Decorrenza dei termini Clausole campione

Decorrenza dei termini. 1) Il trattamento potrà essere svolto fino al termine della durata contrattuale, salve le successive operazioni, che dovranno essere completate entro sei mesi, di restituzione o cancellazione dei dati personali o dell’eventuale documentazione, su qualsiasi supporto, relativa a qualsiasi dato personale di cui è entrato in possesso, senza cha alcun dato possa essere direttamente o indirettamente detenuto o comunque recuperabile dal Sub-Responsabile del trattamento. 2) Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o il servizio non fosse più erogato, anche il presente atto giuridico verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche ed il Sub-Responsabile, compresi gli eventuali soggetti individuati di cui all’art.6, non sarà/nno più legittimato/i a trattare i dati personali di titolarità del Titolare.
Decorrenza dei termini. 1. Per i procedimenti d'ufficio il termine inizia a decorrere dalla comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati, in seguito all'attività di istruttoria interna con cui il responsabile del procedimento compie una verifica preliminare dell'esistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'esercizio del potere. L'eventuale atto di pre- iniziativa non produce alcun effetto ai fini dell'avvio del procedimento, ma assume valenza interna. Quando sussiste un obbligo di provvedere il termine decorre dalla data eventualmente stabilita dalla legge o dalla data in cui si verifica il fatto da cui sorge un obbligo. 2. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda od istanza da parte dell'ufficio protocollo dell'ente. Le domande possono essere presentate a mezzo lettera o a mezzo fax o tramite posta elettronica da confermare se non certificata. 3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento, entro venti giorni, deve darne comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione e può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni per l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione. Il termine del procedimento decorre dalla presentazione della richiesta perfezionata. Trascorsi trenta giorni senza che sia pervenuta risposta, il responsabile dispone la chiusura e archiviazione del procedimento. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l'inammissibilità o la decadenza della domanda medesima. 4. Nel caso in cui, essendo previsto un termine perentorio per l'avvio del procedimento, la domanda sia presentata a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale di spedizione, fatto salvo quanto diversamente stabilito da discipline di settore. Se il termine coincide con un giorno non lavorativo per l'ufficio competente, esso è prorogato al primo giorno lavorativo seguente. 5. Le domande od istanze rivolte ad un ente pubblico diverso da quello competente non possono essere, per tale motivo, dichiarate inammissibili e devono essere trasmesse d'ufficio all'ente competente.
Decorrenza dei termini. Il termine di conservazione della documentazione decorre dalla data dell’ultimo documento che esaurisce la trattazione dell’affare ovvero dalla conclusione del procedimento amministrativo. Gli uffici trasmettono all’Archivio Generale le pratiche esaurite complete dei documenti, degli atti e degli allegati di riferimento. I termini di conservazione previsti dal massimario ovvero altrimenti definiti, per ragioni di uniformità e contemporaneità delle operazioni di scarto si intendono maturati al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dal mese o dalle frazioni di anno di effettiva scadenza.
Decorrenza dei termini. 1. I termini di conclusione del procedimento decorrono dalla data di ricevimento, da parte della Fondazione, dell’istanza dell’iscritto completa in ogni sua parte.
Decorrenza dei termini. 1) Il trattamento potrà essere svolto fino al termine della durata contrattuale, salve le successive operazioni, che dovranno essere completate entro sei mesi, di restituzione o cancellazione dei dati personali o dell’eventuale documentazione, su qualsiasi supporto, relativa a qualsiasi dato personale di cui è entrato in possesso, senza cha alcun dato possa essere direttamente o indirettamente detenuto o comunque recuperabile dal Responsabile del trattamento. 2) Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o il servizio non fosse più erogato, anche il presente atto giuridico verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche ed il Responsabile, nonché gli eventuali Sub- Responsabili, non saranno più legittimati a trattare i dati personali di titolarità del Titolare.

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  • Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

  • Convenzioni in materia di valuta e termini 1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

  • Termini di preavviso 1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue: a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni. 2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 5. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4. 6. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. 7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti. 8. In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell’inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell’art. 28, comma 11, una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. 9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute nel caso di ricovero ospedaliero di cui all’art. 37 del presente contratto.

  • Termini di pagamento 5.1 Salvo quanto diversamente previsto nella Conferma d’Ordine del Venditore, il pagamento è dovuto entro e non oltre la scadenza indicata nella fattura emessa dal Venditore e nella valuta ivi specificata. 5.2 Qualsiasi pagamento si intende eseguito presso la sede del Venditore al momento in cui questo lo riceve. Salvo quanto diversamente pattuito, il rilascio di effetti cambiari o assegni non vale come pagamento e non comporta novazione dell’obbligazione originaria. Sono in ogni caso a carico del Compratore il costo della bollatura degli effetti e le relative spese bancarie. Inoltre, eventuali pagamenti fatti a vettori, agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio del Venditore non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengono nella effettiva disponibilità del Venditore. 5.3 Se il pagamento deve essere effettuato tramite lettera di credito (di seguito “L/C”), questa deve essere emessa conformemente alle Norme e Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale per i Crediti Documentari in vigore al momento dell’ordine. Inoltre, la L/C dovrà essere irrevocabile e confermata da primaria banca italiana, di gradimento del Venditore, trasferibile in tutto o in parte, pagabile alla scadenza indicata nella Conferma d’Ordine ed escutibile dietro presentazione dei documenti ivi citati. Qualora il Venditore non richiedesse conferma della L/C, il pagamento e l’escussione di questa potrà in ogni caso essere fatto valere presso gli sportelli dell’istituto di credito emittente. L’apertura di una lettera di credito sarà comunicata al Venditore dall’istituto di credito confermante o emittente, a seconda dei casi, entro 10 (dieci) giorni lavorativi da quando il Compratore riceve la Fattura Proforma. La mancata comunicazione determinerà automaticamente la cancellazione dell’ordine, salvo diversa indicazione del Venditore. La lettera di credito rimarrà efficace e vincolante fino alla scadenza che viene espressa nella stessa. 5.4 Se, per qualsiasi ragione, i termini originari di pagamento sono prorogati, il Compratore si impegna a rinnovare la L/C accordando con il Venditore una nuova scadenza. Nel caso il Compratore non rinnovi la L/C entro 10 (dieci) giorni dalla data di posticipazione concordata fra le parti, il pagamento si intende come immediatamente dovuto. 5.5 In caso di mancato, ritardato o irregolare pagamento da parte del Compratore, il Venditore avrà diritto, a sua discrezione, di sospendere le forniture e/o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione. Più in particolare, se il ritardo nel pagamento supera i 30 (trenta) giorni di calendario, il Venditore è legittimato a chiedere l’adempimento o a risolvere il contratto e a trattenere a titolo di risarcimento danni qualsiasi somma già incassata, senza pregiudizio alcuno al diritto di pretendere ulteriori danni subiti e subenti. La sospensione delle forniture o la risoluzione dei contratti in corso non darà diritto al Compratore di pretendere alcun risarcimento dei danni. 5.6 In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il Compratore sarà tenuto, senza necessità di messa in mora, a corrispondere gli interessi di mora secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, salvo comunque il maggior danno. 5.7 Qualsiasi eventuale contestazione sollevata dal Compratore e/o non conformità riscontrata non darà diritto al Compratore di sospendere i pagamenti, richiedere risarcimenti danni e/o variazioni dei prezzi e dei termini di pagamento concordati. 5.8 Fermo restando quanto precede, in caso di pagamenti concordati in misura dilazionata, qualora non venisse pagata puntualmente anche una sola rata di prezzo, il Venditore potrà esigere immediatamente l’intero prezzo con decadenza dal beneficio del termine del Compratore anche se non ricorrono le condizioni di cui all’art. 1186 cod. civ.

  • Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

  • Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

  • TERMINI DI CONSEGNA (per le forniture) / PRESTAZIONE (per i servizi):

  • DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto).

  • Domanda e termine di partecipazione Ai fini della selezione il candidato deve compilare integralmente ed inviare, entro il termine perentorio del 18 dicembre 2023 pena esclusione, la domanda di ammissione, ed il relativo riepilogo sottoscritto, accedendo ai Servizi online del Politecnico di Milano - sezione Concorsi e Selezioni - Concorso/selezione per affidamento di incarico/posizione - Bandi Assegni di ricerca, allegando quanto richiesto dalla procedura.

  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.