Definizione di DEFINIZIONI

DEFINIZIONI. Locatore: l'impresa che concede in locazione i veicoli denominata Target Rent Italy s.r.l., con sede in 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 11, P.I. 03926470240, Cliente: il contraente, sia esso persona fisica ovvero giuridica, i cui dati esatti sono meglio descritti e indicati nel frontespizio del presente documento (Contratto di Locazione), che debitamente sottoscritto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; soggetto a cui il locatore intesterà e consegnerà il documento fiscale. Parte ovvero Parti: impersonalmente, separatamente, ovvero congiuntamente al Locatore e Cliente; Contratto: congiuntamente, le presenti Condizioni Generali di Contratto e il Contratto di Locazione, debitamente compilati e sottoscritti; Noleggio: la prestazione che il Locatore, dietro corrispettivo ed alle condizioni ulteriori meglio descritte nel Contratto, si obbliga ad eseguire a favore del Cliente. Autovettura e/o Autoveicolo e/o veicolo: il veicolo per il trasporto di persone e/o cose, meglio descritto ed identificato nel Contratto di Locazione oggetto della prestazione di Noleggio. Guidatore e/o altri guidatori: i soggetti che potranno utilizzare il veicolo oggetto del contratto, anche diversi dal Cliente, purché titolari di idoneo titolo abilitativo alla guida ed identificati al momento della consegna del veicolo a mezzo del Contratto di Locazione. Il veicolo non potrà essere condotto da soggetti non espressamente dichiarati al Locatore. Coperture assicurative: il veicolo concesso in locazione è assicurato per la Responsabilità Civile Auto verso terzi, come previsto dalla normativa di riferimento nel paese lo stesso veicolo è immatricolato, con un massimale unico superiore ai limiti di legge. La polizza assicurativa non copre i danni subiti dal conducente. Le condizioni di polizza sono disponibili presso tutte le stazioni di noleggio del Locatore. Ogni ulteriore copertura assicurativa facoltativa dovrà essere espressamente concordata tra le parti ed inserita nel frontespizio del presente contratto. Tariffario: dettagliata descrizione dei costi e di ogni ulteriore prestazione, anche assicurativa, relativa al Noleggio del veicolo, esposto presso le sedi del Locatore di cui il cliente/part e/guidatore ha preso visione ed accettato; i prezzi, costi e importi devono intendersi tutti oltre IVA.
DEFINIZIONI si rinvia integralmente al Glossario.
DEFINIZIONI le parti definite nel presente ordine di acquisto sono definite come "Venditore” e "Acquirente”.

Examples of DEFINIZIONI in a sentence

  • Le DEFINIZIONI, cioè cosa si intende con un determinato termine, le trovi nel Glossario.

  • DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO Pg. 1 GARANZIE DI TUTELA LEGALE Artt.

  • Xxx i Xxxxxx vengano quotati le Cedole Variabili e le Cedole Aggiuntive saranno comunicate a Borsa Italiana S.p.A. nel rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. DEFINIZIONI GENERALI Si riportano di seguito le definizioni che, ove previsto nelle pertinenti Condizioni Definitive, sono applicabili alle Opzioni di seguito descritte.

  • Il contratto ha ad oggetto la responsabilità civile professionale Per gli aspetti di dettaglio si rinvia: - alla Sezione A, articolo 1 DEFINIZIONI - alla Sezione A, articolo 2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - alla Sezione A, articolo 3 ESCLUSIONI - alla Sezione A, articolo 4 ESTENSIONI Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative e condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.

  • DEFINIZIONI) al di fuori delle convenzioni con il Network, sono equiparate a tutti gli effetti a prestazioni private e pertanto sono soggette alle relative franchigie e scoperti previsti nella presente Polizza per le prestazioni private.


More Definitions of DEFINIZIONI

DEFINIZIONI. Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato di specificato: Contrente/Agenzia: il soggetto che stipula l’Assicurazione (Agenzia Laore Sardegna) Compagnia/Società: L’Impresa Assicuratrice sottoscrittrice della polizza Assicurato: il soggetto il cui interesse è garantito dall’Assicurazione
DEFINIZIONI nel testo che segue si intendono: ⮚ per Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza uno degli eventi garantiti in polizza. ⮚ per Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio o di altre persone; ⮚ per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione; ⮚ per Assicurazione: il contratto di Assicurazione ⮚ per Assicuratori: alcuni membri dei Lloyd’s Sottoscrittori della presente Assicurazione; ⮚ per Polizza: il documento che prova l’Assicurazione. ⮚ per Premio: la somma dovuta dall’Assicurato/Contraente agli Assicuratori; ⮚ per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro; ⮚ per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione;
DEFINIZIONI. Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
DEFINIZIONI. NEL PRESENTE CAPITOLATO ED IN GENERE IN TUTTA LA DOCUMENTAZIONE, SARÀ USATA LA TERMINOLOGIA DI SEGUITO SPECIFICATA.
DEFINIZIONI. Potrebbe gentilmente indicare cosa rappresenta la “SGR”, e qual è la differenza tra “l’aggiudicatario” e la “SGR”. Da 1) a 5) pubblicate il 08/09/2021
DEFINIZIONI cosa si intende per contratto a distanza e per contratto negoziato fuori dei locali commerciali. Ai sensi del nuovo art. 45 Codice del consumo viene definito contratto a distanza “qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”. Per contratto negoziato fuori dei locali commerciali si intende, invece, diversamente che in passato, "qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:
DEFINIZIONI elenca le definizioni che si troveranno nel testo, fra cui Autorità competenti, Istituzione Finanziaria, Istituzione Finanziaria sammarinese, Istituzione Finanziaria sammarinese Tenuta alla Comunicazione, nuovo conto e conto statunitense e conto finanziario. L’articolo 2 “Comunicazione e Scambio di informazioni” specifica le informazioni e le modalità che devono essere inviate annualmente all’Internal Revenue Service (IRS), l’Agenzia delle Entrate statunitense, prevedendo per l’IRS la possibilità di inoltrare richieste di informazioni di gruppo, mentre l’articolo 3 “Applicazione del FATCA alle istituzioni finanziarie sammarinesi”, contiene, come si evince dal titolo stesso, le disposizioni volte all’applicazione della normativa FATCA agli istituti di San Marino. L’articolo 4 “Verifica ed applicazione” contempla ad esempio i casi di errore. L’Articolo 5, come enuncia il titolo stesso, sancisce l’ “Impegno reciproco a continuare a intensificare l'efficacia delle informazioni Scambio e trasparenza”. L’Articolo 6, “Coerenza nell'applicazione della normativa FATCA alle giurisdizioni partner”. L’Articolo 7, “Procedura di reciproco accordo”, stabilisce che laddove sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti in merito all’attuazione, l'applicazione o l'interpretazione del presente Accordo, le autorità competenti si impegnino a risolvere la questione mediante reciproco accordo, prevedendo per le stesse anche la possibilità di comunicare direttamente. L’Articolo 8, “Riservatezza”, disciplina la riservatezza delle informazioni ottenute e dispone che queste siano comunicate soltanto alle persone o autorità indicate e nei casi specificati, mentre l’Articolo 9, “Consultazione ed emendamenti”, prevede che qualora sorgano difficoltà nell'applicazione o nell'interpretazione del presente Accordo, ciascuna Parte, possa richiedere una consultazione per sviluppare misure adeguate a garantire l'esecuzione del presente Accordo.