Modifiche e rinunce. Gli Agenti (Autorizzati), i dipendenti o i rappresentanti del Vettore non hanno alcun potere di modificare, limitare o rinunciare alle disposizioni di cui alle presenti Condizioni di Trasporto.
Modifiche e rinunce. (A) Ogni modifica relativa a qualsiasi disposizione di cui al Contratto e/o agli altri Documenti Finanziari dovrà essere effettuata per iscritto, pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche non reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione dei patti che li prevedono.
(B) Le modifiche al Contratto e/o agli altri Documenti Finanziari saranno efficaci per tutte le Parti laddove formalizzate tra il Beneficiario e la Parte Finanziatrice.
Modifiche e rinunce. 8.1 Qualsiasi modifica del presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.
8.2 Qualsiasi rinuncia a diritti sanciti dal presente contratto non sarà valida ed efficace ove non risulti da atto scritto sottoscritto dalla Parte nei cui confronti la rinuncia venga invocata.
Modifiche e rinunce. Nessuna modifica del presente Patto, ovvero nessuna rinuncia allo stesso, sarà considerata valida a meno che non sia concordata e sottoscritta da ciascuna delle Parti per iscritto, e, a seconda dei casi, debitamente autenticata con atto notarile. Il mancato o ritardato esercizio da parte di una qualunque Parte di qualunque diritto o azione di cui al presente Patto non opererà come una rinuncia agli stessi, né una rinuncia a qualunque altro diritto o azione, e nessun esercizio individuale o parziale di alcuno di tali diritti o azioni precluderà qualunque altro o ulteriore esercizio degli stessi.
Modifiche e rinunce. Eventuali variazioni, modifiche o rinunce di qualunque previsione del presente Contratto saranno valide e vincolanti esclusivamente se approvate per iscritto dalla Parte nei cui confronti tale variazione, modifica o rinuncia viene invocata. L'eventuale rinuncia ad avvalersi di una o più previsioni del presente Contratto ad opera di una Parte avrà effetto limitato al fatto e alla circostanza specifica per cui tale previsione trova applicazione e non avrà mai portata generale.
Modifiche e rinunce. (A) Ogni modifica relativa a qualsiasi disposizione di cui al Contratto e/o agli altri Documenti Finanziari dovrà essere effettuata per iscritto, pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche non reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione dei patti che li prevedono.
(B) Salvo quanto previsto al successivo articolo 19.3 (Unanimità delle Parti Finanziatrici):
(1) le disposizioni dei Documenti Finanziari possono essere modificate con il consenso del Beneficiario e della Maggioranza delle Parti Finanziatrici e i diritti spettanti alle Parti Finanziatrici in base ad essi possono essere rinunciati con il consenso della Maggioranza delle Parti Finanziatrici; e (2) l’Agente potrà eseguire, in nome e per conto di ciascuna Parte Finanziatrice, le modifiche o le rinunce consentite ai sensi del presente articolo.
(C) L’Agente dovrà immediatamente comunicare alle altre Parti ogni modifica o rinuncia da essa eseguita ai sensi del paragrafo (C) del presente articolo 19.2(Modifiche e rinunce). Tale modifica o rinuncia sarà vincolante per tutte le Parti del presente Contratto.
(D) Fatto salvo quanto previsto dai precedenti paragrafi del presente articolo:
(1) ogni rinuncia relativa ai diritti e/o obblighi spettanti ovvero a carico esclusivamente di una singola Parte Finanziatrice potrà essere eseguita solo con il preventivo consenso scritto di tale Parte Finanziatrice; e (2) ogni rinuncia relativa ai diritti e/o obblighi spettanti ovvero a carico esclusivamente dell’Agente potrà essere eseguita solo con il preventivo consenso scritto dell’Agente.
Modifiche e rinunce. Timbro e Firma ______ _ _ _ _ _ _ _ _ Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente contratto od a sue clausole non sarà valida e vincolante per le parti ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le parti. Nessuna rinuncia concernente una clausola od un diritto derivante dal presente contratto deve considerarsi una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell’ambito di tale rinuncia. Nessuna rinuncia operata da una parte ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del presente contratto deve considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.
Modifiche e rinunce. Fatto salvo quanto indicato nel presente Articolo 10.55 il presente Contratto non potrà essere modificato, integrato, sospeso, superato o altrimenti emendato se non per iscritto ed identificando espressamente le modifiche apportate, e con la sottoscrizione di un rappresentante autorizzato di ciascuna delle parti; in ogni caso, comunque, ciascuna parte riconosce e accetta che, ogni volta che nel presente Contratto si ammette la possibilità di concordare termini specifici, nonché derogare "consensualmente" al presente Contratto, le parti possano addivenire a tale accordo con mezzi commercialmente ragionevoli. Per essere efficaci, le rinunce ai sensi del presente Contratto devono avvenire per iscritto, identificare espressamente i diritti oggetto di rinuncia ed essere sottoscritte da un rappresentante autorizzato di ciascuna persona o persona giuridica che ne sarà vincolata. La rinuncia a far valere una violazione o un'inadempienza non costituirà una rinuncia a far valere un’inadempienza diversa o successiva, salvo ciò sia espressamente previsto in tale strumento di rinuncia. Senza limitazione alcuna a quanto stabilito in generale in precedenza, non si riterrà che una parte abbia modificato un termine o rinunciato a un diritto o rimedio di cui al presente Contratto per il fatto di non aver fatto valere i termini del presente Contratto o per non aver esercitato, in una o più occasioni, un diritto previsto nel presente Contratto.
Modifiche e rinunce. Qualsiasi termine e condizione di cui all‟Accordo Quadro potrà essere modificato o essere oggetto di rinuncia mediante accordo scritto tra il Comune e la Banca, salvo per eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale (i.e. che non incidano sulle finalità del Programma concordate tra le Parti e/o sui diritti e gli interessi della Banca) da apportarsi ai bandi del Programma di cui all‟Allegato A (Bando Progetti) e all‟Allegato B (Bando Spese Inderogabili) del presente Accordo Quadro, che potranno essere adottate dal Comune su proposta del Comitato Tecnico, secondo quanto previsto all‟Allegato D (Regole di funzionamento del Comitato Tecnico).
Modifiche e rinunce. Le previsioni contenute nel Contratto di Finanziamento non potranno essere oggetto di modifica o di rinuncia senza l’espresso consenso della Società e del Richiedente. Tale modifica o rinuncia avrà effetto vero per tutte le parti. La Società avrà la facoltà, in nome e per conto di tutte le Parti Finanziatrici, di procedere a ogni modifica o rinuncia ai sensi del presente Articolo.