Ferie e festività. 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera “a”, della L. 23 dicembre 1977, n. 937 (Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni).
2. Nel caso che presso l’ente o la struttura cui il dirigente è preposto l’orario settimanale di lavoro si articoli su cinque giorni, ai fini delle ferie il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi del comma 1 sono 28, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera “a”, della L. n. 937/1977.
3. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977.
4. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo. Per gli enti che operano su diverse località, ai fini di una razionalizzazione dei servizi, tramite la concertazione, potranno essere definite diverse modalità di fruizione.
5. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
6. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
7. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 12. Esse sono fruite, anche frazionatamente a giornate intere o a mezze giornate, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’ente.
8. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione se rientra dall’estero per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso...
Ferie e festività. Ai Dirigenti deve essere garantito un periodo di ferie estive continuativo di almeno 15 giorni compatibilmente con le esigenze di servizio. Nei casi di assenza prolungata per malattia, aspettativa, gravidanza e puerperio, richiamo in servizio militare ecc. le ferie residue devono essere fruite di norma immediatamente dopo la fine dell’assenza, anche oltre il dicembre o il 30 giugno dell’anno successivo. Per tutti gli altri casi, le ferie residue non possono essere prorogate oltre il 30 giugno se non per espressa autorizzazione della Direzione Aziendale. Al Dirigente in ferie non può essere assegnato alcun turno di pronta disponibilità. La festività del patrono è riconosciuta con riferimento alla sede abituale di servizio. Detta festività è assorbita qualora coincidente con la domenica o altre festività infrasettimanali. La festività del Patrono coincidente con il sabato, quando esso sia il 2° giorno di riposo, viene recuperata. Durante la festività del patrono il personale Dirigente in servizio è di norma quello previsto per la domenica o le festività infrasettimanali. Per evitare ingiustificati disagi agli utenti non a conoscenza delle festività locali la fruizione della festività del Patrono può non coincidere con il giorno della ricorrenza. In tal caso il recupero può essere effettuato in qualsiasi momento successivo con le modalità del congedo ordinario compatibilmente con le esigenze di servizio. A coloro che prestano servizio durante tale festività compete la retribuzione per la giornata festiva. Le quattro giornate di riposo sostitutive delle festività soppresse di cui alla Legge 937/77 devono tassativamente essere fruite entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Qualora ciò non avvenisse le stesse verranno d’ufficio liquidate con l’importo di £. 8.500= come previsto dalla Legge citata. I riposi compensativi di cui alla Legge 937/77 dovranno essere fruiti nell’anno di competenza.
Ferie e festività. Art. 33
Ferie e festività. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4.
Ferie e festività. 1. Dopo il comma 14 dell’art. 49 (Ferie e festività) del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 8 agosto 2000, è aggiunto il seguente comma: “14 bis. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all’art. 64, c. 1, lett. c) del presente accordo; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo.”
Ferie e festività. 1. Il comma 7 dell’art. 19 del CCRL del 22.11.00 è sostituito dal seguente: “Le ferie devono essere fruite nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidatogli e nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’ente, e, ove non possibile in via continuativa, anche frazionatamene”.
2. Il comma 10 dell’art.19 del CCRL del 22.11.00 è sostituito dal seguente: “In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell’anno successivo”.
3. Il comma 12 dell’art. 19 del CCRL del 22.11.00 è sostituito dal seguente: “Qualora le ferie spettanti non siano state fruite, per i motivi indifferibili ed entro i termini di cui ai precedenti commi 10 e 11, l’Amministrazione di appartenenza, su richiesta del dirigente, procede al pagamento dell’indennità sostitutiva delle stesse. Analogamente si procede nel caso di estinzione del rapporto di lavoro”.
Ferie e festività. 1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 32 o 36 giornate lavorative, a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su cinque o sei giornate nella struttura in cui opera. Le ferie sono comprensive delle sei giornate di cui alla legge n. 937 del 23 dicembre 1977. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione escluse le indennità corrisposte per dodici mensilità.
Ferie e festività. 1. L'art. 19 del CCNL del 22/5/1997 è integrato con il seguente comma: "1 bis - I dirigenti assunti al primo impiego nell'ente dopo la stipulazione del presente CCNL, hanno diritto a 30 giorni lavorativi di xxxxx comprensivi delle due giornate previste dal comma 1; in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni, le ferie spettanti sono pari a 26 giornate lavorative. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1."
Ferie e festività. 1. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 16 del Contratto Integrativo del CCNL del 17.10.2008.
2. Le ferie devono essere fruite, di norma, nell’anno solare di maturazione. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali, dovranno essere esaurite entro il 1° semestre dell’anno successivo. In ogni caso nell’anno di maturazione dovranno essere fruite almeno 2 settimane (10-12 giorni). Eventuali giorni di ferie non usufruiti entro 18 mesi dall’anno di maturazione saranno convertiti in ore, eventualmente recuperabili con le procedure in atto.
3. Al Dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre.
4. La fruizione delle ferie a mezze giornate non può generare orario eccedente il debito giornaliero.
5. Le festività soppresse possono essere utilizzate esclusivamente a giornate intere.
6. Relativamente alla materia dei permessi si fa riferimento alla disciplina prevista per tutti i dipendenti dell’Azienda.
Ferie e festività. AGGIUNTIVA 11