Conservazione della documentazione Clausole campione

Conservazione della documentazione. Il beneficiario si obbliga a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e/o informatici per almeno 5 (cinque) anni dalla data di conclusione del progetto, dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021. Tale documentazione, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del MUR, dello Spoke, del Hub, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF (Ufficio Europeo per la lotta antifrode), della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali. Il beneficiario autorizza, con la sottoscrizione del presente contratto d’obbligo, la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti europea e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
Conservazione della documentazione. Fermo restando l’applicazione di norme più specifiche di natura sanitaria, fiscale ecc., le informazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 18, dovendo essere messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedono, vanno conservate per un congruo periodo di tempo, che comunque, in assenza di precisazioni nel Regolamento, si ritiene non debba essere inferiore ai periodi di tempo sotto indicati: • i 12 mesi successivi alla data di conservazione consigliata per i prodotti “da consumarsi preferibilmente entro ”; • i 6 mesi successivi alla data di conservazione del prodotto deperibile per i prodotti “da consumarsi entro il”; • i 2 anni successivi per i prodotti per i quali non è prevista dalle norme vigenti l’indicazione del termine minimo di conservazione ne altra data. Ovviamente vanno conservate sia le informazioni come anche le fonti dalle quali le stesse sono scaturite, al fine di permettere una verifica di valore oggettivo. PER IL SETTORE ALIMENTARE: Obblighi relativi agli alimentiU Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.(articolo 19, comma1). Il comma 1 dell’articolo 19 stabilisce taluni obblighi per gli operatori del settore alimentare nel momento in cui hanno il fondato dubbio o la certezza che un prodotto alimentare, da loro importato, prodotto o commercializzato, non risponda ai requisiti di sicurezza. Infatti un prodotto non può essere definito sicuro se non risponde ai requisiti di sicurezza stabiliti all’art. 14. Nel caso in cui l’operatore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che il prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti dal Regolamento, e questo non sia più sotto il suo immediato controllo, deve:
Conservazione della documentazione. È responsabilità dello sperimentatore principale conservare la documentazione relativa alle sperimentazioni (documenti essenziali) in ambienti idonei e per la durata stabilità dalla legislazione vigente, nonché dai regolamenti aziendali in materia.
Conservazione della documentazione. 1. Il Tesoriere è tenuto ad archiviare e conservare, nel rispetto e secondo la vigente normativa, tutta la documentazione inerente il servizio di tesoreria.
Conservazione della documentazione. L’operatore ha l’obbligo di predisporre un fascicolo individuale per ogni dote, che dovrà contenere i documenti descritti nel presente documento. Inoltre, ai fini della realizzazione delle verifiche da parte degli organi competenti e comunque a conclusione della dote, l’operatore ha l’obbligo di raccogliere tutta la documentazione (in copia) acquisita dagli altri operatori coinvolti, ai fini della conservazione della documentazione prevista dai regolamenti comunitari.
Conservazione della documentazione. 11.1 Il beneficiario si obbliga, ai fini di quanto previsto dal Regolamento de minimis, a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del suo progetto d'impresa, con decorrenza dalla data di conclusione del presente contratto.
Conservazione della documentazione. La documentazione tecnica ed amministrativa relativa a tutti gli impianti oggetto del Contratto di manutenzione è conservata presso l’Amministrazione, salvo per le parti da conservare presso gli impianti. È a carico della Ditta Appaltatrice verificare, alla consegna degli impianti e successivamente all’inizio di ogni anno, la presenza e la completezza della documentazione necessaria a norma di legge da conservare presso l’impianto; nel caso in cui risulti mancante, la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere all’integrazione di tutto quanto indispensabile, manuali e schemi tecnici di qualsiasi tipologia inclusi, realizzati in proprio o richiesti in duplicato alla casa costruttrice o agli Enti preposti. Tutta la documentazione raccolta dovrà essere conservata in apposita ed idonea custodia. La Ditta Appaltatrice avrà inoltre l’obbligo di redigere a sua cura e spese un registro di manutenzione, distinto per ogni impianto, sul quale dovranno essere annotati in dettaglio tutti gli interventi e i controlli periodici effettuati su di esso, i guasti e le interruzioni con le indicazioni delle rispettive cause, ed ogni altra osservazione, rilievo o notizia interessante lo stato di manutenzione e di efficienza degli impianti. Il registro dovrà essere costantemente aggiornato ad ogni intervento o sopralluogo effettuato all’impianto. Tale registro dovrà essere trasmesso mensilmente in copia all’Amministrazione con i vari aggiornamenti. Tutti gli oneri necessari all’espletamento da parte della Ditta Appaltatrice di quanto previsto nel presente articolo sono a completo suo carico e si intendono ricompresi nel canone annuo.
Conservazione della documentazione. 1. Il LP è tenuto ad adempiere agli obblighi inerenti la conservazione, l’accesso ai documenti, ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, e garantisce che tutti i PP ottemperino a tale obbligo. 2. Il LP accetta per se e per conto di tutti i partner, in conformità con le normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, che l’AdG utilizzi i dati contenuti nella AF e quelli acquisiti in seguito nel corso dei controlli e li 3. The EXC shall authorize the MA to terminate this contract and to ask for a total or partial refund of the funds paid in connection with the Project in the following cases: a) the LP does not adhere to the conditions and fulfil the obligations stated in this Contract, with the exception of the cases listed in the preceding paragraph 1 hereof; b) the LP had obtained funding in terms of the Programme on the basis of false or incomplete declarations and/or documents presented to the entities or representatives of the European Commission, the MA or other entities involved in the management of the Programme; c) the LP or the PPs have obtained other public funding for the same expenses and activities funded with the Programme’s funds (double funding); d) the Project has not and cannot be carried out; e) the LP and its PPs have obstructed or impeded the completion of the agreed controls and audit; or f) the grant has been used for a different purpose from those agreed in the AF. 4. Where this Contract is terminated for the reasons indicated in the preceding paragraphs hereof, the LP – on the MA’s request – may be asked to refund payments already received, with interest in terms of Art. 13. The MNCA, upon the prior request of the MA, is authorized to commence the procedure for the recovery of the respective Maltese national funds (the NC). 1. The LP shall fulfill the obligations relating to the retention of and the access to the respective documentation, in terms of Art. 140 or Reg. (EU) 1303/2013, and guarantees that all PPs comply with such obligation. 2. The LP accepts, in the name of all other PPs, in conformity with the current legislation relating to the protection of personal data, that the MA can use the data provided in the AF and that acquired subsequently during checks, and accepts to transmit them to authorized representatives of the competent entities in relation to audit at EU, national and regional level. trasmetta ai rappresentanti autorizzati degli organismi competenti in materia di audit a livello comunitario...
Conservazione della documentazione. Si conserva, a disposizione delle autorità di controllo, la seguente documentazione: Manuale di autocontrollo; Schede di registrazione (temperature, operazioni di pulizia, check infestanti); attestato di partecipazione al corso formativo del responsabile HACCP aziendale; documentazione relativa alla formazione dei dipendenti alimentaristi; rapporti non conformità; elenco fornitori. Tutta la documentazione costituisce l’intero sistema di autocontrollo ed è accuratamente conservata ed archiviata dal titolare dell’azienda e dai responsabili per i settori di loro competenza.
Conservazione della documentazione. Per garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, l’OdV assicura l’archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di 2 anni dalla ricezione della segnalazione.