fatte salve le speciali previsioni di legge.
Disciplina dei rapporti di lavoro. (art. 34) 20
Disciplina dei rapporti di lavoro. 1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rap- porto di lavoro tra somministratore e lavoratore è sogget- to alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l’in- dennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missio- ne, nella misura prevista dal contratto collettivo applica- bile al somministratore e comunque non inferiore all’im- porto fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
Disciplina dei rapporti di lavoro. 1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali.
Disciplina dei rapporti di lavoro. Titolo VII
Disciplina dei rapporti di lavoro. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile ed alle leggi speciali. Il lavoratore può essere assunto dal somministratore con contratto a tempo determinato ed in questo caso la disciplina applicabile è quella del lavoro a termine per quanto compatibile (non opera però l’intervallo temporale per la riassunzione a termine ed il termine inizialmente posto al contratto può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore). Nell’ipotesi in cui il lavoratore sia assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, egli rimane a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un utilizzatore e percepisce un’indennità di disponibilità, salvo che sussista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro. Rimangono sostanzialmente confermati ed estesi alla somministrazione a tempo indeterminato gli aspetti caratterizzanti della ripartizione di obblighi e responsabilità tra utilizzatore e somministratore che caratterizzavano la precedente disciplina (artt. 1-11, l. n.196/1997). Il lavoratore dipendente dal somministratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
Disciplina dei rapporti di lavoro. 3 TUTELA DEL LAVORATORE, ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE E REGIME DELLA SOLIDARIETÀ. 3 DIRITTI SINDACALI E GARANZIE COLLETTIVE 4 NORME PREVIDENZIALI 4 SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE. 5 AZIONE GIUDIZIALE 5 DECADENZA E TUTELE. 5 SANZIONI. 6
Disciplina dei rapporti di lavoro. Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l'articolo 3 della legge n. 604 del 1966.
Disciplina dei rapporti di lavoro. PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO POTERE DISCIPLINARE