Riposo compensativo Clausole campione

Riposo compensativo. 1. Al dipendente che, per particolari ed episodiche esigenze di servizio, sia chiamato a lavorare nel giorno di riposo settimanale, deve essere corrisposta la maggiorazione oraria dell’80% della retribuzione di cui all’art. 56, comma 4, lett. a), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e, comunque, non oltre il bimestre successivo. 2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per esigenze di servizio non sia possibile consentire la fruizione del riposo compensativo entro il bimestre successivo, dà titolo ad un compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3. L’attività prestata eccezionalmente in giorno feriale non lavorativo, a richiesta del dipendente, dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato prestato l’orario contrattuale settimanale. 4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
Riposo compensativo. 1. Al dipendente che per particolari ed episodiche esigenze di servizio, e nell’ambito della disciplina sull’orario di lavoro di cui all’art.19 del CCNL RAI 14/7/1997 del personale non dirigente, non usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposta una maggiorazione delle voci retributive previste dalle lettere da a) ad e) dell’art.61, nella misura del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro la settimana successiva e comunque non oltre il bimestre successivo. 2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per esigenze di servizio non sia possibile consentire la fruizione del riposo compensativo, dà titolo ad un compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, a richiesta del dipendente dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato interamente prestato l’orario contrattuale settimanale. 4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione. 5. Con esclusione del personale in turno ai sensi dell’art. 42, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui al comma 1, nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.
Riposo compensativo. 1. Salvo quanto disposto nell’art.26 (lavoro straordinario), il riposo compensativo è utilizzato dal dipendente, attraverso modalità oraria o giornaliera e in accordo con il dirigente competente, nei seguenti casi: a) su richiesta, in luogo del pagamento di lavoro straordinario effettuato anche al di fuori della propria sede di lavoro; b) in caso di coincidenza di una festività civile o religiosa ricadente nella domenica, nel giorno di riposo settimanale di cui all’art.24 o nella giornata di sabato per il personale che espleta la propria attività su cinque giornate lavorative dal lunedì al venerdì, in luogo del pagamento della corrispondente indennità. 2. L’ANAS procederà al pagamento della somma corrispondente, relativamente al punto b), qualora impossibilità oggettive, impediscano all’interessato di usufruire del riposo compensativo entro i 90 giorni successivi. 3. In pendenza di riposo compensativo da usufruirsi a qualsiasi titolo, l’accoglimento di eventuali richieste di ferie è subordinato al preventivo godimento del riposo stesso. 4. Più giorni di riposo compensativo non potranno essere utilizzati, sommandoli a periodi di ferie richiesti per un numero superiore a sette giorni lavorativi.
Riposo compensativo. A partire dall'entrata in vigore del CCNL in corso di rinnovo in caso vengano effettuate prestazioni oltre l'orario normale di lavoro, qualora queste superino le 5 ore settimanali e limitatamente a tale eccedenza, su richiesta del lavoratore si effettuerà riposo compensativo secondo modalità da concordare. In tal caso varranno i criteri di retribuzione previsti al punto "Flessibilità" del presente accordo.
Riposo compensativo. Ferma restando la disciplina del lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno di cui al vigente CCNL TLC, per i lavoratori che nel giorno di riposo settimanale ovvero in ore notturne siano chiamati in servizio a prestare la loro opera per esigenze di carattere eccezionale, il riposo compensativo è regolato secondo quanto di seguito indicato. Nel caso di lavoro supplementare o straordinario effettuato nel giorno di riposo settimanale, tale riposo compensativo sarà pari:
Riposo compensativo. 1. Ai lavoratori che nel giorno di riposo settimanale ovvero in ore notturne siano chiamati in servizio a prestare la loro opera per esigenze di carattere eccezionale, verrà concesso, oltre il compenso previsto per lavoro supplementare e/o straordinario ( anche se erogato in occasione della guida di automezzi propri o sociali), un riposo compensativo secondo le modalità appresso indicate. A) Nel caso di lavoro supplementare e/o straordinario effettuato nel giorno di riposo settimanale tale riposo compensativo: 1) sarà pari ad una giornata intera qualora la prestazione lavorativa sia di durata non inferiore al normale orario giornaliero; 2) sarà pari a mezza giornata nel caso di una qualsivoglia prestazione lavorativa in carenza dei requisiti di cui sopra. Nel caso di lavoro supplementare e/o straordinario prestato in ore notturne durante il giorno di riposo settimanale, si applica, in quanto sia più favorevole la normativa di cui al seguente punto B). B) Nel caso di lavoro supplementare e/o straordinario prestato in ore notturne il riposo compensativo: 1) sarà pari ad una giornata intera qualora la prestazione lavorativa sia iniziata prima delle ore 2 e si protragga oltre le ore 5 del mattino; 2) sarà pari a mezza giornata qualora la prestazione lavorativa sia iniziata prima delle ore 2 ma non si protragga oltre le ore 5 del mattino, o sia collocata tra le ore 2 e le ore 5 o cavallo delle ore 5 del mattino. Ai fini del riposo compensativo, per mezza giornata s'intende metà dell'orario effettivo di lavoro. 2. Nei predetti casi i riposi compensativi non possono dar luogo a recupero di prestazioni, né a decurtazioni della normale retribuzione mensile, né possono essere sostituiti da compenso alcuno. 3. Qualora nel giorno seguente alla domenica o a quello in precedenza fissato come giorno di riposo settimanale il lavoratore sia già libero dal servizio per festività infrasettimanale o per giorno "lavorativo libero", il riposo compensativo sarà fatto godere nella prima giornata lavorativa immediatamente successiva. Analogamente si procederà qualora le esigenze di carattere eccezionale, per le quali il lavoratore è stato chiamato in servizio, si protraggano oltre il giorno di riposo. Viceversa, qualora il giorno della prestazione supplementare e/o straordinaria notturna il lavoratore risulti poi assente dal servizio per qualsiasi motivo, la mezza giornata o la giornata intera di riposo compensativo non verrà concessa restando totalmente assorbita dalla predetta a...
Riposo compensativo. 1. Al lavoratori che nel giorno di riposo settimanale ovvero in ore notturne siano chiamati in servizio a prestare la loro opera per esigenze di carattere eccezionale, verrà concesso, oltre il compenso previsto per lavoro supplementare e/o straordinario, (anche se erogato in occasione della guida di automezzi sociali) un riposo compensativo secondo le modalità appresso indicate. A) Nel caso di lavoro supplementare e/o straordinario effettuato nel giorno di riposo settimanale, tale riposo compensativo: 1) sarà pari ad una giornata intera qualora la prestazione lavorativa sia di durata non inferiore al normale orario giornaliero; 2) sarà pari a mezza giornata nel caso di una qualsivoglia prestazione lavorativa in carenza dei requisiti di cui sopra. Nel caso di lavoro supplementare e/o straordinario prestato in ore notturne durante il giorno di riposo settimanale, si applica, in quanto sia più favorevole, la normativa di cui al seguente punto B). B) Nel caso di lavoro supplementare e/o straordinario effettuato in ore notturne il riposo compensativo: 1)sarà pari ad una giornata intera qualora la prestazione lavorativa sia iniziata prima delle ore 2 e si protragga oltre le ore 5 del mattino;
Riposo compensativo. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su 5 giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
Riposo compensativo. E' ammesso, previo consenso della Direzione dell'Impresa, il riposo compensativo per le ore eccedenti le 130 individuali. Il pagamento di tali ore avverrà con la sola maggiorazione del 30%.
Riposo compensativo. Ferma restando la disciplina del lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno di cui al CCNL Tlc 1 febbraio 2013, per i dipendenti che nel giorno di riposo infrasettimanale - ovvero in ore notturne – siano chiamati ad effettuare interventi in reperibilità (sul sito o da remoto) ovvero siano chiamati in servizio a prestare la loro opera per esigenze di carattere eccezionale, il riposo compensativo - da intendersi anche quale misura di protezione appropriata - è regolato secondo quanto disciplinato nei seguenti commi. Ai fini del riconoscimento del riposo compensativo per interventi da remoto resi in regime di reperibilità saranno presi in considerazione solo interventi pari o superiori a mezz’ora; saranno considerati pari a mezz’ora anche interventi complessivamente di durata inferiore purché nel numero minimo di tre.