Delimitazioni della garanzia. 1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società indennizzerà tali danni fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia o dello scoperto stabiliti alle relative voci della scheda di polizza della presente Sezione. Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. 2) La Società, a parziale deroga di quanto previsto al punto 2.1 dell’art. 2.2 - Esclusioni, risponde dei danni consistenti in guasti e rotture direttamente causati alle cose assicurate da furto e rapina o nel tentativo di commetterli. Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia i danni ad edifici in costruzione, merci e macchinari all’aperto, danni a serbatoi e contenitori di qualsiasi tipo e dimensione e al loro contenuto. Per ogni sinistro resta a carico dell’assicurato un importo pari a euro 500,00. Il limite di indennizzo per sinistro e per anno viene fissato in euro 10.000,00. La presente garanzia, qualora operante anche la Sezione Furto, deve intendersi ad integrazione di quest’ultima. 3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine la Società indennizzerà tali danni fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia o dello scoperto stabiliti alla voce “Eventi atmosferici” della scheda di polizza della presente Sezione. a) gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne; b) Macchinari e Merci posti all’aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione; c) fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto; d) baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto; e) capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto; f) tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto. Sono esclusi i danni causati da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura, occlusione o rigurgito degli impianti idrici. - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e quanto contenuto nei Fabbricati realizzati con tali elementi; ferme le precedenti esclusioni di cui alle lettere c) e d), la Società indennizzerà fino alla concorrenza del limite complessivo stabilito alla voce “Fragili” della scheda di polizza della presente Sezione. 4) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società indennizzerà tali danni fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia o dello scoperto stabiliti alla voce “Sovraccarico neve” della presente Sezione. La Società indennizzerà i danni suddetti a Fabbricati o Macchinari, e loro contenuto, conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero a quelle norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo. Qualora i Fabbricati non risultassero conformi alle norme di legge vigenti al momento del sinistro sui sovraccarichi di neve, in seguito a norme introdotte successivamente al momento della costruzione ma non aventi effetto retroattivo, o nel caso in cui non risultassero soggetti ad alcuna norma, viene pattuito un ulteriore scoperto del 10% da sommare allo scoperto e/o franchigia riportati nella scheda di polizza. - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e quanto contenuto nei Fabbricati realizzati con tali elementi; ferme le precedenti esclusioni, la Società indennizzerà fino alla concorrenza del limite complessivo stabilito alla voce “Fragili” della scheda di polizza della presente Sezione. Sono esclusi i danni avvenuti prima delle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito. In caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, la garanzia opererà analogamente a quanto previsto al precedente capoverso. 5) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta e fluidi in genere condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, la Società indennizzerà tali danni fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito alla voce “Acqua condotta” della scheda di polizza della presente Sezione. La Società risarcirà inoltre le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato, se assicurata la partita “Fabbricati”, e di riparazione di impianti, se assicurata la partita “Macchinario”, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua o di altri fluidi condotti, anche in assenza di danni materiali e diretti alle cose assicurate. La Società rimborserà tali spese fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito alla voce “Spese di ricerca guasti da acqua condotta” della scheda di polizza della presente Sezione. 6) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da errori di manovra e di movimentazione, la Società indennizzerà, fino alla concorrenza dell’importo indicato nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, i danni materiali e diretti alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e di movimentazione di mezzi mobili non iscritti al P.R.A. all’interno dell’area di pertinenza aziendale. 7) Premesso che, relativamente ai danni materiali direttamente causati da fenomeni elettrici per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di Macchinario, la Società indennizzerà tali danni fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia o dello scoperto stabiliti alla voce “Fenomeni elettrici” della scheda di polizza della presente Sezione. Condizioni di assicurazione Edizione 01.06.2017 Sezione Incendio - Pagina 13 di 8) Relativamente a Valori l’assicurazione si intende prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto”, fino a concorrenza del limite stabilito alla voce “Valori” della scheda di polizza relativa alla presente Sezione. 9) Relativamente a Modelli e stampi e Archivi la garanzia è prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto” e cioè senza l’applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza del limite stabilito alla voce “Modelli e stampi e Archivi” della scheda di polizza relativa alla presente Sezione, per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. La Società indennizza il solo costo di rimpiazzo o di riparazione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose stesse, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. 10) Relativamente a Supporti dati e Dati la garanzia è prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto” e cioè senza l’applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza del limite stabilito alla voce “Supporti dati e Dati” della scheda di polizza relativa alla presente Sezione. Relativamente ai Dati, la Società indennizza i costi documentati sostenuti per la ricostituzione dei dati stessi perduti a seguito di danno indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito i supporti dati assicurati che li contenevano. La determinazione dell’indennizzo è eseguita stimando i costi necessari e documentati sostenuti dall’Assicurato per la reimmissione dei dati perduti. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro 18 mesi dal sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo. In caso di sinistro, qualora non esistano in tutto o in parte le copie di sicurezza dei dati perduti si applica lo scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00; negli altri casi resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 250,00. 11) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempre che l’attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro; tale periodo si intende elevato a 96 ore nel caso di chiusura per festività. 12) Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale di Fabbricati e Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione. 13) Relativamente a Lastre la garanzia è operante esclusivamente per lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore del presente contratto. a) da operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici; b) da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate.
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Samples: Insurance Contract, Contratto Di Assicurazione
Delimitazioni della garanzia. 1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà tali i danni fino a concorrenza alle merci direttamente causati da: interruzione di processi di lavorazione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del limite lavoro, alterazione od omissione di indennizzo e con l’applicazione della franchigia controlli o dello scoperto stabiliti alle relative voci della scheda di polizza della presente Sezione. Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua partemanovre; . Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 30 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
2) La Società, a parziale deroga di quanto previsto al punto 2.1 dell’art. 2.2 - Esclusioni, risponde dei danni consistenti in guasti e rotture direttamente causati alle cose assicurate da furto e rapina o nel tentativo di commetterli. Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia i danni ad edifici in costruzione, merci e macchinari all’aperto, danni a serbatoi e contenitori di qualsiasi tipo e dimensione e al loro contenuto. Per ogni sinistro resta a carico dell’assicurato un importo pari a euro 500,00. Il limite di indennizzo per sinistro e per anno viene fissato in euro 10.000,00. La presente garanzia, qualora operante anche la Sezione Furto, deve intendersi ad integrazione di quest’ultima.
3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportateasportate e/o crollate, trombe d’aria, grandine la Società indennizzerà tali danni fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia o dello scoperto stabiliti alla voce “Eventi atmosferici” della scheda di polizza della presente Sezione.
a) grugrandine, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
b) si intendono escluse dalla garanzia: - Macchinari e Merci posti all’apertoall’aperto (salvo il limite appositamente previsto pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), ad eccezione di dei Macchinari fissi ivi trovatisi per destinazione;
c) loro destinazione o uso; - fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto;
d) lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
e) plastica, capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto;
f) tensostrutture e quanto in essi contenutopressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto, salvo il limite appositamente previsto pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00). Sono esclusi i I danni materiali direttamente causati da formazione di ruscellibagnamento, accumulo esterno di acquapolvere, rotturasabbia o quant’altro trasportato dal vento, occlusione alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o rigurgito lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli impianti idricieventi di cui sopra. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da grandine a : - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - , lastre esterne, lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e quanto contenuto nei Fabbricati realizzati con tali elementieternit), manufatti in materia plastica; ferme le precedenti esclusioni di cui alle lettere c) e d)convenzionalmente denominati fragili, la Società indennizzerà fino alla a concorrenza del limite complessivo stabilito alla voce “Fragili” della scheda di polizza della presente Sezionepari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) .
43) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società indennizzerà tali danni fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia o dello scoperto stabiliti alla voce “Sovraccarico neve” della presente Sezione. La Società non indennizzerà i danni suddetti a Fabbricati o Macchinaria: Fabbricati, Tensostrutture, Capannoni pressostatici (e al loro rispettivo contenuto), che non risultassero conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve che erano vigenti al momento della loro costruzione, ovvero a quelle norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo. Qualora i Fabbricati non risultassero conformi alle norme di legge vigenti al momento del sinistro sui sovraccarichi di neve, in seguito a norme introdotte successivamente al momento della costruzione ma non aventi effetto retroattivo, o nel caso in cui non risultassero soggetti ad alcuna norma, viene pattuito un ulteriore scoperto del 10% da sommare allo scoperto e/o franchigia riportati nella scheda di polizza. - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e quanto contenuto nei Fabbricati realizzati con tali elementi; ferme le precedenti esclusioni, la Società indennizzerà fino alla concorrenza del limite complessivo stabilito alla voce “Fragili” della scheda di polizza della presente Sezione. Sono esclusi i danni avvenuti prima delle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito. In caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, la garanzia opererà analogamente a quanto previsto al precedente capoverso.
54) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta e e/o altri fluidi in genere condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, la Società indennizzerà tali non risarcirà i danni fino causati: - da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature; - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a concorrenza del limite di indennizzo stabilito alla voce “Acqua condotta” della scheda di polizza cm 8 dal pavimento. Agli effetti della presente Sezione. La estensione di garanzia la Società risarcirà inoltre risarcisce le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato, se assicurata la partita “Fabbricati”, fabbricato e di riparazione di impianti, se assicurata la partita “Macchinario”, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua o di altri fluidi condotti, anche in assenza di danni materiali e diretti alle cose assicurate. La Società rimborserà tali spese fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito alla voce “Spese di ricerca guasti da acqua condotta” della scheda di polizza della presente Sezionespargimento.
65) Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai beni movimentati da errori di manovra e di movimentazione, la Società indennizzerà, fino alla concorrenza dell’importo indicato nella scheda di polizza relativa alla presente Sezionedel limite pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00), i danni materiali e diretti alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e di movimentazione di mezzi mobili mobili, inclusi carri ponte, non iscritti al P.R.A. (o anche iscritti al P.R.A. se trattasi di mezzi di sollevamento e simili) all’interno dell’area di pertinenza aziendaleaziendale o anche su aree esterne adiacenti e/o per trasferimenti tra reparti vari.
76) Premesso che, relativamente Relativamente ai danni materiali direttamente causati da di fenomeni elettrici e/o elettronici, sono esclusi i danni: - dovuti alla deliberata: inosservanza da parte dell’Assicurato delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico; - che rientrano nella definizione nelle prestazioni del “Contratto di Macchinarioassistenza tecnica” sottoscritto dall'Assicurato. Per i danni di fenomeno elettrico in garanzia verrà applicato in caso di sinistro uno scoperto pari al 10% del danno, nel caso in cui: - l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra non siano a norma di legge; - non siano installati per i Macchinari assicurati i sistemi di protezione contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice. Resta comunque applicata, salvo importi maggiori previsti dalla presente condizione particolare, la Società indennizzerà tali danni fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia o dello scoperto stabiliti alla voce “Fenomeni elettrici” della scheda di polizza della detrazione per singolo sinistro pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00). La presente Sezione. Condizioni di assicurazione Edizione 01.06.2017 Sezione Incendio - Pagina 13 di
8) Relativamente a Valori l’assicurazione si intende garanzia è prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto”, fino a concorrenza del limite stabilito alla voce pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00)
7) Relativamente ai Valori l’assicurazione è prestata a “Valori” della scheda di polizza relativa alla presente Sezione.Primo Rischio Assoluto”, fino a concorrenza del limite stabilito pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00)
9) 8) Relativamente a Modelli e stampi e ad Archivi la garanzia è prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto” e cioè senza l’applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile e ”, fino a concorrenza del limite stabilito alla voce “Modelli e stampi e Archivi” della scheda di polizza relativa alla presente Sezionepari ad Euro 100.000,00 (centomila/00), per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiatidanneggiati e per l’eventuale ricerca e/o ricostituzione dei dati perduti degli archivi. La Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 18 mesi dal sinistro. Per modelli e stampi non più in uso, la Società indennizza il solo costo di rimpiazzo o di riparazione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose stesse, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
109) Relativamente a Supporti dati e Dati la garanzia è prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Primo Rischio Assoluto” e cioè senza l’applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile e ”, fino a concorrenza del limite stabilito alla voce “Supporti dati e Dati” della scheda di polizza relativa alla presente Sezione. Relativamente ai Dati, la Società indennizza i costi documentati sostenuti per la ricostituzione dei dati stessi perduti a seguito di danno indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito i supporti dati assicurati che li contenevano. La determinazione dell’indennizzo è eseguita stimando i costi necessari e documentati sostenuti dall’Assicurato per la reimmissione dei dati perduti. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro 18 mesi dal sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo. In caso di sinistro, qualora non esistano in tutto o in parte le copie di sicurezza dei dati perduti si applica lo scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00; negli altri casi resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 250,00pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00).
1110) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempre che l’attività non sia stata sospesa per più di 48 72 ore precedentemente il sinistro; tale periodo si intende elevato a 96 120 ore nel caso di chiusura per festivitàfestività o altro motivo.
1211) Relativamente ai danni di crollo e e/o collasso strutturale di Fabbricati e Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da se ciò è dovuto errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazioneinstallazione di cui debba rispondere il costruttore e/o il fornitore, conserverà il diritto di surroga sui medesimi che gli compete ai sensi del Codice Civile.
1312) Relativamente a Lastre la garanzia è operante esclusivamente per lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore del presente contratto.. Sono escluse le rotture:
a) da operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
b) da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate. Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente polizza, le scheggiature e le rigature. In caso di danno non dovuto da incendio, esplosione, scoppio o, se operanti, da eventi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), la garanzia è prestata a “Primo Rischio Assoluto” e cioè senza l’applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza del limite per singola lastra pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) e del limite complessivo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)
13) Relativamente a spese di collaudo di beni indenni, la Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati soggetti a sinistro risarcibile a termini di polizza, ma apparentemente non danneggiati, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla partita colpita.
14) La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati alle partite tutte da acqua piovana. La Società non risponde:
a) dei danni che si verificassero ai fabbricati e/o al loro contenuto a seguito di infiltrazioni d'acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve (salvo quanto previsto dalla garanzia “Gelo” se prestata), nonché da acqua penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti;
b) dei danni causati da fuoriuscita di acqua dai canali o condutture di scarico (non a servizio del fabbricato) dagli argini di corsi naturali o artificiali, di laghi, bacini, dighe, anche se derivante da acqua piovana (salvo quanto previsto dalla garanzia Inondazione, alluvione allagamento, se prestata);
c) dei danni a cose mobili all’aperto.
15) Relativamente ad atti di Terrorismo o di Sabotaggio organizzato di cui alle “Definizioni”, valgono le franchigie e/o scoperti e Limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
16) Relativamente alla garanzia Furto la stessa è operante a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili nonché uso di congegni elettronici e/o ordigni e gas esplosivi finalizzato a furto;
2) uso fraudolento di xxxxxx (anche elettroniche), purché esse, se autentiche: siano state sottratte al detentore fraudolentemente o mediante furto, scippo, borseggio, inganno, violenza, minaccia (anche su altri) o simili e ne sia stata denunciata la sottrazione alle Autorità entro 2 (due) giorni lavorativi da quando l’Assicurato ne abbia avuto conoscenza;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
d) senza effrazione, con ingresso nei locali assicurati, purché al momento del furto vi fosse presenza di persone all’interno dell’ubicazione assicurata. Sono altresì indennizzabili i guasti, compresi atti vandalici, causati ai Fabbricati contenenti le cose assicurate, nonché a fissi, infissi, serramenti, anche esterni avvenuti in occasione di furto o nel tentativo di commetterlo fino alla concorrenza del limite indicato al paragrafo “Limiti di indennizzo e franchigie”. Ai fini dalla presente garanzia “Guasti dei ladri”, i mezzi di prevenzione e/o protezione posti all’esterno dei locali si intendono parificati a “fissi e infissi”. Relativamente ai veicoli di terzi che si trovino presso le aree destinate a parcheggio e/o comunque di pertinenza dell’Assicurato e/o del Contraente si precisa che la presente garanzia è operante solo ed esclusivamente in caso di furto totale. 17)Relativamente alla garanzia Rapina la stessa è operante se avvenuta all’interno dei locali assicurati e/o aree di pertinenza, anche nel caso in cui:
a) le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all’esterno e siano costrette ad entrare nei locali e/o aree stessi;
b) l’Assicurato, i suoi familiari, i suoi dipendenti e/o collaboratori vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta verso loro stessi e/o verso altre persone. 18)Relativamente alla garanzia Portavalori L'assicurazione è prestata, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito, contro: - il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - la rapina; commessi sulla persona del Contraente/Assicurato, di suoi familiari, dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, incluso il temporaneo deposito presso l’abitazione del portavalori e/o in alberghi (in tale ultimo caso purché, ai fini del furto, i valori fossero stati consegnati all’albergo o riposti in cassaforte o cassetta di sicurezza a disposizione nella stanza dell’albergo)
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Samples: Lotto 1 Copertura Assicurativa
Delimitazioni della garanzia. Ferme restando le altre esclusioni di cui all’art.2.2, vale quanto segue:
1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà tali i danni fino a concorrenza da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del limite lavoro, da alterazione o omissione di indennizzo e con l’applicazione della franchigia controlli o dello scoperto stabiliti alle relative voci della scheda di polizza della presente Sezionemanovre. Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
2a) La Società, l’area su cui l’impianto è situato sia recintata con divisorio in rete metallica o in calcestruzzo armato o in laterizio avente altezza dal suolo di almeno metri 2,0 e le aperture sulla recinzione devono essere costituite da cancello metallico chiuso a parziale deroga di quanto previsto al punto 2.1 dell’art. 2.2 - Esclusioni, risponde dei danni consistenti in guasti e rotture direttamente causati alle chiave;
b) le cose assicurate devono essere poste all’interno dell’area recintata ad una distanza di almeno metri 3,0 dalla struttura divisoria;
c) i cablaggi e cavi devono essere interrati ed i tombini tenuti chiusi con xxxxxxxx a prova di manomissione;
d) tutta l’area sia continuamente monitorata da furto e rapina un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, collegato con una centrale operativa di sorveglianza attiva 24 ore su 24;
e) i pannelli siano saldati alla struttura o nel tentativo di commetterli. Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia i danni ad edifici in costruzione, merci e macchinari all’aperto, danni a serbatoi e contenitori di qualsiasi tipo e dimensione e al loro contenuto. Per ogni sinistro resta a carico dell’assicurato un importo pari a euro 500,00. Il limite di indennizzo per sinistro e per anno viene fissato in euro 10.000,00. La presente garanzia, qualora operante anche la Sezione Furto, deve intendersi ad integrazione di quest’ultimafissati con bulloni con testa spezzata x xxxxxxx.
32) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine la Società indennizzerà tali danni fino grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose: Pagina di Sezione Incendio Edizione 21/07/2018 Condizioni di assicurazione A parziale deroga di quanto precede, le sole “tendostrutture” (a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia membrana fissa o dello scoperto stabiliti alla voce “Eventi atmosferici” della scheda di polizza della presente Sezione.
aa doppia membrana) gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
b) Macchinari e Merci posti all’aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;
c) fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto che costituiscono copertura fissa ed integrata delle vasche in essi contenuto;
d) baracche cemento armato dei biodigestori e/o costruzioni accumulatori presso-statici per biogas (come da DM 24 novembre 1984 norme di sicurezza e l'accumulo del gas naturale G.U. 15 gennaio 1985, n.12) sono ricomprese in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
egaranzia per eventi atmosferici fino al limite di € 200.000 per sinistro/anno. La determinazione del danno, viene eseguita tenendo conto del degrado d’uso al momento del sinistro. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 15% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno, fino ad un massimo del 50%. La presente estensione è valida per tendostrutture la cui vetustà è superiore ad 1 (uno) capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto;
f) tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendostrutture e simili e quanto in essi contenutoanno dalla data del primo collaudo. Sono esclusi i I danni materiali direttamente causati da formazione di ruscellibagnamento, accumulo esterno di acquapolvere, rotturasabbia o quant’altro trasportato dal vento, occlusione alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o rigurgito lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli impianti idricieventi di cui sopra. Relativamente ai danni materiali direttamente causati a: - serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre esterne, manufatti in materia plastica, per effetto della grandine; - lastre di fibrocemento (compreso cemento-amiantoeternit) e quanto contenuto nei Fabbricati realizzati con tali elementirelativi Fabbricati; ferme le precedenti esclusioni di cui alle lettere c) e d)convenzionalmente denominati fragili, la Società indennizzerà fino a concorrenza del limite stabilito nella scheda di polizza relativo alla presente Sezione.
3) A parziale deroga dell’art. 2.2 – Esclusioni, la Società indennizza i danni materiali direttamente causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti fino alla concorrenza del limite complessivo stabilito alla voce “Fragili” della di indennizzo indicato in scheda di polizza per uno o più sinistri che avvengano nel corso della presente Sezionestessa annualità assicurativa. La Società non indennizzerà i danni diretti e materiali: - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento; - alle merci poste in locali interrati o seminterrati; - a cose mobili all’aperto.
4) A parziale deroga dell’art. 2.2 – Esclusioni, la Società indennizza i danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Si conviene, inoltre, che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro” purchè avvenuti nel periodo di assicurazione. In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quello indicato in scheda di polizza.
5) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società indennizzerà tali danni fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia o dello scoperto stabiliti alla voce “Sovraccarico neve” della presente Sezione. La Società non indennizzerà i danni suddetti a Fabbricati o Macchinari, Macchinario (e al loro contenuto, ) che non risultassero conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero a quelle qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo. Qualora i Fabbricati non risultassero conformi alle norme Condizioni di legge vigenti al momento del sinistro sui sovraccarichi di neve, in seguito a norme introdotte successivamente al momento della costruzione ma non aventi effetto retroattivo, o nel caso in cui non risultassero soggetti ad alcuna norma, viene pattuito un ulteriore scoperto del 10% da sommare allo scoperto e/o franchigia riportati nella scheda di polizza. assicurazione Edizione 21/07/2018 Sezione Incendio - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e quanto contenuto nei Fabbricati realizzati con tali elementi; ferme le precedenti esclusioni, la Società indennizzerà fino alla concorrenza del limite complessivo stabilito alla voce “Fragili” della scheda di polizza della presente Sezione. Sono esclusi i danni avvenuti prima delle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito. In caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, la garanzia opererà analogamente a quanto previsto al precedente capoverso.Pagina di
56) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta e fluidi in genere condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, la Società indennizzerà tali non risarcirà i danni fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito alla voce “Acqua condotta” della scheda di polizza causati: Agli effetti della presente Sezione. La estensione di garanzia la Società risarcirà inoltre risarcisce le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato, se assicurata la partita “Fabbricati”, fabbricato e di riparazione di impianti, se assicurata la partita “Macchinario”, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua o di altri fluidi condotti, anche in assenza di danni materiali e diretti alle cose assicurate. La Società rimborserà tali spese fino a concorrenza del limite di indennizzo stabilito alla voce “Spese di ricerca guasti da acqua condotta” della scheda di polizza della presente Sezioneacqua.
67) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da errori di manovra e di movimentazione, la Società indennizzerà, fino alla concorrenza dell’importo indicato nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, i danni materiali e diretti alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e di movimentazione di mezzi mobili non iscritti al P.R.A. all’interno dell’area di pertinenza aziendale.
7) Premesso che, relativamente ai danni materiali direttamente causati da fenomeni elettrici per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di Macchinario, la Società indennizzerà tali danni fino a concorrenza del limite di indennizzo e con l’applicazione della franchigia o dello scoperto stabiliti alla voce “Fenomeni elettrici” della scheda di polizza della presente Sezione. Condizioni di assicurazione Edizione 01.06.2017 Sezione Incendio - Pagina 13 di
8) Relativamente a Valori l’assicurazione si intende prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto”, ” fino a concorrenza del limite stabilito alla voce “Valori” della nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
9) Relativamente a Modelli e stampi e Stampi ed Archivi la garanzia è prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Primo Rischio Assoluto” e cioè senza l’applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza del limite stabilito alla voce “Modelli e stampi e Archivi” della nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. La Società indennizza il solo costo di rimpiazzo o di riparazione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità utilizzabilità, delle cose stesse, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
10) Relativamente a Supporti dati e Dati Dati, la garanzia è prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Primo Rischio Assoluto” e cioè senza l’applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza del limite stabilito alla voce “Supporti dati e Dati” della nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione. Relativamente ai Dati, la Società indennizza i costi documentati sostenuti per la ricostituzione dei dati stessi perduti a seguito di danno indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito i supporti dati assicurati che li contenevano. La determinazione dell’indennizzo è eseguita stimando i costi necessari e documentati sostenuti dall’Assicurato per la reimmissione dei dati perduti. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro 18 (diciotto) mesi dal sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo. In caso di sinistro, qualora non esistano in tutto o in parte le copie di sicurezza dei dati perduti si applica lo scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00; negli altri casi resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 250,00.%;
11) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempre che l’attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro; tale periodo si intende elevato a 96 ore nel caso di chiusura per festività.
12) Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale di Fabbricati e Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione, costruzione, montaggio.
13) Relativamente a Lastre la garanzia è operante esclusivamente per lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore del presente contratto.
a) da operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
b) da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate. Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente polizza, le scheggiature e le rigature.
14) Relativamente a tubazioni e cavi interrati qualora adeguatamente protetti con appositi manufatti, la copertura non potrà superare il limite di indennizzo pari al 30 % del valore del bene e comunque opererà nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione del rischio.
15) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da incendio, esplosione, scoppio, é condizione necessaria, per la piena efficacia della polizza, che il macchinario coperto da garanzia, venga sottoposto a manutenzione in base alle indicazioni tecniche dei fornitori o produttori riportate nei manuali di uso e manutenzione o documentazione equivalente. Tali interventi sono da effettuarsi con personale specializzato interno o esterno all’azienda. Nel caso in cui non fossero rispettate le sopra citate indicazioni di manutenzione, gli scoperti ed i minimi di franchigia si intendono raddoppiati ed il limite massimo di indennizzo si intende pari al 30 % del limite indicato nella scheda di polizza. Alla stipula del contratto assicurativo, se l’età media del macchinario oggetto della garanzia è superiore ai sette anni di vetustà, l’Assicurato deve dimostrare di aver provveduto all’accurata manutenzione programmata e documentata in base alle indicazioni tecniche dei fornitori o produttori riportate nei manuali di uso e manutenzione dei macchinari stessi.
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