Delimitazione dell'assicurazione. Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 7.500,00 a primo rischio assoluto per ogni veicolo assicurato con il massimo risarcimento annuo di € 100.000,00 fermo restando che l’importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. L’assicurazione non è operante: - se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla Legge e comunque non dipendenti dalla Contraente; - se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti; - se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione. Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i danni: - originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo – comunque insorto – di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione; - conseguenti a traino attivo o passivo; - determinati o agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo; - dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ed allenamenti. Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture. Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico: - data e luogo della trasferta; - generalità del dipendente, amministratore, revisore o consulente autorizzato alla trasferta; - numero dei chilometri percorsi. Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento del personale incaricato dalla Società Assicuratrice di effettuare accertamenti e controlli.
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Delimitazione dell'assicurazione. Le garanzie sono prestate a primo rischio assoluto fino alla concorrenza massima di € 7.500,00 a primo rischio assoluto 15.500,00 per ogni veicolo assicurato con il massimo risarcimento annuo di € 100.000,00 fermo restando che l’importo l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. L’assicurazione L’indennizzo viene effettuato mediante la deduzione della franchigia fissa ed assoluta per ogni veicolo di Euro 100,00 eccetto che per la garanzia cristalli per la quale non è prevista franchigia. La suddetta franchigia rimane a carico del Contraente che rimborserà semestralmente la Società, sulla base di un riepilogo predisposto da quest’ultima ove verranno indicati gli importi liquidati, con le annotazioni del numero del sinistro, del nominativo e del veicolo dell’Assicurato, e la data del sinistro. Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento in un'unica soluzione di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. L'assicurazione non è operante: - se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla Legge e comunque non dipendenti dalla Contraente; - se quando il conducente si trova non sia abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore x xxxxx in stato di ubriachezza ebbrezza o di alterazione psichica dovuta ad determinata da uso di sostanze stupefacenti; - se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione. Sono inoltre comunque esclusi dall’assicurazione dall'assicurazione i danni: - originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo – - comunque insorto – - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione; - conseguenti a traino attivo o passivo, xxxxxxx a spinta o a mano; - derivanti da uso improprio del veicolo; - determinati o od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo; - dall’accelerazione dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - verificatisi durante la partecipazione a gare e o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti. Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture. Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico: - data e luogo della trasferta; - generalità del dipendente, amministratore, revisore o consulente autorizzato alla trasferta; - numero dei chilometri percorsi. Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento del personale incaricato dalla Società Assicuratrice di effettuare accertamenti e controlli.
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Delimitazione dell'assicurazione. Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima a Primo Rischio Assoluto con il limite di indennizzo di € 7.500,00 a primo rischio assoluto 30.000,00 con applicazione di scoperti e franchigie per ogni veicolo assicurato con il massimo risarcimento annuo mezzo di € 100.000,00 trasporto nei termini previsti nella Sez. 4, fermo restando che l’importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore potrà essere, in ogni caso caso, superiore al valore commerciale del veicolo mezzo di trasporto al momento del sinistro, in base al valore espresso da Eurotax giallo. L’assicurazione non L’Assicurazione è operante: - prestata inoltre, fino alla concorrenza di € 500,00 per le spese che l’Assicurato dovesse sostenere, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, per il recupero e l’eventuale rimorchio del mezzo di trasporto dal luogo del sinistro a quello indicato dal conducente e/o dall’intestatario al P.R.A. del mezzo di trasporto, ovvero al luogo indicato dall’autorità competente intervenuta, nonché per la custodia del mezzo di trasporto. L'Assicurazione opera soltanto se il veicolo dipendente è guidato da persone non munite munito di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla Legge a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all'uso del mezzo di trasporto per missione o adempimento di servizio, reperibilità o trasferimenti. Non sono comunque non dipendenti dalla Contraente; - se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti; - se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione. Sono inoltre esclusi dall’assicurazione risarcibili i danni: - ▪ causati da cose o da animali trasportati sul mezzo; ▪ originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo – comunque insorto – tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di energiaterrorismo e sabotaggio, ancorché ancorché‚ detti danni siano occorsi durante la circolazione; - conseguenti a traino attivo o passivo; - ▪ determinati o agevolati da dolo delle persone incaricate della guidadel conducente o del Contraente; ▪ derivanti da sviluppo comunque insorto, riparazione controllato o custodia del veicolomeno, di energia nucleare o radioattività; - dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - verificatisi durante la ▪ derivanti dalla partecipazione dell’autoveicolo a gare o competizioni sportive e competizioni sportive, relative prove ed allenamenti. Il Contraente ; ▪ avvenuti quando l’autoveicolo è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia guidato da persona non abilitata a norma delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture. Per l’identificazione disposizioni in vigore; ▪ conseguenti a traino, attivo o passivo, di tali elementi manovre a spinta o a mano e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare quelli verificatesi durante la circolazione fuori strada; ▪ da guida in modo analitico: - data e luogo della trasferta; - generalità del dipendente, amministratore, revisore stato di ubriachezza o consulente autorizzato alla trasferta; - numero dei chilometri percorsi. Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento del personale incaricato dalla Società Assicuratrice di effettuare accertamenti e controlli.alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti
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Delimitazione dell'assicurazione. Le garanzie sono prestate a primo rischio assoluto fino alla concorrenza massima di € 7.500,00 a primo rischio assoluto Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per ogni veicolo assicurato con il massimo risarcimento annuo di € 100.000,00 assicurato, fermo restando che l’importo l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. L’assicurazione L’indennizzo viene effettuato mediante la deduzione della franchigia fissa ed assoluta per ogni veicolo di € 250,00 (duecentocinquanta/00). La suddetta franchigia rimane a carico del Contraente che rimborserà semestralmente la Società sulla base di un riepilogo predisposto da quest’ultima ove verranno indicati gli importi liquidati, con le annotazioni del numero di sinistro, del nominativo e del veicolo dell’Assicurato e la data del sinistro Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento in un’unica soluzione di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. L'assicurazione non è operante: - se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla Legge e comunque non dipendenti dalla Contraente; - se quando il conducente si trova non sia abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore x xxxxx in stato di ubriachezza ebbrezza o di alterazione psichica dovuta ad determinata da uso di sostanze stupefacenti; - se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione. Sono inoltre comunque esclusi dall’assicurazione dall'assicurazione i danni: - originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo – - comunque insorto – - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione; - conseguenti a traino attivo o passivo, xxxxxxx a spinta o a mano; - derivanti da uso improprio del veicolo; - determinati o od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo; - dall’accelerazione derivanti dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - verificatisi durante la partecipazione a gare e o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti. Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture. Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico: - data e luogo della trasferta; - generalità del dipendente, amministratore, revisore o consulente autorizzato alla trasferta; - numero dei chilometri percorsi. Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento del personale incaricato dalla Società Assicuratrice di effettuare accertamenti e controlli.
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Delimitazione dell'assicurazione. Le garanzie sono prestate a primo rischio assoluto fino alla concorrenza massima di € 7.500,00 a primo rischio assoluto 15.000,00 per ogni veicolo assicurato, e di € 30.000,00 per ogni veicolo assicurato con il massimo risarcimento annuo di € 100.000,00 limitatamente alla autoambulanze, fermo restando che l’importo l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. L’assicurazione L’indennizzo viene effettuato mediante la deduzione della franchigia fissa ed assoluta per ogni veicolo di La Compagnia si impegna a corrispondere l’intera somma risarcibile all’Assicurato (al lordo della franchigia), richiedendo alla Contraente - con cadenza semestrale - il rimborso della/e franchigia/e liquidate, a condizione che il dipendente appartenga al comparto e presenti elementi documentali a dimostrazione delle circostanze di tempo e di luogo del sinistro, ossia copia della constatazione amichevole d’incidente oppure verbale redatto da organi di polizia che abbiano effettuato un sopralluogo per verificare le circostanze dell’incidente. Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento in un'unica soluzione di quanto dovuto a titolo di rimborso della franchigia entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. L'assicurazione non è operante: - se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla Legge e comunque non dipendenti dalla Contraente; - se quando il conducente si trova non sia abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore x xxxxx in stato di ubriachezza ebbrezza o di alterazione psichica dovuta ad determinata da uso di sostanze stupefacenti; - se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione. Sono inoltre comunque esclusi dall’assicurazione dall'assicurazione i danni: - originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo – - comunque insorto – - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione; - conseguenti a traino attivo o passivo, xxxxxxx a spinta o a mano; - derivanti da uso improprio del veicolo; - determinati o od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo; - dall’accelerazione dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - verificatisi durante la partecipazione a gare e o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti. Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture. Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico: - data e luogo della trasferta; - generalità del dipendente, amministratore, revisore o consulente autorizzato alla trasferta; - numero dei chilometri percorsi. Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento del personale incaricato dalla Società Assicuratrice di effettuare accertamenti e controlli.
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