DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE. Per danno parziale si intende il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati quando le spese di riparazione siano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. S’intende parificato al danno totale, il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati, quando le spese di riparazione raggiungano o superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
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DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE. Per danno parziale si intende il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati quando le spese di riparazione riparazione, sommate all’importo realizzabile dal relitto, siano inferiori al valore commerciale di indennizzo (valore commerciale) del veicolo al momento del sinistro. S’intende parificato È parificato, invece, al danno totale, il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati, quando le spese di riparazione riparazione, sommate all’importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale di indennizzo del veicolo al momento del sinistro.
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DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE. Per danno parziale si intende il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati quando le spese di riparazione siano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. quando le spese di riparazione raggiungano o superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. S’intende parificato al danno totale, il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati, quando le spese di riparazione raggiungano o superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.,
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DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE. Per danno parziale si intende il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati quando le spese di riparazione riparazione, sommate all’importo realizzabile dalla vendita del relitto, siano inferiori al valore commerciale di indennizzo (valore commerciale) del veicolo al momento del sinistro. S’intende parificato È parificato, invece, al danno totale, il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati, quando le spese di riparazione riparazione, sommate all’importo realizzabile dalla vendita del relitto, raggiungano o superino il valore commerciale di indennizzo del veicolo al momento del sinistro.
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