Common use of Destinatari dei motivi di esclusione Clause in Contracts

Destinatari dei motivi di esclusione. (articolo 80, comma 3, del Codice) (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE) L’esclusione per i motivi di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, come riportati rispettivamente ai punti 6.1 e 6.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi, con riferimento agli Operatori economici coinvolti, nei confronti: a) di una o più d’una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica: 1) in caso di imprenditore individuale: il titolare; 2) in caso di società di persone: tutti i soci; 3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari; 4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili): --- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato); --- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati); --- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico); --- i membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001; --- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’Operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico (es. Direttori generali); 5) limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro: il socio unico (persona fisica), il socio maggioritario inteso come socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) e ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento); qualora il socio maggioritario sia a sua volta una società, sono destinatari dei motivi di esclusione i rappresentanti legali della predetta società; 6) gli institori e i procuratori generali se dotati di poteri adeguati al contratto da affidare; 7) i direttori tecnici: --- delle imprese, previsti dall’articolo 87, comma 4, del Regolamento generale; --- delle società di ingegneria, previsti dall’articolo 3 del d.m. n. 263 del 2016; b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di indizione della gara; in tal caso l’esclusione è disposta se l’Operatore economico non dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; c) del Progettista di cui al punto 1.2.3, lettere a) e b), nei limiti e alle condizioni di cui al punto 6.6.

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Samples: Disciplinary Regulations for Tender

Destinatari dei motivi di esclusione. (articolo 80, comma 3, del Codice) (condizioni dichiarate alla Parte IIIII, sezione BD, primo riquadro, del DGUE) L’esclusione per i motivi di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, come riportati rispettivamente ai punti 6.1 e 6.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi, con riferimento agli Operatori economici coinvolti, nei confronti:) a) di una o più d’una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica: 1) in caso di imprenditore individuale: il titolare; 2) in caso di società di persone: tutti i soci; 3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari; 4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili): --- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato); --- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati); --- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico); --- i membri componenti dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2001; --- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’Operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo determinarne o a influenzare influenzarne le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico (es. Direttori generali)indirizzi, quali procuratori e institori i cui poteri prevedano la rappresentanza legale dell’Operatore economico, adeguata alla partecipazione alla gara e alla stipula del contratto; 5) limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro: --- il socio unico (persona fisica), o il socio maggioritario inteso come socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) e ambedue ); --- entrambi i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento); --- qualora il socio unico o il socio maggioritario sia a sua volta una società, sono destinatari dei motivi il socio unico o il socio maggioritario di esclusione i rappresentanti legali della predetta societàquest’ultima (cosiddetto «socio sovrano» come definito da Consiglio di Stato, Sez. V, 27 novembre 2020, n. 7471); 6) gli institori e i procuratori generali se dotati di poteri adeguati al contratto da affidare; 7) i direttori tecnici: --- delle imprese, previsti dall’articolo tecnici di cui all’articolo 87, comma 4, del Regolamento generale; --- delle società generale e di ingegneria, previsti dall’articolo 3 cui all’articolo 13 del d.m. n. 263 154 del 20162017; b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate cessata dalla carica nell’anno antecedente la data di indizione della gara; in tal caso l’esclusione è disposta se l’Operatore economico non dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; c) del Progettista ; per soggetti cessati dalla carica si intendono anche i soggetti di cui al punto 1.2.3, lettere alla lettera a) e b)che nell’anno antecedente la data di indizione della gara hanno rivestito la carica presso un Operatore economico cedente o affittante l’azienda o il ramo d’azienda all’Operatore economico dichiarante, nei limiti e alle condizioni o confluito in quest’ultimo in seguito a fusione, acquisizione o trasformazione, se i relativi negozi giuridici sono stati stipulati nell’anno antecedente la data di cui al punto 6.6indizione della gara.

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Samples: Disciplinary Regulations for Tender

Destinatari dei motivi di esclusione. (articolo 80, comma 3, del Codice) (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE) L’esclusione per i motivi di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, come riportati rispettivamente ai punti 6.1 e 6.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi, con riferimento agli Operatori economici coinvolti, nei confronti:) a) di una o più d’una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica: 1) in caso di imprenditore individuale: il titolare; 2) in caso di società di persone: tutti i soci; 3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari; 4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili): --- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato); --- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati); --- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico); --- i membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001; --- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’Operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico (es. Direttori generali); 5) limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro: il socio unico (persona fisica), il socio maggioritario inteso come socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) e ), ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento); qualora il socio maggioritario sia a sua volta una società, sono destinatari dei motivi di esclusione i rappresentanti legali della predetta società; 6) gli institori e i procuratori generali se dotati di poteri adeguati al contratto da affidare; 7) i direttori tecnici: --- delle imprese, previsti dall’articolo 87, comma 4, del Regolamento generale; --- delle società tecnici di ingegneria, previsti dall’articolo cui all’articolo 3 del d.m. decreto ministeriale n. 263 del 2016; b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di indizione della gara; in tal caso l’esclusione è disposta se l’Operatore economico non dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;. c) del Progettista 1. Se l’Operatore economico omette l’indicazione di uno o più d’uno dei soggetti di cui al punto 1.2.3, lettere alla lettera a) e b), nei limiti risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione è ammissibile e alle suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall’articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione è considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento. 2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell’anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell’Operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti). 3. In caso di presenza di soggetti cessati incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2, del Codice dei contratti (come riportati ai punti 6.1 e 6.2), non si procede all’esclusione se l’Operatore economico dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, di aver assunto adempimenti, misure e comportamenti adeguati che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al punto 6.6soggetto cessato, riportando le pertinenti indicazioni di “self cleaning” nel DGUE o allegando a questo+ la pertinente dimostrazione. 4. L’esclusione è disposta se i motivi ostativi di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, che nell’anno antecedente la data di indizione della gara hanno operato presso l’Operatore economico: --- cedente, incorporata o fusa in caso di acquisizione, trasformazione o fusione per incorporazione di azienda o di ramo d’azienda, salvo che l’operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza dei soggetti della precedente gestione sull’operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra cedente e cessionario; --- affittante o locatrice in caso di affitto di azienda o ramo d’azienda. 5. Se una persona fisica ricopre più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.

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Samples: Disciplina Di Gara

Destinatari dei motivi di esclusione. (articolo 80, comma 3, del Codice) (condizioni dichiarate alla Parte III motivi di esclusone di cui al presente Capo 4 si applicano a tutti gli Operatori economici, sezione B, del DGUE) qualunque sia la loro forma di partecipazione. L’esclusione per i motivi di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, come riportati rispettivamente ai punti 6.1 4.2.1 e 6.2 4.3.1 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi, con riferimento agli Operatori economici coinvolti, emessi nei confronti: a) di una o più d’una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica: 1) in caso di imprenditore professionista individuale: il titolare; 2) in caso di associazione professionale o si società di persone: tutti i soci; 3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari; 4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili): --- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato); --- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati); --- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico); --- i membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001; --- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’Operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico (es. Direttori generali); 5) limitatamente alle società di capitali con un numero meno di soci pari o inferiore a quattroquattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio maggioritario inteso come socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) e per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento); qualora il socio maggioritario sia a sua volta una società, sono destinatari dei motivi di esclusione i rappresentanti legali della predetta società; 6) gli institori e i procuratori generali se dotati di poteri adeguati al contratto da affidaregenerali; 7) i direttori tecnici: --- delle imprese, previsti dall’articolo 87, comma 4, del Regolamento generale; --- delle società tecnici di ingegneria, previsti dall’articolo cui all’articolo 3 del d.m. n. 263 del 2016; b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di indizione della gara; in tal caso cui ai punti 4.2.1 e 4.3.1 Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l’esclusione è disposta se qualora l’Operatore economico non dimostra dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;. c) del Progettista 1. Qualora l’Operatore economico ometta l’indicazione di uno o più d’uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall’articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento. 2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell’anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al punto 1.2.3rilascio della dichiarazione in proprio, lettere a) è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell’Operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti). 3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), nei limiti e alle condizioni incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 4.2.1 e 4.3.1), non si procede all’esclusione se l’Offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l’impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al punto 6.6soggetto cessato. A tale scopo l’Offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di “self cleaning” nel DGUE o allegare a quest’ultimo la pertinente dimostrazione. 4. Nel caso l’Operatore economico nell’anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d’azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, che hanno operato nell’ultimo anno presso l’Operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l’operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull’operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario. 5. Nel caso l’Operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d’azienda, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2, del Codice dei contratti ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, dello stesso Xxxxxx, dell’azienda affittante o locatrice. 6. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta. 7. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l’Operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata (self cleaning).

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Di Ingegneria E Architettura