Premio annuale Clausole campione

Premio annuale. Alla data del 1° luglio di ciascun anno sarà corrisposto al lavoratore un premio annuale aggiuntivo della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia per un importo pari a quello previsto per la tredicesima mensilità o per la gratifica natalizia. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi del premio per quanti sono i mesi interi di effettivo servizio prestato presso il teatro. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Per il lavoratore che presta servizio saltuario o ridotto, l'ammontare del premio sarà ridotto in proporzione al minor orario di servizio prestato.
Premio annuale. Alla data del 1° luglio di ciascun anno sarà corrisposto al lavoratore un premio annuale aggiuntivo della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia per un importo pari a quello previsto per la tredicesima mensilità o per la gratifica natalizia. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi del premio per quanti sono i mesi interi di effettivo servizio prestato presso il teatro. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Per il lavoratore che presta servizio saltuario o ridotto, l'ammontare del premio sarà ridotto in proporzione al minor orario di servizio prestato. Non hanno diritto al premio annuale tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore del contratto già percepiscono a qualsiasi titolo mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità o gratifica natalizia; ove la parte eccedente la tredicesima mensilità o gratifica natalizia non raggiunga l'intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare del premio annuale e l'importo in atto percepito.
Premio annuale. Il Premio assicurativo viene calcolato applicando al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato le tassazioni, di seguito riportate, previste dal pacchetto di garanzie prescelto ed indicato nel Modulo di Adesione. 0,142‰ 0,384‰ 0,603‰
Premio annuale. Il Premio assicurativo viene calcolato applicando al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato le tassazioni, di seguito riportate, previste dal pacchetto di garanzie prescelto ed indicato nel Modulo di Adesione.
Premio annuale. Alla data dell’1 luglio di ciascun anno sarà corrisposto al lavoratore un premio annuale aggiuntivo della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia per un importo pari a quello previsto per la tredicesima mensilità o per le gratifica natalizia. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi del premio per quanti sono i mesi interi di effettivo servizio prestato presso il teatro. La frazione di mese superiore a 18 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Per il lavoratore che presta servizio saltuario o ridotto, l’ammontare del premio sarà ridotto in proporzione al minor orario di servizio prestato. Non hanno diritto al premio annuale tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore del contratto già percepiscono a qualsiasi titolo mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità o gratifica natalizia; ove la parte eccedente la tredicesima mensilità o gratifica natalizia non raggiunga l’intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l’ammontare del premio annuale e l’importo in atto percepito.
Premio annuale. Sulla base dei risultati aziendali conseguiti, i dirigenti ricevono un premio annuale. Sui criteri di erogazione la Federazione locale informa annualmente, in un apposito incontro, gli Organismi locali delle Organizzazioni sindacali stipulanti che potranno esprimere loro valutazioni al riguardo.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.