Definizione e articolazione Clausole campione

Definizione e articolazione. In relazione alle esigenze di servizio, i lavoratori possono essere chiamati, mediante comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro. A tal fine essi sono tenuti a fornire alle competenti Direzioni aziendali tutte le notizie utili affinché questa prestazione, ove richiesta, avvenga sollecitamente. A) Reperibilità mensile. La reperibilità può essere richiesta per l'intero mese - fatta eccezione per i giorni di riposo, ferie, festività o a fronte di particolari necessità personali - in ragione di 6 giorni la settimana laddove il lavoratore fruisca dell'alloggio gratuito o in ragione di 5 giorni la settimana laddove non ne fruisca. In quest'ultimo caso - sempreché non ostino obiettive difficoltà ed eccettuati i giorni riposo, ferie e festività - essa sarà richiesta a settimane alterne contenendo tale impegno in una settimana su quattro laddove - a parità di assetto organizzativo - sia possibile distribuirlo su più lavoratori.
Definizione e articolazione. In relazione alle esigenze del servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro ed a fornire, pertanto, all’Azienda le notizie atte a rintracciarli perché prestino sol- lecitamente la loro opera, ove questa necessiti.
Definizione e articolazione. 1. in relazione alle esigenze del servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro ed a fornire, pertanto, all’azienda le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera, ove questa necessiti. 2. la reperibilità può essere richiesta: a) secondo articolazioni settimanali, da contenersi di norma una settimana su quattro, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, in ragione di 5 giorni, eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi - Festività soppresse”) del presente contratto, ferma restando peraltro la possibilità di cui al 3° comma del presente articolo; eventuali situazioni diverse saranno esaminate, su richiesta sindacale, a livello aziendale, secondo le prassi in atto; b) per singole giornate della settimana e precisamente: b.1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa; b.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell’ora- rio settimanale in cinque giorni. la reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a); b.3) per le giornate festive di cui all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi – Festività soppresse”) del presente contratto; c) in sede aziendale potranno essere previste forme di reperibilità per frazione della giornata di normale attività lavorativa e/o forme orarie con articolazioni settimanali differenti e la definizione dei relativi importi previo accordo con le competenti organizzazioni sindacali. 3. la reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può anche essere richiesta, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque giorni consecutivi. resta fermo che in tali casi, qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il giorno di riposo compensativo, da concedersi a norma della prima dichiarazione a Verbale annessa all’art. 27 (“Giorni festivi e riposi - Festività soppresse”), sarà libero da impegni di reperibilità.

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