DEPOSITO DELLE FIRME AUTORIZZATE E POTERI DI RAPPRESENTANZA. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con Sviluppo Artigiano sono depositate presso la sede centrale del Consorzio. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con Sviluppo Artigiano, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica o firma digitale). Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con Sviluppo Artigiano precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società. Sarà onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili a Sviluppo Artigiano sino a quando esso non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
DEPOSITO DELLE FIRME AUTORIZZATE E POTERI DI RAPPRESENTANZA. 1. Il Cliente e i soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la stessa, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo tra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).
2. Eventuali limiti alle facoltà accordate alle persone autorizzate, ai sensi del comma precedente, devono essere precisate pe riscritto dal cliente e dagli altri eventuali cointestatari.
3. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non siano trascorsi tre giorni lavorativi bancari dal ricevimento della stessa, ciò anche quando dette revoche, modifiche, rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul conto conferita successivamente non determina la revoca delle precedenti autorizzazioni.
4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati pe riscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata, in deroga all’articolo 1726 c.c., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al terzo comma del presente articolo. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari. Se il potere di rappresentanza è conferito a più persone, le medesime, in mancanza di specifiche indicazioni, possono operare con firme disgiunte.
5. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
DEPOSITO DELLE FIRME AUTORIZZATE E POTERI DI RAPPRESENTANZA. Il Cliente e i soggetti sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con Artfidi Lombardia, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica o firma digitale). Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con Xxxxxxx Lombardia precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società. Sarà onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili a Artfidi Lombardia sino a quando esso non ne abbia avuto notizia legalmente certa.