Conservazione della documentazione Clausole campione

Conservazione della documentazione. Il beneficiario si obbliga a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e/o informatici per almeno 5 (cinque) anni dalla data di conclusione del progetto, dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021. Tale documentazione, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del MUR, dello Spoke, del Hub, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF (Ufficio Europeo per la lotta antifrode), della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali. Il beneficiario autorizza, con la sottoscrizione del presente contratto d’obbligo, la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti europea e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
Conservazione della documentazione. 1. Il Tesoriere è tenuto ad archiviare e conservare, nel rispetto e secondo la vigente normativa, tutta la documentazione inerente il servizio di tesoreria.
Conservazione della documentazione. 11.1 Il beneficiario si obbliga, ai fini di quanto previsto dal Regolamento de minimis, a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei xxxxx e delle spese relative alla realizzazione del suo progetto d'impresa, con decorrenza dalla data di conclusione del presente contratto.
Conservazione della documentazione. I documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche della programmazione FSC devono essere conservati sotto forma di originali o di copie conformi (DPR n. 445/2000) su supporti comunemente accettati (compresa la corretta conservazione in formato digitale). Devono essere tenuti a disposizione dei soggetti interessati a vario titolo ai controlli per cinque anni successivi alla chiusura di ogni singolo intervento. I documenti di carattere amministrativo e contabile afferenti tutte le fasi di realizzazione di un intervento devono essere conservati, a cura sia del Beneficiario sia del Responsabile della Linea di Azione in appositi fascicoli cartacei e/o archivi informatici. L’archiviazione dovrà essere organizzata secondo modalità che consentano l’agevole reperibilità e consultazione dei documenti, nelle forme previste dalla normativa dell’UE e dalla normativa nazionale di riferimento. Ai fini di una corretta e sicura gestione, classificazione e conservazione della documentazione giustificativa relativa alle spese e alle verifiche riguardanti ciascun intervento cofinanziato, ogni Responsabile di Linea d’Azione, per le attività di propria competenza, deve adottare apposite procedure per la conservazione della documentazione relativa alle spese cofinanziate con il FSC. In linea generale, il fascicolo di progetto costituisce l’unità logica di base, all’interno della quale sono archiviati, in maniera ordinata e secondo criteri prestabiliti, i documenti che si riferiscono a un medesimo oggetto, allo scopo di riunire, a fini decisionali e informativi, tutti i documenti utili allo svolgimento delle attività di propria competenza. A titolo indicativo ciascun fascicolo a cura del RLA dovrebbe contenere per ciascun progetto:  una scheda di riepilogo costantemente aggiornata, indicante gli atti e i documenti in esso contenuti;  documentazione relativa alla concessione del finanziamento, alle procedure d’appalto e di aggiudicazione espletate dal Beneficiario, alla liquidazione del finanziamento;  documentazione relativa agli stati di avanzamento del progetto;  documentazione contabile (fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente) relativa a spese sostenute e dichiarate dal Beneficiario e a pagamenti effettuati dal REC a titolo di finanziamento, di cui sia data prova dell’avvenuto pagamento;  rapporti sulle verifiche eventualmente espletate (es. verbali e check list di controllo di primo livello, etc.) Risultano allegate al presente manuale i se...
Conservazione della documentazione. L’operatore ha l’obbligo di predisporre un fascicolo individuale per ogni dote, che dovrà contenere i documenti descritti nel sopracitato manuale ( vedi paragrafo 8 "Allegati" ). Inoltre, ai fini della realizzazione delle verifiche da parte degli organi competenti e comunque a conclusione della dote, l’operatore ha l’obbligo di raccogliere tutta la documentazione (in copia) acquisita dagli altri operatori coinvolti, ai fini della conservazione della documentazione prevista dai regolamenti comunitari.
Conservazione della documentazione. È responsabilità dello sperimentatore principale conservare la documentazione relativa alle sperimentazioni (documenti essenziali) in ambienti idonei e per la durata stabilità dalla legislazione vigente, nonché dai regolamenti aziendali in materia.
Conservazione della documentazione. (Articolo 67)
Conservazione della documentazione. 1. Gli Uffici regionali/provinciali competenti e l’INPS si impegnano a conservare tutti i documenti, sia di natura amministrativa che di natura contabile, sotto forma di originali e copie autentiche (nei casi consentiti), per i tempi e con le modalità previsti dalla vigente normativa comunitaria (art. 140 Reg. (UE) n. 2013/1303) e dalla normativa nazionale di riferimento.
Conservazione della documentazione. 1. Gli obblighi di conservazione e riproduzione degli ordinativi informatici si intendono soddisfatti con il ricorso a soluzioni tecnologiche e procedure conformi alle regole tecniche dettate dal Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), in base a quanto disposto dall’articolo 6 e dall’articolo 8 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ai successivi aggiornamenti tecnici emanati con deliberazione CNIPA 11/2004. 2. Il documento informatico non dà luogo a un originale e a copie dello stesso in considerazione del fatto che tutte le successive riproduzioni sono da intendersi “originali”. 3. La documentazione informatica e quella eventualmente cartacea devono essere conservati per il periodo previsto dalle leggi vigenti. 4. Il tesoriere rende il conto della propria gestione annuale di cassa entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. Il tesoriere conserva per dieci anni i dati relativi all’esercizio finanziario chiuso e ne fornisce all’ente una copia firmata digitalmente su idoneo supporto informatico.
Conservazione della documentazione. 1. I distributori, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano la documentazione concernente: L’articolo 67 (Conservazione della documentazione) è modificato come segue: - il capoverso del comma 1 è sostituito dal seguente “I distributori, conservano, per la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto, la documentazione