Deinizioni Clausole campione

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  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • Opzioni Opzioni: no

  • SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

  • DICHIARAZIONI Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KID”), del set informativo e dell’informativa precontrattuale ai sensi dell’Art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018 prima della sottoscrizione del contratto. Il Contraente, essendo stato avvertito della possibilità di ricevere il set informativo attraverso chiavetta USB (modalità non cartacea) o in modalità cartacea, sceglie la modalità: NON CARTACEA (consegna su chiavetta USB) CARTACEA Dichiara altresì di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze che gli consentono di consultare e gestire autonomamente i documenti in formato file elettronico .PDF, archiviati sul supporto durevole. Resta ferma la possibilità di richiedere gratuitamente al Collocatore copia cartacea della documentazione. Dichiara inoltre di essere consapevole che la versione aggiornata dei predetti documenti è disponibile nel sito della Compagnia e/o presso il Collocatore. Il sottoscritto: ▪ esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile; ▪ dichiara di avere il domicilio (ai sensi dell'art 43, 1° comma, del codice civile) in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; ▪ dichiara di autorizzare la Compagnia a richiedere l’addebito sul conto corrente indicato nel mandato per addebito diretto, riportato di seguito; ▪ dichiara di autorizzare la banca del debitore a procedere con l’addebito sul conto corrente indicato nel mandato per addebito diretto, riportato di seguito; ▪ in deroga alle disposizioni della normativa vigente che prevede la notifica del preavviso di addebito almeno 14 giorni di calendario prima della scadenza, il sottoscritto dichiara che l’allegato A – consegnato contestualmente al mandato consegnato contestualmente alla lettera di conferma e nel quale sono indicati l’importo e la data di scadenza degli addebiti – vale come comunicazione di preavviso; ▪ dichiara di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di assicurazione consegnate; ▪ accetta integralmente il contenuto delle stesse, ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa antiriciclaggio, ove applicabile; ▪ dichiara si essere a conoscenza che il contratto è concluso e produce i propri effetti secondo le modalità definite all’Art. 2 delle Condizioni di assicurazione.

  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.

  • Sanzioni LE PARTI, da ultimo, disciplinano come segue. A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni, a carico dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi di filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.

  • Cauzioni La cauzione definitiva dovrà essere prestata, con le modalità stabilite dalle norme vigenti, esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da istituto autorizzato, e dovrà prevedere: - la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale; - la sua operatività entro 15 giorni. La cauzione definitiva dovrà essere prestata nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 comma 1 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del Codice. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso dei maggiori oneri sostenuti per eventuale rescissione in colpa del contratto, nonché per rivalsa per il mancato pagamento delle eventuali sanzioni erogate, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la Provincia avvia la rescissione in danno del contratto. La cauzione definitiva sta a garanzia, inoltre, per la tacitazione di crediti esposti da terzi verso il Concessionario, in relazione a servizi e/o forniture connesse con l’appalto, fatta salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. La cauzione definitiva verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, a insindacabile giudizio della Provincia, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando il Concessionario non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo/previdenziali. La Provincia ha il diritto di valersi della cauzione anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

  • Precisazioni Qualora l’esame della documentazione amministrativa non si esaurisca nell’arco della seduta fissata per il giorno sopraindicato, la stessa verrà aggiornata al giorno successivo; le offerte dovranno essere custodite, a cura del soggetto deputato all’espletamento della gara, con forme idonee ad assicurare la loro integrità. L’Arnas “X. Xxxxxx”, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/00, può altresì effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dal D. Lgs. 50/2016, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.