DECORRENZA E DURATA - PAGAMENTO DEL PREMIO Clausole campione

DECORRENZA E DURATA - PAGAMENTO DEL PREMIO. La Polizza, salvo il buon fine del pagamento, ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza. Se alle scadenze convenute, in qualità di Contraente non paghi i premi o le rate di premio successive, la Polizza resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui paghi il premio. I premi devono essere pagati ad Europ Assistance.
DECORRENZA E DURATA - PAGAMENTO DEL PREMIO. La Polizza ha una durata pari a quella riportata sul Modulo di Xxxxxxx. La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza. In qualità di Contraente puoi: 1. pagare il premio annuale di Polizza in un’unica soluzione, 2. pagare il premio annuale di Polizza in 2 rate semestrali (escluso se l’acquisto della Polizza avviene tramite sito internet della Compagnia), 3. pagare il premio annuale di Polizza in 12 rate mensili. Inoltre, il mancato pagamento anche di una sola rata nel corso dell’annualità di Polizza, nelle tempistiche sopra riportate, può comportare l’immediata e automatica perdita del beneficio della rateizzazione e per poter riattivare la copertura assicurativa dovrai pagare ad Europ Assistance l’intero premio annuo di Polizza, al netto delle eventuali rate che hai già versato. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Questo significa che se si verifica un sinistro sei comunque tenuto a pagare le rimanenti rate di premio fino al saldo dell’intera annualità.
DECORRENZA E DURATA - PAGAMENTO DEL PREMIO. La Polizza, salvo il buon fine del pagamento, ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto come riportato sul Modulo di Xxxxxxx, e scade alle ore 24:00 del giorno indicato sul modulo. In qualità di Contraente puoi pagare il premio annuale di Polizza in 12 rate mensili. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Questo significa che se si verifica un sinistro sei comunque tenuto a pagare le rimanenti rate di premio fino al saldo dell’intera annualità.
DECORRENZA E DURATA - PAGAMENTO DEL PREMIO. La Polizza ha una durata pari a quella riportata sul Certificato di Xxxxxxx. La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di: - adesione telefonica (se acquistata tramite call center) - dalla data di acquisto tramite il sito internet In qualità di Contraente puoi: 1. pagare il premio annuale di Polizza in un’unica soluzione, 2. pagare il premio annuale di Polizza in 12 rate mensili. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Questo significa che se si verifica un sinistro sei comunque tenuto a pagare le rimanenti rate di premio fino al saldo dell’intera annualità.

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  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • Modalità di pagamento del Premio Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente bancario; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investimento del premio, come definita al successivo Art. 5 “Attribu- zione delle quote”. L’estratto conto bancario del Con- traente costituisce a tutti gli effetti quietanza di paga- mento (ricevuta di pagamento).

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni.

  • Adeguamento del premio Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio. Tale disciplina non è operante per le prestazioni di Assistenza.

  • Pagamento del premio L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Eventuali premi e/o rate di premio frazionato successive alla prima debbono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà pagato quanto da lui dovuto.

  • Mancato pagamento del premio Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

  • Calcolo del premio Il Premio per Certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati al Punto 10 della Scheda di Copertura.

  • Decorrenza e durata del contratto Il presente Contratto ha effetto a decorrere dalle ore zero del (gg/mm/aaaa) con scadenza alle ore zero del

  • Decorrenza e durata 1. Il presente contratto decorre dal 1° luglio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2016; es- so resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo. 2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi pri- ma della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimen- to, il contratto s’intenderà tacitamente rinnovato per un triennio. 3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contrat- to per verificare l’opportunità di apportarvi modifiche. 1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribu- zione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile. 2) Quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni di calendario” si conside- rano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia). 3) Quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni lavorativi” si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie). 4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando rag- giungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero. 5) Per “retribuzione globale di fatto” s’intende quella comprensiva dell’indennità di vit- to e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti. 6) le Parti Sociali prevedono l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in mi- sura di euro 7,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2014, euro 6,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2015 ed euro 6,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2016 per i lavora- tori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A, ed in misura proporzio- nale per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 37 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli au- menti pattuiti, come da accordo.