Ferie e festività Clausole campione

Ferie e festività. 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
Ferie e festività. 1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni ed il segretario hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Ferie e festività. Art. 33‌
Ferie e festività. Ai Dirigenti deve essere garantito un periodo di ferie estive continuativo di almeno 15 giorni compatibilmente con le esigenze di servizio. Nei casi di assenza prolungata per malattia, aspettativa, gravidanza e puerperio, richiamo in servizio militare ecc. le ferie residue devono essere fruite di norma immediatamente dopo la fine dell’assenza, anche oltre il dicembre o il 30 giugno dell’anno successivo. Per tutti gli altri casi, le ferie residue non possono essere prorogate oltre il 30 giugno se non per espressa autorizzazione della Direzione Aziendale. Al Dirigente in ferie non può essere assegnato alcun turno di pronta disponibilità. La festività del patrono è riconosciuta con riferimento alla sede abituale di servizio. Detta festività è assorbita qualora coincidente con la domenica o altre festività infrasettimanali. La festività del Patrono coincidente con il sabato, quando esso sia il 2° giorno di riposo, viene recuperata. Durante la festività del patrono il personale Dirigente in servizio è di norma quello previsto per la domenica o le festività infrasettimanali. Per evitare ingiustificati disagi agli utenti non a conoscenza delle festività locali la fruizione della festività del Patrono può non coincidere con il giorno della ricorrenza. In tal caso il recupero può essere effettuato in qualsiasi momento successivo con le modalità del congedo ordinario compatibilmente con le esigenze di servizio. A coloro che prestano servizio durante tale festività compete la retribuzione per la giornata festiva. Le quattro giornate di riposo sostitutive delle festività soppresse di cui alla Legge 937/77 devono tassativamente essere fruite entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Qualora ciò non avvenisse le stesse verranno d’ufficio liquidate con l’importo di £. 8.500= come previsto dalla Legge citata. I riposi compensativi di cui alla Legge 937/77 dovranno essere fruiti nell’anno di competenza.
Ferie e festività. 1. Il segretario ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al segretario spetta anche la retribuzione di posizione di cui all’art. 41.
Ferie e festività. Definizione in ambito aziendale della programmazione delle ferie e della fruibilità delle festività laddove è previsto il lavoro festivo e/o domenicale.
Ferie e festività. Per disciplinare in coerenza con le norme di legge la monetizzazione delle ferie (normale manutenzione)
Ferie e festività. 1. Il Dirigente ha diritto, in ogni anno di ser- vizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a
Ferie e festività. 1. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non monetizzabile. Sono stabilite in misura annua pari a gg. 34 o 36 (30 o 32 per anzianità inferiore ad anni 5) a seconda dell'articolazione dell'orario e comprendono i 4 gg. di festività soppresse. Non sono fruibili ad ore. Devono essere fruite nel corso di ciascun anno solare, almeno gg. 15 a richiesta del dipendente devono essere fruite nel periodo estivo. le eventuali ferie residue, non fruite per indifferibili esigenze di servizio o per motivi personali nel corso dell'anno di riferimento, previa autorizzazione dovranno essere fruite nel primo semestre dell'anno successivo. I giorni di festività soppresse devono essere utilizzati nell'anno di riferimento.
Ferie e festività. Le ferie devono essere richieste e fruite nel corso di ciascun anno solare, tenuto conto delle esigenze di servizio. Ai fini della predisposizione del piano di ferie, le domande andranno presentate alla Direzione Amministrativa entro il 30 Aprile per le ferie estive, entro il 30 Novembre per le ferie natalizie, 20 giorni prima di Pasqua, e in tutti gli altri casi con preavviso di giorni 4 lavorativi. La Direzione Amministrativa terrà conto delle esigenze di servizio e comunicherà agli interessati le risultanze entro: • il 12 Maggio per le ferie estive; • il 5 Dicembre per le ferie natalizie; • 10 giorni prima di Pasqua; • 1 giorno prima in tutti gli altri casi. Nel caso in cui tutto il personale di una stessa qualifica richieda lo stesso periodo di assenza sarà adottato il criterio, ad estrazione, della turnazione annuale. Le ferie richieste durante l’attività didattica potranno essere concesse compatibilmente alle esigenze di servizio fino ad un massimo di tre dipendenti per ciascun profilo professionale. I quattro giorni di festività soppresse devono essere richieste con un giorno in anticipo, salvo gravi situazioni impreviste.