Danni Alle Cose Clausole campione

Danni Alle Cose. A. Danni causati da errori di progettazione o di calcolo Sono esclusi i danni alla parte dell’opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l’eliminazione degli stessi alla parte dell’opera già eseguita, anche se non dan- neggiata. È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell’opera ancora da realizzare. Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di Indennizzo pari al 30% della Somma Assicurata alla partita 1 con il massimo di 500.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l’intero Periodo di Costruzione. Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10%, con il minimo pari alla Franchigia relativa ad eventi naturali e di Forza Maggiore riportata in Polizza.
Danni Alle Cose. A. Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti erro- ri nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata. E' inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare. Resta inteso tra le parti che una cosa non deve essere con- siderata come danneggiata per la sola presenza di vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di cal- colo e di fabbricazione. La presente estensione, relativamente alle sole opere civili, è operante unicamente per gli errori di progettazione e di calcolo. Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di Indennizzo pari al 30% della Somma assicurata alla partita 1 con il massimo di euro 500.000,00, per ogni Sinistro e per l’intero Periodo di costruzione. Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10%, con il minimo pari alla Franchigia relativa ad eventi naturali e di Forza maggiore riportata in Polizza.
Danni Alle Cose. 19.Xxxxx di ricostruzione al momento del sinistro. Il secondo comma dell'Art.1 delle Condizioni Generali di assicurazione è abrogato e così sostituito: L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.
Danni Alle Cose. Danni da eventi naturali in genere salvo quanto diversamente disciplinato 10 3.000,00 40% della somma assicurata in Partita 1) 40% della somma assicurata in Partita 1) Inondazione, Alluvione, Allagamento, Terremoto, Maremoto, Eruzione vulcanica 10 3.000,00 40% della somma assicurata in Partita 1) 40% della somma assicurata in Partita 1) Incendio 10 2.500,00 40% della somma assicurata in Partita 1) 40% della somma assicurata in Partita 1) Ogni altra causa salvo quanto diversamente disciplinato 10 2.500,00 Scioperi, Sommosse, Tumulti popolari 10 3.000,00 40% della somma assicurata in Partita 1) 40% della somma assicurata in Partita 1) Terrorismo e Sabotaggio 10 3.500,00 40% della somma assicurata in Partita 1) 40% della somma assicurata in Partita 1) Furto e Rapina 10 2.500,00 500.000,00 500.000,00 Errori di progettazione e calcolo 10 2.500,00 40% della somma assicurata in Partita 1) con sotto limite del 10% della somma assicurata in Partita 1) per parte affetta 40% della somma assicurata in Partita 1) con sotto limite del 10% della somma assicurata in Partita 1) per parte affetta Manutenzione estesa 24 mesi Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno e festivo 10 2.500,00 10% danno indennizzabile con il massimo di 15.000,00 10% danno indennizzabile con il massimo di 15.000,00 Garanzia % Scoperto Franchigia o minimo di Scoperto € Limiti di risarcimento € Per sinistro Per durata annuale di applicazione salvo quanto diversamente previsto
Danni Alle Cose. Sottosezione IA - Danni materiali e diretti Art. 22 - Rischio Assicurato
Danni Alle Cose. Articolo 1
Danni Alle Cose per la copertura dei danni subiti dalla Stazione appaltante a causa di danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere permanenti o temporanee, verificatisi nel corso dei lavori, il massimale dovrà essere pari ad € …………………………..
Danni Alle Cose. Rischi Assicurati
Danni Alle Cose. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.