Ferie e festività. 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nella pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente CCNL ovvero che alla medesima data di stipulazione non abbiano maturato tre anni di anzianità di servizio hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo art. 25 (Assenze retribuite) conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgim...
Ferie e festività. Ai Dirigenti deve essere garantito un periodo di ferie estive continuativo di almeno 15 giorni compatibilmente con le esigenze di servizio. Nei casi di assenza prolungata per malattia, aspettativa, gravidanza e puerperio, richiamo in servizio militare ecc. le ferie residue devono essere fruite di norma immediatamente dopo la fine dell’assenza, anche oltre il dicembre o il 30 giugno dell’anno successivo. Per tutti gli altri casi, le ferie residue non possono essere prorogate oltre il 30 giugno se non per espressa autorizzazione della Direzione Aziendale. Al Dirigente in ferie non può essere assegnato alcun turno di pronta disponibilità. La festività del patrono è riconosciuta con riferimento alla sede abituale di servizio. Detta festività è assorbita qualora coincidente con la domenica o altre festività infrasettimanali. La festività del Patrono coincidente con il sabato, quando esso sia il 2° giorno di riposo, viene recuperata. Durante la festività del patrono il personale Dirigente in servizio è di norma quello previsto per la domenica o le festività infrasettimanali. Per evitare ingiustificati disagi agli utenti non a conoscenza delle festività locali la fruizione della festività del Patrono può non coincidere con il giorno della ricorrenza. In tal caso il recupero può essere effettuato in qualsiasi momento successivo con le modalità del congedo ordinario compatibilmente con le esigenze di servizio. A coloro che prestano servizio durante tale festività compete la retribuzione per la giornata festiva. Le quattro giornate di riposo sostitutive delle festività soppresse di cui alla Legge 937/77 devono tassativamente essere fruite entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Qualora ciò non avvenisse le stesse verranno d’ufficio liquidate con l’importo di £. 8.500= come previsto dalla Legge citata. I riposi compensativi di cui alla Legge 937/77 dovranno essere fruiti nell’anno di competenza.
Ferie e festività. Art. 33
Ferie e festività. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4.
Ferie e festività commi 2 e 3 Non si capisce la diversificazione delle ferie, che, per equità, dovrebbero essere uguali per tutti.
Ferie e festività. 1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 32 o 36 giornate lavorative, a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su cinque o sei giornate nella struttura in cui opera. Le ferie sono comprensive delle sei giornate di cui alla legge n. 937 del 23 dicembre 1977. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione escluse le indennità corrisposte per dodici mensilità.
Ferie e festività. 1. Dopo il comma 14 dell’art. 49 (Ferie e festività) del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 8 agosto 2000, è aggiunto il seguente comma: “14 bis. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all’art. 64, c. 1, lett. c) del presente accordo; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo.”
Ferie e festività. Per disciplinare in coerenza con le norme di legge la monetizzazione delle ferie (normale manutenzione)
1. L’art. 67, comma 10 del CCNL 11/10/1996 dell’Area VI è così sostituito: “10. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative e secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 1”. Inserire dichiarazione congiunta sulla monetizzazione delle ferie comune con sezione dirigenti Adeguamento del testo contrattuale alle norme di legge sopravvenute.
Ferie e festività. 1. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 16 del Contratto Integrativo del CCNL del 17.10.2008.
2. Le ferie devono essere fruite, di norma, nell’anno solare di maturazione. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali, dovranno essere esaurite entro il 1° semestre dell’anno successivo. In ogni caso nell’anno di maturazione dovranno essere fruite almeno 2 settimane (10-12 giorni). Eventuali giorni di ferie non usufruiti entro 18 mesi dall’anno di maturazione saranno convertiti in ore, eventualmente recuperabili con le procedure in atto.
3. Al Dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre.
4. La fruizione delle ferie a mezze giornate non può generare orario eccedente il debito giornaliero.
5. Le festività soppresse possono essere utilizzate esclusivamente a giornate intere.
6. Relativamente alla materia dei permessi si fa riferimento alla disciplina prevista per tutti i dipendenti dell’Azienda.
Ferie e festività. 1. L'art. 19 del CCNL del 22/5/1997 è integrato con il seguente comma: "1 bis - I dirigenti assunti al primo impiego nell'ente dopo la stipulazione del presente CCNL, hanno diritto a 30 giorni lavorativi di xxxxx comprensivi delle due giornate previste dal comma 1; in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni, le ferie spettanti sono pari a 26 giornate lavorative. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1."