Riposo compensativo Clausole campione

Riposo compensativo. 1. Al dipendente che, per particolari ed episodiche esigenze di servizio, sia chiamato a lavorare nel giorno di riposo settimanale, deve essere corrisposta la maggiorazione oraria dell’80% della retribuzione di cui all’art. 56, comma 4, lett. a), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e, comunque, non oltre il bimestre successivo.
Riposo compensativo. 1. Salvo quanto disposto nell’art. 38 (Lavoro straordinario), il riposo compensativo è utilizzato dal dipendente, attraverso modalità oraria o giornaliera e in accordo con il dirigente competente, nei seguenti casi:
Riposo compensativo. 1. Le prestazioni orarie di lavoro straordinario effettuate possono essere commutate in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo e fruiti dal dipendente a sua richiesta compatibilmente con le esigenze di servizio. La richiesta di concessione e l'eventuale diniego vanno formulate per iscritto.
Riposo compensativo. 1. Al dipendente che per particolari ed episodiche esigenze di servizio, e nell’ambito della disciplina sull’orario di lavoro di cui all’art.19 del CCNL RAI 14/7/1997 del personale non dirigente, non usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposta una maggiorazione delle voci retributive previste dalle lettere da a) ad e) dell’art.61, nella misura del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro la settimana successiva e comunque non oltre il bimestre successivo.
Riposo compensativo. A partire dall'entrata in vigore del CCNL in corso di rinnovo in caso vengano effettuate prestazioni oltre l'orario normale di lavoro, qualora queste superino le 5 ore settimanali e limitatamente a tale eccedenza, su richiesta del lavoratore si effettuerà riposo compensativo secondo modalità da concordare . In tal caso varranno i criteri di retribuzione previsti al punto "Flessibilità" del presente accordo.
Riposo compensativo. Ferma restando la disciplina del lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno di cui al vigente CCNL TLC, per i lavoratori che nel giorno di riposo settimanale ovvero in ore notturne siano chiamati in servizio a prestare la loro opera per esigenze di carattere eccezionale, il riposo compensativo è regolato secondo quanto di seguito indicato. Nel caso di lavoro supplementare o straordinario effettuato nel giorno di riposo settimanale, tale riposo compensativo sarà pari:
Riposo compensativo. 1. Al lavoratori che nel giorno di riposo settimanale ovvero in ore notturne siano chiamati in servizio a prestare la loro opera per esigenze di carattere eccezionale, verrà concesso, oltre il compenso previsto per lavoro supplementare e/o straordinario, (anche se erogato in occasione della guida di automezzi sociali) un riposo compensativo secondo le modalità appresso indicate.
Riposo compensativo. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su 5 giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
Riposo compensativo. Per il riposo compensativo, previsto all’art.15, trova conferma la previsione che, a richiesta dell'interessato, tutto lo straordinario potrà essere commutato in giornate di riposo mentre, per quello programmato, e solo in caso di mancanza di fondi, si potrà procedere alla commutazione d’ufficio. Nel caso vi siano ore residue non pari ad un turno di servizio, le stesse si riporteranno al mese successivo, costituendo quindi “credito”.
Riposo compensativo. Le indennità giornaliere di cui ai commi 3,4,6 e 8 dell’art. 44 del CCNL 1994/1997 competono anche nelle giornate di riposo compensativo. Per riposo compensativo viene considerato il giorno di assenza programmato per il recupero delle ore ordinarie settimanali lavorate, eccedenti le 36 ore contrattuali. • le indennità di presenza di cui ai commi 3, 4, 6 e 8 dell’art. 44 del CCNL 1994/1998 non sono frazionabili e vengono attribuite per prestazioni superiori alla metà dell'orario di lavoro giornaliero stabilito. • le indennità di cui ai commi 2, 5 e 7 non competono durante i periodi di assenza del dipendente (vedi tabella n. 1 allegata al C.C.N.L. integrativo del Comparto Sanità) • l’indennità di rischio da radiazioni ionizzanti non compete durante i periodi di assenza dal servizio ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 151/01 ( congedo parentale).