Verifica preliminare Clausole campione

Verifica preliminare. 1. L’attivazione del procedimento volto al conferimento dell’incarico compete ai Centri di Responsabilità Amministrativa nell’ambito dei Centri di Spesa, così come individuati dall’art. 2 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità in vigore presso l’Università, per le loro rispettive esigenze funzionali. 2. Ai fini dell’attivazione, il titolare del Centro di Responsabilità amministrativa redige apposita relazione, che dovrà essere ufficialmente acquisita agli atti, dalla quale emerga l’esigenza di far fronte a determinate esigenze organizzative mediante l’ausilio di professionalità esterne, anche sulla scorta di eventuale motivata richiesta del Responsabile della Struttura direttamente interessata nell’ambito dello stesso Centro di Responsabilità amministrativa. Tale relazione dovrà contenere i seguenti elementi: • l'oggetto della consulenza da svolgere in relazione alle precise esigenze organizzative che giustificano l’incarico, relativamente ai presupposti di cui all’art. 2; • la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste; • il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste; • le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all’affidamento a soggetto estraneo all’Università; • la durata della prestazione, il compenso complessivo lordo, la spesa complessiva a carico dell’Amministrazione, i finanziamenti su cui grava la spesa, nonché le modalità di esecuzione della prestazione 3. Il titolare del Centro di Responsabilità, sulla base di tali atti presupposti, allo scopo di effettuare una verifica preliminare in ordine all’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale dipendente all’interno dell’Università, dovrà pubblicare all’Albo della struttura, nonchè inserire sul proprio sito web o qualora non disponga di un proprio sito su quello dell’Amministrazione centrale, un avviso di richiesta di collaborazione per un periodo non superiore a sette giorni, secondo il modulo allegato, indicando la professionalità richiesta e l’impegno orario giornaliero o settimanale presunto. 4. Entro il termine fissato dall’avviso, il personale tecnico-amministrativo dell’Università interessato potrà far pervenire al titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa la propria candidatura e il curriculum vitae accompagnato dal parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione. 5. Nel caso in cui venga accertata l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’in...
Verifica preliminare. Resta salva, per fattispecie particolari o in ragione di situazioni eccezionali non considerate in questa sede, la presentazione da parte di titolari del trattamento che intendano discostarsi dalle presenti prescrizioni, di apposito interpello al garante, ai sensi dell'art. 17 del codice.
Verifica preliminare. Una licenza presentata prima dell’arrivo del relativo carico potrà essere accettata se rispetta tutte le disposizioni stabilite nell’allegato IV del presente accordo e non si ritengono necessarie ulteriori verifiche ai sensi degli articoli 3 e 4.
Verifica preliminare. 1. L’attivazione del procedimento volto al conferimento dell’incarico compete al Responsabile del procedimento previa specifica Determinazione del Direttore amministrativo dell’istituto. 2. Ai fini dell’attivazione, il Responsabile del procedimento redige apposita relazione, che dovrà essere ufficialmente acquisita agli atti, dalla quale emerga l’esigenza di far fronte a determinate esigenze organizzative mediante l’ausilio di professionalità esterne, Tale relazione dovrà contenere i seguenti elementi:  la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste;  il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste;  le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all’affidamento a soggetto estraneo all’Istituto;  la durata della prestazione, il compenso complessivo lordo ipotizzato, la spesa complessiva a carico dell’Amministrazione, i finanziamenti su cui grava la spesa, nonché le modalità di esecuzione della prestazione. 3. Nel caso in cui venga accertata l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Amministrazione ed in particolare che le prestazioni da svolgere non possano essere svolte dal personale dipendente per inesistenza delle specifiche competenze professionali e/o per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro, la struttura procederà a dare pubblicità del conferimento dell’incarico all’esterno, procedendo ad affidare gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o professionale con apposita procedura di valutazione comparativa, così come disciplinata negli articoli seguenti.
Verifica preliminare. Tutte le Segnalazioni ricevute sono oggetto di una verifica da parte dell’OdV al fine di comprendere se la comunicazione ricevuta sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e di poter avviare le successive attività di approfondimento. Nelle attività di verifica preliminare l’OdV potrà avvalersi del supporto di altre strutture della Società o di consulenti specializzati, in base alle specifiche competenze richieste dal contenuto della Segnalazione oggetto di verifica. Al termine della verifica preliminare l’OdV archivia le Segnalazioni non circostanziate ovvero quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dal segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato da poter avviare ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza nonché quelle manifestamente infondate. Le Segnalazioni che non superano la fase preliminare vengono archiviate a cura dell’OdV nella stessa casella di posta elettronica certificata, e delle stesse viene dato conto nel reporting periodico successivamente descritto. Trascorsi tre anni dalla data di archiviazione tali Segnalazioni possono essere eliminate.
Verifica preliminare. 1. Il Responsabile della Struttura universitaria, su proposta del responsabile scientifico nel cui interesse l’incarico di collaborazione deve essere espletato, è tenuto a verificare preliminarmente l’impossibilità oggettiva di procurarsi all’interno dell’Università la figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione oggetto della collaborazione. La proposta del responsabile dovrà contenere le indicazioni di cui al successivo comma 2 del presente articolo. 2. A tal fine il Responsabile della struttura proponente dovrà pubblicare sul sito web dell’Ateneo, per un periodo non inferiore a sette giorni, un avviso di richiesta di collaborazione con la descrizione dell’attività da svolgere e della professionalità richiesta, oltre all’indicazione della durata e dell’impegno orario giornaliero o settimanale presunto. 3. Entro il termine fissato dall’avviso, il personale tecnico-amministrativo dell’Università interessato potrà far pervenire al Responsabile della struttura proponente la propria candidatura e il curriculum vitae accompagnato dal parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione. Le domande pervenute saranno valutate tramite valutazione comparativa dei curricula nel rispetto della disciplina delle mansioni prevista dall’art. 52 del D.lgs. n. 165/2001. 4. Nel caso in cui venga accertata l’impossibilità di utilizzare il personale in servizio disponibile all’interno dell’Amministrazione ed in particolare che le prestazioni da svolgere non possano essere svolte dal personale dipendente per inesistenza delle specifiche competenze professionali e/o per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro, la struttura potrà attivare la procedura volta al conferimento dell’incarico all’esterno.
Verifica preliminare. L’obiettivo della verifica preliminare è di procedere alla classificazione delle comunicazioni ricevute al fine di identificare le Segnalazioni da trattare in applicazione del presente documento normativo, nonché valutare la presenza dei presupposti necessari all’avvio della successiva fase di accertamento. La Funzione Internal Audit, avvalendosi eventualmente del supporto delle funzioni aziendali competenti: a) alimenta il “Sistema di gestione, monitoraggio e reporting delle Segnalazioni” 6 alla ricezione di una comunicazione ricevuta attraverso i canali di comunicazione di cui al precedente paragrafo 2.1.1; b) trasmette al Team Segnalazioni tutte le comunicazioni ricevute e convoca il Team Segnalazioni predisponendo gli elementi informativi di supporto per l’espletamento delle funzioni ad esso attribuiti; c) esamina le comunicazioni ricevute per identificare le Segnalazioni rientranti nell’ambito di applicazione del presente documento normativo. All’esito di tale esame, la Funzione Internal Audit trasmette le comunicazioni ricevute non identificate come Segnalazioni alle funzioni aziendali competenti a riceverle e trattarle sulla base delle normative di riferimento; d) classifica le Segnalazioni come Segnalazioni SCIGR o Segnalazioni AM, sulla base dei loro contenuti; e) identifica tra le Segnalazioni Circostanziate quelle qualificabili come Segnalazioni Circostanziate Verificabili e Segnalazioni Circostanziate Non Verificabili; f) può chiedere alla Funzione Internal Audit, qualora ritenuto utile ai fini dell’integrazione delle verifiche preliminari, di condurre verifiche anche presso le strutture aziendali interessate o le persone coinvolte;

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  • Verifica Il Concessore di licenza ha il diritto di verificare il rispetto del presente Contratto da parte dell'Utente. L'Utente accetta di: (1) implementare misure di protezione interne per prevenire qualsiasi copia, distribuzione, installazione, utilizzo o accesso non autorizzato al Software o alle Offerte di sottoscrizione; b) conservare record sufficienti a certificare la conformità al Contratto e, su richiesta del Licenziante, fornire e certificare le metriche e/o i rapporti basati su tali record che giustificano il numero di copie (per prodotto e versione) e architetture di rete ragionevolmente ricollegabili alle licenze e alla distribuzione del Software o delle Offerte di sottoscrizione; (3) consentire a un rappresentante del Licenziante o a un revisore indipendente ("Revisore") di ispezionare ed esaminare i computer e i record dell'Utente (inclusi quelli dei suoi contraenti o delle sue affiliate/consociate con accesso) durante i normali orari di lavoro, per verificarne la conformità ai termini di licenza per i prodotti software e/o le Offerte di sottoscrizione del Licenziante. Su presentazione della dichiarazione di riservatezza sottoscritta dal Licenziatario e dal Revisore per la salvaguardia delle informazioni riservate dell'Utente, l'Utente dovrà cooperare pienamente alla revisione e fornire l'assistenza necessaria e l'accesso a record e computer. Se una verifica dovesse rivelare che l'Utente ha o abbia in passato installato, utilizzato o effettuato l'accesso al Software o alle offerte di sottoscrizione senza possedere una licenza, dovrà, entro 30 giorni, acquistare un numero di licenze o offerte di sottoscrizioni sufficienti per rimediare a tali ammanchi senza poter beneficiare di alcuni sconto e sarà soggetto ai costi di licenza relativi alla durata dell'ammanco. Se viene riscontrata una carenza di licenze pari almeno al 5%, l'Utente dovrà rimborsare al Licenziante i costi sostenuti per la revisione.

  • VERIFICATO che alle risorse finanziarie disponibili previste nel documento di programmazione finanziaria 2018 si sommano quelle derivanti dalle economie di alcune Regioni e Province autonome, residuate dal precedente esercizio finanziario (2017) nell’ambito della quota del Fondo nazionale per il servizio civile alle stesse assegnata; TENUTO CONTO della possibilità di incrementare il contingente dei volontari previsto dal Documento di programmazione finanziaria, in applicazione dei citati principi di efficientamento della spesa indicati dallo stesso, in quanto il numero di progetti sperimentali e dei progetti approvati da alcune Regioni e Province autonome risulta inferiore a quelli finanziabili con le risorse ad essi assegnate per l’anno 2018; TENUTO CONTO altresì della presentazione, da parte degli enti di servizio civile, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive, di richieste di riduzione del numero di volontari da impiegare e di ritiro di alcuni progetti;

  • VERIFICA DEI REQUISITI Fermo restando quanto previsto dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/16, Poste si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica (es. mediante attestazioni cliente finale, referral, whitepaper, contratti, fatture, bilanci, etc.) della veridicità delle dichiarazioni rese, in sede di istanza/offerta, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, dall’Impresa/R.T.I./Consorzio e l’Impresa/R.T.I./Consorzio dovrà fornire quanto richiesto entro il termine che sarà di volta in volta indicato da Poste. Pertanto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla/o stessa/o rilasciate ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 D.P.R. 445/2000, si procederà all’esclusione dalla gara dell’Impresa/RTI/Consorzio. Nel caso d’avvenuta aggiudicazione, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione stessa. Poste si riserva la facoltà di incamerare la garanzia provvisoria fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Poste si riserva la facoltà di procedere a favore dell’Impresa che segue in graduatoria.

  • Verifiche L’Istituto contraente riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l’Istituto, ferma restando ogni altra competenza dell’Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di Medicina del Lavoro.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche dei valori dati in custodia, come previsto dall’art. 223 del TUEL. Verifiche straordinarie di cassa, ai sensi dell’art. 224 TUEL, sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere mette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benestare dell’Ente. 2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del TUEL hanno accesso ai dati e ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo, si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

  • VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

  • Verifiche e monitoraggio Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni. In ogni caso, le Amministrazioni, procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, Xx.Xx.Xx. S.p.A., si riserva di risolvere la Accordo quadro. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno nel corso dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 102, comma 2, d X.x.xx. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo. Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali – il presente Accordo quadro. Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà comunque a monitorare il livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari del presente Accordo quadro ed a verificare periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Accordo quadro. In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere a Xx.Xx.Xx S.p.A. i dati ai fini reportistici che verranno successivamente richiesti da Xx.Xx.Xx. Spa stessa, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 del Capitolato Tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti nelle forme e modalità specificate nel Capitolato Tecnico, all’art. 13. La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l’applicazione automatica delle penali per l’importo determinato all’art. 14 del Capitolato Tecnico.

  • Verifiche e controlli 8.1. Il Fornitore sottopone ad audit periodici la sicurezza dei sistemi e degli ambienti di elaborazione dei Dati Personali dallo stesso utilizzati per l'erogazione dei Servizi e le sedi in cui avviene tale trattamento. Il Fornitore avrà la facoltà di incaricare dei professionisti indipendenti selezionati dal Fornitore per lo svolgimento di audit secondo standard internazionali e/o best practice, i cui esiti saranno riportati in specifici report (“Report”). Tali Report, che costituiscono informazioni confidenziali del Fornitore, potranno essere resi disponibili al Cliente per consentirgli di verificare la conformità del Fornitore agli obblighi di sicurezza di cui al presente Accordo. 8.2. Nei casi previsti dall’art. 8.1, il Cliente concorda che il proprio diritto di verifica sarà esercitato attraverso la verifica dei Report messi a disposizione dal Fornitore. 8.3. Il Fornitore riconosce il diritto del Cliente, con le modalità e nei limiti di seguito indicati, ad effettuare audit indipendenti per verificare la conformità del Fornitore agli obblighi previsti nel presente Accordo e nei rispettivi DPA – Condizioni Speciali, e di quanto previsto dalla normativa. Il Cliente potrà avvalersi per tali attività di proprio personale specializzato o di revisori esterni, purché tali soggetti siano previamente vincolati da idonei impegni alla riservatezza. 8.4. Nel caso di cui al precedente punto 8.2, il Cliente dovrà previamente inviare richiesta scritta al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Fornitore. Successivamente alla richiesta di audit o ispezione il Fornitore e il Cliente concorderanno, prima dell'avvio delle attività, i dettagli di tali verifiche (data di inizio e durata), le tipologie di controllo e l'oggetto delle verifiche, i vincoli di riservatezza a cui devono essere vincolati il Cliente e coloro che effettuano le verifiche e i costi che il Fornitore potrà addebitare per tali verifiche e che saranno determinati in relazione all’estensione e alla durata delle attività di verifica. 8.5. Il Fornitore potrà opporsi per iscritto alla nomina da parte del Cliente di eventuali revisori esterni che siano, ad insindacabile giudizio del Fornitore, non adeguatamente qualificati o indipendenti, siano concorrenti del Fornitore o che siano evidentemente inadeguati. In tali circostanze il Cliente sarà tenuto a nominare altri revisori o a condurre le verifiche in proprio. 8.6. Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore gli eventuali costi calcolati dal Fornitore e comunicati al Cliente nella fase di cui al precedente punto 8.4, con le modalità e nei tempi ivi concordati. Restano a carico esclusivo del Cliente i costi delle attività di verifica dallo stesso commissionate a terzi. 8.7. Resta fermo quanto previsto in relazione ai diritti di ispezione del Titolare del trattamento e delle autorità nelle Clausole Contrattuali Tipo eventualmente sottoscritte ai sensi del precedente punto 7, che non potranno considerarsi modificate da alcuna delle previsioni contenute nel presente Accordo o nei relativi DPA – Condizioni Speciali. 8.8. Il presente punto 8 non è applicabile ai Contratti aventi ad oggetto prodotti installati presso il Cliente o presso fornitori del Cliente. 8.9. Le attività di verifica che interessino eventuali Responsabili Ulteriori dovranno essere svolte nel rispetto delle regole di accesso e delle politiche di sicurezza dei Responsabili Ulteriori.

  • VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Nella prima seduta il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a: a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; c) redigere apposito verbale. Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a: a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

  • VERIFICA DI CONFORMITA’ Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertar- ne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al mo- mento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio. La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazio- ne; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattua- li. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certi- ficato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del Direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo tota- le ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformi- tà sia emesso dal Direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.