Mancato pagamento. Qualora il Cliente non rispetti i termini di pagamento, EXERGIA ha diritto di richiedere al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua, in misura non superiore al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5%. Sempre in caso di mancato pagamento delle fatture, EXERGIA, qualora il ritardo sia superiore a 5 (cinque) giorni, ha facoltà di in- cassare in tutto o in parte il deposito cauzionale versato ai sensi del precedente art. 8, limitatamente al debito scaduto comprensivo di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere a costituire un nuovo deposito cauzionale e/o ad integrare quello esistente, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionale. Qualora, al quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura impagata, la situazione di morosità permanga ovvero il Cliente non abbia provveduto a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e con le caratteristiche previste dal preceden- te comma, EXERGIA ha facoltà, previo invio al Cliente di comunicazione di messa in mora a mezzo di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, di richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti di Prelievo. Conformemente all’art. 3.4 Allegato A della delibera n.4/08 AEEG, nel caso in cui il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, EXERGIA richiederà al Distributore Locale, prima di procedere alla sospensione della fornitura, di ridurre la potenza ad un livello pari al quindici per cento (15%) della potenza disponibile; una volta decorsi dieci giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l’inadempimento del Cliente permanga, verrà effettuata la sospensione della fornitura ai sensi del precedente comma del presente articolo. In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di messa in mora di cui al presente articolo ed anche succes- sivamente all’eventuale sospensione del servizio di somministrazione di energia elettrica, il Cliente potrà comunicare ad EXERGIA, a mezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, xxxxxxx-...
Mancato pagamento. 9.1 Il Cliente si impegna al pagamento del totale degli importi indicati in fattura entro la data di scadenza ivi indicata. Non sono ammessi pagamenti parziali, incluso in caso di contestazione della fattura, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le parti. In caso di pagamento parziale degli importi indicati in fattura, non concordato per iscritto tra le parti, l’importo corrisposto dal Cliente verrà trattenuto come acconto sul maggior avere e imputato in proporzione ai vari debiti del Cliente verso Optima per il mancato pagamento dei Servizi forniti, salva diversa imputazione del Cliente da comunicarsi per iscritto a Optima entro la data di pagamento del debito che si intende estinguere. Il mancato/parziale pagamento delle fatture entro la data di scadenza, legittimerà Optima, senza preventiva diffida, ad applicare interessi di mora di cui al D.lgs. 231/02 e ad addebitare i costi amministrativi sostenuti per il recupero del credito non inferiori a € 100,00.
9.2 Qualora, al decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura rimasta insoluta, la situazione di morosità permanga Optima ha facoltà di sospendere la fornitura di tutti i Servizi attivati e a richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura per uno o più punti di prelievo attivati e, nel caso di fornitura di gas, la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura, decorsi almeno tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella raccomandata di costituzione in mora che comunica al Cliente l’intenzione di Optima di esercitare tale diritto qualora non provveda al pagamento entro quindici giorni solari dall’invio della raccomandata di costituzione in mora, ovvero decorsi dieci giorni solari dal ricevimento da parte di Optima della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della suddetta comunicazione se trasmessa tramite posta elettronica certificata oppure venti giorni dalla data di emissione della medesima comunicazione, qualora Optima non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Nel caso di morosità di Cliente titolare di un punto di prelievo disalimentabile connesso in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza al livello del 15% della potenza disponibile come previsto dall’Allegato A alla delibera AEEGSI ARG/elt n. 4/08 e s.m.i. ”Regolazione del servizio di dispacciamento e...
Mancato pagamento. 4.1 In caso di ritardo sul pagamento, il Compratore dovrà corrispondere gli interessi di mora secondo i termini di Xxxxx a decorrere dalla data di scadenza del termine convenuto.
4.2 Nel caso di reiterato ritardo nei pagamenti da parte del Compratore, il Venditore avrà facoltà di dare o meno esecuzione alle Conferme d’Ordine in corso e di richiedere il risarcimento dei danni, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5.
Mancato pagamento. 7.1 Il Cliente si impegna al pagamento del totale degli importi dovuti in virtù del presente Contratto. Non sono ammessi pagamenti parziali, incluso in caso di contestazioni, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le parti.
7.2 In caso di mancato pagamento Optima ha facoltà di sospendere la fornitura dei Servizi UMTS.
Mancato pagamento. Nell’ipotesi di mancato pagamento del canone di noleggio o in caso di violazione di uno degli obblighi previsti a carico dell’utilizzatore, il presente contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con obbligo dell’utilizzatore di restituire la sala posa con le annesse attrezzature ed apparecchiature, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal noleggiatore.
Mancato pagamento. In caso di mancato pagamento entro le scadenze stabilite GRAITEC avrà diritto di esigere il pagamento immediato ed integrale degli importi dovuti. L’eventuale ritardo nel singolo pagamento comporterà, con pieno diritto, previo l’invio di diffida ad adempiere tramite Raccomandata A.R., l’applicazione di un interesse di mora al tasso convenzionale dell’ 1,5 % al mese. Qualora l’inadempienza del debitore dovesse indurre GRAITEC a ricorrere alle vie giudiziarie, gli importi dovuti saranno automaticamente maggiorati di un’indennità forfettaria del 15 % tale da coprire le spese legali, per un importo minimo di 500 € netti, indipendentemente da eventuai risarcimenti. In caso di azione legale per il recupero del credito, il debitore si farà carico di ogni successiva spesa/onere necessitata/o.
Mancato pagamento. 1. Se una parte non versa l’importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all’altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.
2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l’adempimento.
3. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria può dichiarare l’estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.
Mancato pagamento. Se una parte non deposita l’importo richiesto, il Consiglio Direttivo può richiederlo all’altra parte e fissare un termine per il pagamento o, se non lo abbia stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il deposito.
Mancato pagamento. Le parti pattuiscono che il mancato pagamento del canone entro i 20 giorni e degli oneri accessori in misura superiore a due mensilità costituisce inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
Mancato pagamento. L'inadempimento da parte dell'Utente dell'obbligazione di pagamento di importi maturati a qualsiasi titolo a favore del Trasportatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto di Trasporto e riferiti anche ad una sola fattura, darà diritto al Trasportatore, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, dal Codice di Rete e dal Contratto di Trasporto, di risolvere in via anticipata il Contratto di Trasporto stesso. Inoltre il mancato pagamento, entro la scadenza, anche di una sola fattura relativa ai corrispettivi di cui ai paragrafi 4.1.2 e 4.1.6, del Capitolo 18, darà diritto al Trasportatore di risolvere il Contratto di Trasporto in via anticipata, mediante invio di comunicazione scritta all’Utente secondo le modalità descritte al Capitolo 5, paragrafo 1.4.5.