ASST GARDA
ASST GARDA
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
00000 Xxxxxxxxx xxx Xxxxx (XX)
DISCIPLINARE DI GARA (Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta) Progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo | |
procedura: aperta ex art. 59, comma 1-bis e art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 | |
criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 | |
APPALTO RELATIVO AI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (S.I.A.) PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI (APPALTO CONGIUNTO) RELATIVI ALLA RIEDIFICAZIONE DEL P.O.T. LONATO – (DGR XI/1725 10.6.2019 E DGR XI/2468 18.11.2019) | |
CUP: D83D19000500002 | CIG: 9591044BE1 |
6
Art. 1. Individuazione dell’appalto 6
Art. 2. Stazione appaltante e Responsabile unico del procedimento (nel seguito semplicemente
Art. 3. Profilo di committente 6
Art. 4. Termini per lo svolgimento della procedura 6
Art. 5. Contenuti del Presente Documento 7
Art. 6. Definizioni e abbreviazioni utilizzate 7
1. CAPO 1. PIATTAFORMA TELEMATICA
10
1.1. Piattaforma telematica di negoziazione 10
1.2. Identificazione e accesso alla Piattaforma telematica 11
1.3. Utilizzo della Piattaforma 11
1.3.1. Presentazione dell’offerta 11
1.3.2. Raccomandazioni sull’utilizzo della Piattaforma 12
2. CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
13
2.1.1. Atti amministrativi propedeutici 13
2.1.2. Documentazione a base di gara 13
2.1.3. Documentazione parte integrante e sostanziale del Disciplinare di gara 14
2.1.4. Clausole di prevalenza 14
2.2. Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni 14
2.2.1. Chiarimenti e richieste di informazioni 14
2.2.2. Comunicazioni e domicilio digitale 15
2.2.3. Modalità di comunicazione 15
3. CAPO 3. OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI
16
3.1. Importi a base di gara 16
3.2. Regime giuridico dei lavori 17
3.3. Mancata suddivisione in lotti 18
19
1/81
19
5.1. Operatori economici che possono presentare offerta 19
5.2. Particolari fattispecie di Offerenti 19
5.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici 19
5.2.4. Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione 21
5.3. Divieto di partecipazione plurima 21
6. CAPO 6. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE
21
6.1. Motivi di esclusione di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice) 21
6.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice) 22
6.3. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice) 22
6.4. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria 23
6.4.1. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice) 23
6.4.2. Ulteriori motivi di esclusione (art. 80, comma 5, lettere a), b), da c) a c-quater), d), e), del
6.5. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale 24
6.5.1. Motivi riconducibili all’articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice 24
6.5.2. Motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata 24
6.5.3. Ulteriori motivi di esclusione per adempimenti obbligatori 25
7. CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
25
7.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice) 25
7.2. Capacità economico e finanziaria 26
7.2.1. Copertura assicurativa per Operatori economici che eseguono la progettazione 26
7.3. Capacità tecnica e professionale 27
7.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE 32
7.4.5. Disposizioni specifiche per le Forme aggregate di tipo verticale o misto 34
7.4.6. Operatori economici cooptati 34
7.4.7. Modiche soggettive alle Forme aggregate 35
7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e i consorzi stabili 35
36
8.1. Prescrizioni per il ricorso all’avvalimento 36
8.1.1. Oggetto dell’avvalimento 36
8.1.2. Limiti e condizioni particolari per l’avvalimento 36
8.1.3. Sostituzione dell’Operatore economico ausiliario 37
8.2. Contratto di avvalimento 37
8.2.1. Obblighi connessi al contratto di avvalimento 37
8.2.2. Avvalimento infragruppo 38
38
9.1. Subappalto facoltativo 38
9.2. Subappalto qualificante (subappalto obbligatorio ai fini della qualificazione) 39
10. CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA
39
40
11.1.1.Condizioni per la presa visione dei luoghi 40
11.1.2.Modalità di presa visione dei luoghi 40
11.2. Presa visione della documentazione tecnica 42
11.3. Dichiarazione di responsabilità 42
12.CAPO 12. ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE COMPETENZE DI ANAC 42
12.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC 42
12.2. Sistema FVOE e PASSOE degli Operatori economici 43
13. CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONI
43
13.1. Presentazione dell’Offerta 43
13.1.1.Condizioni di presentazione 43
13.1.2.Sostituzione e conferma dell’Offerta 44
13.1.2.Presentazione dell’Offerta in Forma aggregata 44
13.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa 44
14. CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
45
14.1. Disciplina del soccorso istruttorio 45
14.1.1.Casi di ricorso al soccorso istruttorio 45
14.1.2.Condizioni di ricorso al soccorso istruttorio 46
14.1.3 Modalità del soccorso istruttorio 46
14.2. Soccorso istruttorio informale 47
15. CAPO 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta «A»)
47
15.1. Contenuto della Documentazione amministrativa 47
15.1.1.Domanda di partecipazione 47
15.1.2.Documentazione richiesta 47
15.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 48
15.2.1.Validità e formalità delle dichiarazioni 48
15.2.2.Xxxxxxxx che devono presentare e sottoscrivere il DGUE 48
15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 49
15.3.1.Atti formati in origine da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio 49
15.3.2.Atti formati in origine da privati 50
16.CAPO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL’OFFERTA TECNICA (busta
«B»)
50
16.1. Contenuto di merito e oggetto dell’offerta tecnica 50
16.1.1.Elemento 1: Qualità tecnico-architettonica e prestazionale 51
16.1.2.Elemento 2: Miglioramento ciclo acque 51
16.1.3.Elemento 3: Miglioramento area esterna 51
16.1.4.Elemento 4: Cantiere 52
16.1.5.Computo metrico estimativo, Cronoprogramma 52
16.2. Formalità e condizioni dell’Offerta tecnica 53
16.2.1.Formalità dell’Offerta tecnica 53
16.2.2.Condizioni alle quali è soggetta l’Offerta tecnica 53
CAPO 17. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL’OFFERTA ECONOMICA (Busta
54
18. CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
55
18.1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 55
18.1.1.Elemento 1: Qualità tecnico-architettonica e prestazionale 56
18.1.2.Elemento 2: Miglioramento ciclo acque 56
18.1.3.Elemento 3: Miglioramento area esterna 57
18.1.4.Elemento 4: Cantiere 57
18.1.5.Principi generali e condizioni a presidio della valutazione dell’Offerta Tecnica 57
18.2. Attribuzione dei punteggi agli elementi dell’Offerta tecnica 58
18.2.1.Valutazione dell’Offerta tecnica 58
18.2.2.Punteggio complessivo dell’Offerta Tecnica 59
18.3. Attribuzione dei punteggi agli elementi dell’Offerta economica 60
18.3.1.Attribuzione dei punteggi all’Offerta di prezzo (peso 25) 60
18.3.2.Attribuzione dei punteggi all’Offerta di tempo (peso 5) 60
18.4. Valutazione e attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria 60
19. CAPO 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
61
20. CAPO 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
61
20.1. Disciplina generale delle sedute di gara 61
20.2. Individuazione degli Offerenti 62
21. CAPO 21. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
62
21.1. Esame della documentazione amministrativa ed esclusioni 62
21.2. Disposizioni di chiusura in materia di esclusioni 63
CAPO 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE64
22.1. Gestione delle Offerte tecniche 64
22.1.1.Apertura delle Offerte tecniche 64
22.1.2.Esame di merito delle Offerte tecniche 64
22.1.3.Conclusione dell’esame delle Offerte tecniche 65
22.2. Gestione delle Offerte economiche 65
22.2.1.Apertura delle Offerte economiche 65
22.2.2.Cause di esclusione in fase di esame dell’Offerta Economica 65
22.2.3.Valutazione dell’Offerta economica e graduatoria 66
22.3. Offerte anomale o anormalmente basse 66
23. CAPO 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
66
23.1. Disciplina della verifica 66
23.2. Contenuto delle giustificazioni 67
23.2.1.Forma delle giustificazioni 67
23.2.3.Conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni 69
24. CAPO 24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
69
24.1.1.Adempimenti preliminari e gestione della proposta di aggiudicazione 69
24.1.2.Provvedimento di aggiudicazione 70
24.1.3.Spese di pubblicazione 70
24.1.4.Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione 71
24.2. Stipula del contratto 71
24.2.1.Condizioni per la stipula del contratto 71
24.2.2.Obblighi dell’aggiudicatario e adempimenti per la stipula del contratto 71
24.2.3.Assicurazione professionale 72
74
25.1. Tracciabilità dei flussi finanziari 74
25.1.1.Obblighi di comunicazione ai fini della tracciabilità 74
25.1.2.Controlli ai fini della tracciabilità 74
25.2. Xxxxxx etico e Patto di integrità 74
25.3.1.Modalità di accesso agli atti del procedimento 75
25.3.2.Assunzione di responsabilità e autorizzazione all’accesso 75
25.3.3.Limitazioni all’accesso agli atti del procedimento 75
25.4. Definizione delle controversie 76
25.4.1.Controversie in materia di scelta del contraente 76
25.4.2.Controversie in materia contrattuale 76
25.5. Trattamento dei dati personali 77
25.5.1.Finalità del trattamento 77
25.5.2.Base giuridica e natura del conferimento 77
25.5.3.Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 78
25.5.4.Diritti dell’interessato 78
25.5.5.Consenso al trattamento dei dati personali 79
25.7. Disposizioni di chiusura 80
--- DGUE (documento di gara unico europeo) di cui al punto 15.2, uno per l’operatore economico
che esegue la costruzione ed uno per l’operatore economico che esegue la progettazione 81
--- Schema presentazione offerta di cui al Capo 17 81
Si raccomanda agli operatori economici di evitare l’utilizzo di DGUE nella modalità digitale disponibile su una piattaforma telematica, oppure già precompilato ed utilizzato per altre procedure di gara, oppure secondo il modello di cui all’allegato 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 15 gennaio 2016 oppure allegato della Circolare ministeriale n. 3 del 18 luglio 2016; in quanto gli stessi modelli sono largamente incompleti e non prevedono diversi motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana né prevedono informazioni essenziali, adempimenti e requisiti che la normativa italiana impone come indispensabili; il tutto al fine di evitare alla Stazione appaltante l’attivazione di sub-procedimenti di soccorso istruttorio con aggravi e rischi per l’Offerente nonché, nei casi più gravi, con l’esclusione dello stesso Offerente.
PREMESSE
Art. 1. Individuazione dell’appalto
1. Con delibera a contrattare n. 24 in data 12.01.2023, assunta dal Direttore Generale di questa ASST ai sensi dell’articolo 32, comma 1, del Codice dei contratti, questa Stazione appaltante intende affidare i lavori individuati alla lettera a), mediante scelta del contraente con le modalità e le condizioni previste dal Presente Documento.
2. L’appalto è individuato come segue:
a) denominazione univoca dell’intervento conferita dalla Stazione appaltante: APPALTO RELATIVO AI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (S.I.A.) PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI (APPALTO CONGIUNTO) RELATIVI ALLA RIEDIFICAZIONE DEL P.O.T. LONATO – (DGR XI/1725 10.6.2019 E DGR XI/2468 18.11.2019);
b) la scelta del contraente avviene:
--- mediante la procedura aperta ex art. 59, comma 1-bis e art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
--- con il criterio di affidamento secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
c) sono stati adottati i seguenti riferimenti:
--- CIG: 9591044BE1
--- CUP: D83D19000500002
--- Luogo di esecuzione: Comune di Lonato del Garda (BS); Codice dei contratti NUTS: ITC47;
--- Codici CPV: 45215140-0 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere
3. L’appalto, ai sensi dell’articolo 34 del Codice dei contratti, è affidato in conformità alle specifiche tecniche e ai criteri ambientali minimi approvati con il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 11 ottobre 2017: «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» (in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017).
Art. 2. Stazione appaltante e Responsabile unico del procedimento (nel seguito semplicemente «RUP»)
1. Sono altresì individuai i seguenti riferimenti:
a) Stazione appaltante: ASST Garda, località Montecroce, 25015, Desenzano del Garda (BS)
b) Identificativi fiscali:
--- Codice fiscale e partita IVA 03775660982
--- Codice univoco ufficio (registrato all’IPA per la fatturazione elettronica): UF6Q6T
c) URL: xxxxx://xxx.xxxx-xxxxx.xx/
d) e-mail (ordinaria): xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxx.xx
e) domicilio digitale (PEC): xxxxxxxxxx@xxx.xxxx-xxxxx.xx
f) RUP: xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
2. Per qualsiasi chiarimento rivolgersi all’apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma telematica ai sensi del punto 2.2.
Art. 3. Profilo di committente
1. Il «Profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del Codice dei contratti è il seguente: xxxxx://xxx.xxxx-xxxxx.xx
Art. 4. Termini per lo svolgimento della procedura
1. Nel presente procedimento di gara:
a) il termine ultimo per la presentazione delle offerte è alle ore 10:00 di mercoledì 15/03/2023;
b) la prima seduta pubblica di gara è convocata alle ore 10:30 di mercoledì 29/03/2023;
c) il termine di cui alla lettera a) è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; in ogni caso il ritardo è a rischio esclusivo dell’Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell’eventuale ritardo o del mancato recapito dell’offerta;
2. L’Offerta è irrevocabile e l’Offerente è vincolato alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo di cui al comma 1, lettera a); nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte:
a) le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante può chiedere agli Offerenti di confermare la validità dell’Offerta sino alla data indicata nella richiesta e comunque per un tempo non superiore ad altri 180 (centottanta) giorni, rinnovando per lo stesso periodo, l’efficacia della garanzia provvisoria di cui al Capo 9;
b) il mancato riscontro positivo alla richiesta di cui alla lettera a) è considerato a tutti gli effetti come rinuncia dell’Offerente alla partecipazione alla gara e la relativa Offerta è archiviata;
3. Tutti i termini, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971 ed è sempre fatto salvo il loro differimento ad altra data, reso pubblico con le modalità di cui al punto 2.2.
Art. 5. Contenuti del Presente Documento
1. Il Presente Documento, anche ove così citato semplicemente, costituisce parte integrante, sostanziale e inscindibile del bando di gara; ogni riferimento al bando di gara si intende esteso al Presente Documento; nel Presente Documento:
a) sono riportate le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli Offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte;
b) ogni riferimento e contenuto di un Capo, paragrafo o punto, contrassegnato da uno, due o tre caratteri, si intende esteso a tutte le parti subalterne individuate rispettivamente con più caratteri dei quali rispettivamente il primo o i primi due o i primi tre, sono in comuni con il Capo, il paragrafo immediatamente precedente e che lo contiene;
c) ogni riferimento o rinvio a un Capo, paragrafo o punto, senza ulteriori specificazioni o non seguito da una disposizione normativa specifica, si intende riferito al presente Documento di gara,
d) anche con riferimento alle Premesse, sono assunte le definizioni di cui all’articolo 6.
2. Tutte le norme legislative e i regolamenti citati si intendono nel testo comprensivo di successive modifiche e integrazioni, come vigente alla data di pubblicazione del bando di gara, secondo il principio tempus regit actum.
3. In deroga al comma 2, qualora le medesime norme o norme imperative sopravvenute fossero imposte come retroattive, si devono intendere nel testo vigente al momento del verificarsi dell’evento al quale devono essere obbligatoriamente applicate.
Art. 6. Definizioni e abbreviazioni utilizzate
1. Le norme elencate si intendono nel testo vigente comprensivo di successive modifiche e integrazioni:
a) «Codice dei contratti»: il Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando di gara, come derogato dagli articoli da 2 a 9 della legge n. 120 del 2020, di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020 e dagli articoli 49, 51 e 52 della legge n. 108 del 2021, di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021;
b) «Regolamento generale»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all’articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice dei contratti;
c) «Regolamento sull’esecuzione»: il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;
d) «decreto n. 81 del 2008»: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) «d.m. n. 248 del 2016»: il decreto del ministero delle infrastrutture 10 novembre 2016, n. 248, con l’individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti;
2. Definizioni specifiche relative ai lavori:
a) «Categoria»: la categoria individuata dall’Allegato «A» del Regolamento generale, quest’ultimo solo in quanto compatibile con l’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014 e con l’allegato «A» al d.m. n. 248 del 2016;
b) «Classifica»: la classifica di cui all’articolo 61, comma 4, del Regolamento generale;
c) «Qualificazione obbligatoria»: le categorie rientranti in una o più d’una delle seguenti condizioni:
c.1) «Qualificazione obbligatoria con divieto di avvalimento»: le categorie di cui al d.m. n. 248 del 2016, contraddistinte dalla sigla OG11 e dalle sigle OS4, OS11, XX00-X, XX00-X, XX00, XX00, OS18-A, OS18-B, OS21, OS30 e OS32, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’appalto a prescindere dal loro importo in valore assoluto;
c.2) «Qualificazione obbligatoria ordinaria»: le categorie:
--- di cui al punto sub. c.1), di importo superiore a 150.000 euro ma non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’appalto;
--- contraddistinte dall’acronimo «OG» e dalle sigle XX0, XX0, XX0, OS10, OS20-A, OS20-B, OS24, OS28, OS33, OS34, e OS35, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’appalto oppure di importo superiore a 150.000 euro;
c.3) «Qualificazione obbligatoria semplificata» le categorie elencate al punto sub. c.2) di importo non superiore a 150.000 per le quali l’attestazione SOA può essere sostituita dalla qualificazione semplificata ai sensi dell’articolo 90, comma 1, del Regolamento generale;
c.4) «Qualificazione obbligatoria tutelata»: le categorie contraddistinte dalle sigle OG2, OS2-A, OS2-B e OS25, di qualunque importo;
c.5) «Qualificazione obbligatoria tutelata semplificata» le categorie di cui al punto sub. c.4) di importo non superiore a 150.000 per le quali l’attestazione SOA può essere sostituita dalla qualificazione semplificata ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del d.m. n. 154 del 2017.
3. Definizioni specifiche relative al procedimento:
a) «Data di indizione della gara»: agli effetti giuridici è costituita dalla data di pubblicazione del bando di gara;
b) «Motivi di esclusione»: uno o più d’uno dei motivi ostativi alla partecipazione definiti dall’articolo 80 del Codice dei contratti, o previsti da altre norme imperative oppure previsti esplicitamente dal presente Documento, nei limiti di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti;
c) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del Codice dei contratti e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, compreso il relativo Allegato, descritto al punto 14.2 e il cui modello adattato e integrato in relazione alla presente gara, è allegato del presente Documento di gara; è relativo a ciascun Operatore economico in qualunque modo coinvolto nella gara e se correttamente redatto e presentato costituisce anche domanda di partecipazione e può essere sostitutivo di questa;
d) «Plico» oppure «Offerta» (ove citata senza altre specificazioni): convenzionalmente il complesso della documentazione amministrativa e della documentazione di Offerta, caricato sulla Piattaforma, composto dalle seguenti Buste telematiche:
--- «Busta Amministrativa» o «Busta A» o «Busta della Documentazione amministrativa», la busta con l’intera documentazione richiesta per la partecipazione, costituita dalla documentazione amministrativa di cui al Capo 15
--- «Busta Tecnica» o «Busta B» o «Busta dell’Offerta tecnica», la busta contenente l’offerta tecnica di cui al Capo 16; con la definizione di «Offerta tecnica» si intende, a tutti gli effetti, l’Offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in fase di aggiudicazione, eventualmente precisata, dettagliata o in altro modo modificata in fase di approvazione da parte della Stazione appaltante. L’Offerta tecnica è parte integrante del contratto e la sua attuazione contrattuale non comporta oneri per la Stazione appaltante rispetto a quanto determinato in fase di aggiudicazione;
--- «Busta Economica» o «Busta C» o «Busta dell’Offerta economica», la busta contenente la dichiarazione di Offerta economica costituita dall’Offerta di prezzo di cui al Capo 17;
e) «Operatore economico»: una persona fisica o un’entità giuridica, tra quelle di cui al Capo 4, che opera in piena autonomia professionale, quale autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e, qualora imposto dalla legislazione fiscale, titolare di propria partita IVA, in qualunque modo coinvolto nel presente procedimento, quale:
--- operatore economico che opera individualmente o in forma societaria, autonomamente o come componente di una Forma aggregata, consorzio o consorziato;
--- ausiliario, cedente o affittante l’azienda o il ramo d’azienda ad altro Operatore economico nell’anno antecedente la data di indizione della gara;
f) «Offerente»: un Operatore economico di cui alla lettera d), che presenta offerta autonomamente, o più Operatori economici in una Forma aggregata di cui alla lettera f) che partecipano unitariamente presentando unitariamente un’unica offerta;
g) «Forma aggregata»: gli Operatori economici riuniti, quali i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari (cosiddetti consorzi occasionali) di cui rispettivamente all’articolo 46, comma 2, lettera d) e lettera e), del Codice dei contratti, sia già perfezionati (ovvero già costituiti con atto notarile di mandato con rappresentanza) che non ancora perfezionati (con impegno a costituirsi formalmente dopo l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 48, commi 8 e 12, del Codice dei contratti).
h) «Progettista» o «Progettisti» si intendono i soggetti di cui all’articolo 46 del Codice dei contratti, competenti e titolari dell’attività di progettazione esecutiva, con le responsabilità limitate a tale attività e ai relativi risultati, previste dall’articolo 59, comma 1-bis, secondo periodo, del Codice dei contratti con una delle seguenti modalità:
h.1) indicato e individuato dall’Offerente nella documentazione di gara, cosiddetto «ausiliario atipico» estraneo all’Offerente (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 luglio 2020, n. 13);
h.2) mandante in raggruppamento temporaneo eterogeneo con l’Offerente che partecipa per l’esecuzione dei lavori e, in tal caso, il Progettista assume anch’esso la qualifica di Offerente;
h.3) staff tecnico dell’Offerente che concorre per l’esecuzione dei lavori qualificato per la progettazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 7, se in possesso dei requisiti richiesti al Progettista; in assenza dei requisiti in capo allo staff tecnico, l’Offerente deve ricorrere al Progettista di cui alle precedenti lettere h.1) e h.2).
i) «ID Opere» si intende l’identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata del
d.m. 17 giugno 2016;
l) «Grado di complessità» si intende il coefficiente «G» riportato nella tavola Z-1 allegata del d.m. 17 giugno 2016 in corrispondenza del relativo «ID Opere»;
m) «Rapporto diretto»: il rapporto giuridico intercorrente tra l’Operatore economico e i singoli professionisti che ne costituiscono la struttura mediante immedesimazione organica, titolarità dello studio individuale o contitolarità dell’associazione professionale, socio professionista attivo di società tra professionisti o di società di ingegneria, nonché rapporto di dipendenza con l’Operatore economico mediante rapporto di lavoro subordinato o riconducibile agli articoli 2049 e 2094 del codice civile;
n) «Consulente o Collaboratore»: professionista di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, purché con un rapporto stabile con l’Operatore economico costituito da
contratto almeno su base annua, iscritto al relativo Ordine o Albo professionale (ove istituito), munito di partita IVA e che ha firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell’ufficio di direzione lavori, a condizione che abbia fatturato nei confronti dell’Operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA; non sono considerati Rapporto diretto né Consulenti o Collaboratori i titolari di:
--- contratti di lavoro intermittente, di somministrazione o di apprendistato di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV e Capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015;
--- prestazioni di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015.
4. Definizioni specifiche in materia di informatica e comunicazioni elettroniche:
a) «CAD»: Codice dell’amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) «Regolamento eIDAS»:il regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha adottato lo standard eIDAS (Electronic Identification and Trust Services Regulation) integrato dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1506 dell'8 settembre 2015;
c) «Domicilio digitale»: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (in gergo «PEC») o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni;
d) «Firma qualificata»: la sottoscrizione degli atti da parte degli Operatori economici, come segue:
--- per soggetti stabiliti Italia (sede o residenza), la firma digitale di cui all’articolo 24 del CAD;
--- nel caso la persona fisica che agisce per conto dell’Operatore economico, che legittimamente non sia in possesso di una Firma qualificata, tiene luogo della stessa la sottoscrizione autografa apposta alla dichiarazione, corredata da copia fotostatica del documento di riconoscimento nazionale in corso di validità oppure la trasmissione dal proprio domicilio digitale, ai sensi dell’articolo 65, comma 1, rispettivamente lettera c) e lettera c-bis), del CAD;
e) «Piattaforma» o «Piattaforma telematica»: la Piattaforma telematica di e-procurement che costituisce il sistema elettronico informatico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera zzz), del Codice dei contratti e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2021, n. 148, ai fini procedimentali di cui agli articoli 40, 44, 52 e 58, comma 1, del medesimo Codice dei contratti, qui individuata al Capo 1.
1. CAPO 1. PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1. Piattaforma telematica di negoziazione
1. La presente procedura è interamente gestita tramite il sistema informatico di e-procurement per le procedure telematiche di acquisto denominata «Sintel» di proprietà di Aria S.p.A. (società in house di Regione Lombardia). A tale scopo:
a) la partecipazione è ammessa esclusivamente con la presentazione della documentazione richiesta dagli atti di gara e dell’offerta, mediante la Piattaforma telematica, pertanto, le Offerte devono pervenire esclusivamente mediante la Piattaforma e sono irricevibili le Offerte che prevengano con qualunque altra modalità;
b) la Piattaforma telematica è accessibile all’indirizzo internet xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx, con le modalità di cui al punto 1.3.2;
c) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica ed ogni altra informazione utile per gli Operatori economici ai fini dell’accesso e dell’utilizzo della stessa per la registrazione e la presentazione dell’Offerta sono descritte e richiamate nei seguenti manuali, parti integranti e sostanziali della documentazione di gara, accessibili alla pagina di cui alla lettera a), menu
«Strumenti di supporto», oppure con accesso direttamente alla pagina
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/Xxxx/Xxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxx/x-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-
di-supporto/guide-e-manuali, menu «Guide e manuali», sottomenu «Piattaforma Sintel» , link
«Guide per l’utilizzo» dove sono reperibili seguenti documenti:
--- «Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel»;
--- «Requisiti per l'accesso alle Piattaforme Sintel e Neca»;
--- «Registrazione e accesso»;
--- «Gestione del Profilo»;
--- «Partecipazione alle Procedure»;
d) con la Piattaforma telematica sono gestite tutte le fasi della gara comprese la pubblicazione, la presentazione, la valutazione e l’ammissione degli Offerenti e delle offerte, le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
2. Per supporto ai problemi tecnici relativi all'uso della Piattaforma telematica o l’effettuazione del procedimento di identificazione e registrazione (diversi dai quesiti inerenti all’oggetto del procedimento) è possibile contattare i gestori tecnici della stessa:
a) al numero verde telefonico: 000.000.000 (Contact center l’Italia);
b) al numero telefonico: x00 0000000000 (Contact center l’estero);
c) all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
3. Il supporto di cui al comma 2 non prevede l’assistenza all’interpretazione e all’applicazione della disciplina relativa alla documentazione, ai requisiti, alle condizioni di ammissione degli Offerenti e delle offerte, alle modalità, ai contenuti e condizioni di valutazione delle offerte e di aggiudicazione; per tali argomenti si rinvia al punto 2.2.
1.2. Identificazione e accesso alla Piattaforma telematica
1. Ai fini della partecipazione alla gara mediante la Piattaforma, fermo restando l’obbligo consultare la documentazione di cui al punto 1.1, lettera c), si rende noto quanto segue:
a) gli Operatori economici non ancora registrati sulla Piattaforma all’accesso o dopo il tentativo di accedere alla procedura selezionata devono attivare il comando «Nuova Registrazione» oppure
«Registrazione nuovo utente», oppure «Crea nuovo utente», con l’acquisizione delle credenziali (user ID e password) per operare sulla Piattaforma, registrandosi mediante SPID, Carta Nazionale dei Servizi o richiesta di USER ID e Password, eventualmente anche dall’indirizzo internet
xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxxxxXxxxxxxx.xxx
b) dopo la registrazione di cui alla lettera a) o direttamente per gli Operatori economici già registrati l’accesso utile alla Piattaforma telematica avviene in uno dei seguenti modi: «Entra con SPID»,
«Entra con CNS» oppure «Entra con ID e password», a seconda della tipologia di registrazione scelta in fase di primo accesso e registrazione;
c) dopo l’accesso alla Piattaforma, oppure direttamente all’indirizzo internet
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/Xxxx/Xxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxx/x-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx- sintel e il comando «Entra in piattaforma» è possibile accedere ai bandi di gara pubblicati, per ricercare, individuare e quindi selezionare la presente procedura dal menu «Procedure» e quindi accedere alla disponibilità dei documenti di gara.
2. Tutte le operazioni effettuate sulla Piattaforma telematica risultano da tracce informatiche create e conservate automaticamente dalla stessa mediante «log di sistema» e possono essere consultate dopo il termine di scadenza di cui al punto 1.1.4, lettera a) o, se riguardano le Offerte, dopo l’aggiudicazione.
1.3. Utilizzo della Piattaforma
1.3.1. Presentazione dell’offerta
1. La presentazione dell’offerta avviene per step successivi come resi disponibili in progressione dalla Piattaforma. Una volta selezionata e resa disponibile sulla Piattaforma la presente procedura, l’Operatore economico deve consultare e, se del caso, scaricare tutta la documentazione di gara
disponibile. In particolare, deve scaricare la documentazione amministrativa che deve compilare e sottoscrivere per la partecipazione alla gara:
a) tale documentazione amministrativa richiesta o richiamata al Capo 15:
--- una volta compilata, unita alla documentazione specifica dell’Offerente individuata o richiamata al punto 15.1.2, deve essere firmata digitalmente;
--- deve essere compattata e contenuta in un unico file compresso di tipo ZIP o RAR, senza che quest’ultimo sia firmato digitalmente;
--- deve essere caricata sulla Piattaforma telematica;
b) successivamente deve essere caricare l’Offerta tecnica redatta ai sensi e con le modalità di cui al Capo 16 (si rinvia alla busta «B»), convertita in PDF se redatta in altro formato e sottoscritta digitalmente come richiesto dal presente Disciplinare, compattata e contenuta in un unico file compresso di tipo ZIP o RAR, senza che quest’ultimo sia firmato digitalmente;
c) successivamente per concludere deve presentare l’Offerta Economica di cui al Capo 17 (si rinvia alla busta «C»), scaricando il relativo file denominato “Schema presentazione offerta” disponibile sulla stessa Piattaforma telematica, compilarlo con l’offerta e con le altre indicazioni obbligatorie di cui al citato Capo 17, sottoscriverla firma digitale e caricarla sulla Piattaforma telematica;
d) i files della documentazione amministrativa e delle offerte devono essere sottoscritti con una delle seguenti firme digitali accettate:
--- di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), con la funzione di far comparire i dati della firma sul documento PDF; questo tipo di firma è ammessa e possibile solo per file in originale in formato PDF (suffisso «.pdf») o convertiti in tale formato; per questi files è possibile usare la firma CAdES ma resta preferibile utilizzare la firma PAdES;
--- di tipo CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) e il file generato dopo la firma ha un’estensione «.p7m»; questo tipo di firma è il solo che può e deve essere utilizzato per sottoscrivere files in originale diversi dal PDF (esempio Word, Excel, grafici o immagini);
--- in ogni caso i soggetti che sottoscrivono con firma digitale devono evitare di allegare copia dei propri documenti di riconoscimento;
comunque, con riferimento ai contenuti dell’art. 6, comma 4 delle premesse.
e) la Piattaforma telematica riscontra le operazioni di registrazione e di caricamento della documentazione per la partecipazione e dell’Offerta, mediante messaggio che compare sulla stessa o mediante comunicazione al domicilio digitale dell’Offerente.
1.3.2. Raccomandazioni sull’utilizzo della Piattaforma
1. Al fine di semplificare e alleggerire gli adempimenti da parte degli Operatori economici e della Stazione appaltante si raccomanda di agire come segue:
a) se il DGUE è compilato in ogni sua parte si deve evitare:
--- di allegare copia di documenti, dichiarazioni, attestazioni o certificati il cui contenuto è già stato dichiarato nel DGUE;
--- di allegare ulteriori dichiarazioni sui Motivi di esclusione, ma allegare solo atti, dichiarazioni e informazioni che non trovano collocazione nello stesso DGUE, come previsto al punto 15.3;
b) in applicazione delle previsioni di cui al punto 1.3.1, lettera d), i files in formato:
--- standard PDF (suffisso «.pdf») devono essere sottoscritti preferibilmente con la firma digitale di tipo PAdES, pur essendo ammessa la firma digitale di tipo CAdES;
--- diverso dal PDF (esempio Word, Excel o analoghi) devono e possono essere sottoscritti esclusivamente con la firma digitale di tipo CAdES;
c) evitare assolutamente di comprimere file già compressi all’interno di altri file compressi; se la documentazione amministrativa riguarda più operatori economici, formare una cartella (directory) per ciascun operatore economico e poi comprimere una sola volta tutte le cartelle in un unico file compresso, con tutta la documentazione amministrativa della Busta A di cui al Capo 14, secondo lo schema qui illustrato: |
d) se i files sono firmati digitalmente e poi riuniti in un file compresso (con suffisso «.zip», «.rar» o altri formati analoghi) si deve evitare di firmare digitalmente questo file compresso;
e) considerato che la Piattaforma è in continuo adeguamento, si raccomanda di consultare in ogni caso le guide e i manuali aggiornati di cui al punto 1.1, comma 1, lettera c) e seguirne le istruzioni qualora difformi dalle indicazioni fornite nel Presente Documento.
2. CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1. Documenti di gara
2.1.1. Atti amministrativi propedeutici
In esecuzione del provvedimento di cui all’art. 1 delle premesse, la Stazione appaltante procede alla scelta del contraente al quale affidare l’appalto dei lavori di cui al Capo 3:
a) mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Codice;
b) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera b) e comma 6, dello stesso Xxxxxx;
c) con bando di gara del quale il Disciplinare di gara è parte integrante e sostanziale, pubblicato:
--- sul Profilo di committente di cui all’art. 3 delle premesse;
--- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale;
--- sulla Gazzetta Ufficiale della U.E., serie S, reperibile sul sito web xxxxx://xxx.xxxxxx.xx;
2.1.2. Documentazione a base di gara
Appalto indetto con delibera a contrarre del Direttore Generale n. 24 del 12/01/2023; la documentazione posta a base di gara è stata approvata con determinazione n. 70 del 03/02/2023 ed è costituita come segue:
a) Bando di gara
b) Disciplinare di gara
c) Documento di gara unico europeo (DGUE) per l’operatore economico che esegue la costruzione;
d) Documento di gara unico europeo (DGUE) per l’operatore economico che esegue la progettazione;
e) Schema per la presentazione dell’Offerta economica
f) Patto di integrità e Clausola TeT
g) Codice di comportamento dei dipendenti
h) Determinazione dei corrispettivi Sia
i) Attestazione di avvenuto sopralluogo
j) Schema di contratto;
k) Capitolato Speciale d’appalto di cui all’articolo 43 del Regolamento
l) Progetto definitivo di cui all’articolo 23, comma 7, del Codice
m) Xxxxxxxx a contrarre.
2.1.3. Documentazione parte integrante e sostanziale del Disciplinare di gara
Fermo restando il criterio di prevalenza descritto al punto 2.1.4, fanno parte integrante e sostanziale del Disciplinare di gara, anche se non materialmente allegati al medesimo:
a) per quanto riguarda sia il procedimento di scelta del contraente, che, per le clausole che influiscono sull’esecuzione, anche del successivo contratto:
--- gli atti di natura legislativa o regolamentare o di attuazione definiti al punto 2.1.1;
--- la documentazione disponibile a base di gara individuata al punto 2.1.2 con i relativi allegati;
b) per quanto riguarda il solo procedimento di scelta del contraente gli atti di cui al punto 2.1.1;
c) per quanto riguarda l’utilizzo della Piattaforma telematica, è parte integrante e sostanziale del Disciplinare di gara la documentazione sull’uso della stessa di cui al Capo 1;
d) la documentazione a base di gara di cui al punto 2.1.2 è disponibile in formato elettronico sul Profilo di committente di cui all’art. 3 delle premesse e sulla Piattaforma telematica.
2.1.4. Clausole di prevalenza
a) Per quanto riguarda il procedimento di scelta del contraente e dell’offerta, il Disciplinare di gara prevale su ogni altra documentazione preparatoria o di natura contrattuale eventualmente difforme o contraddittoria predisposta dalla Stazione appaltante; per quanto riguarda invece le condizioni di natura contrattuale, prevalgono i documenti di cui al punto 2.1.2;
b) il Disciplinare di gara si discosta parzialmente dal bando tipo n. 3 adottato da ANAC con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 e dalle Linee guida n. 2 recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 (in G.U. n. 120 del 25 maggio 2018), in quanto non vincolanti ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del Codice;
c) in ogni caso le condizioni essenziali e decisive ai fini della tutela dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità, sono tutelate dalle clausole del Disciplinare di gara e non sono in contrasto con le analoghe clausole essenziali del bando tipo e delle Linee guida di cui alla lettera b);
d) in particolare, il Disciplinare di gara è redatto con riguardo alla prevalenza dei principi comunitari sulle disposizioni interne in conflitto con i primi, quale il principio del divieto di discriminazione tra Operatori economici in ragione della loro forma giuridica (articoli 54 e 101, comma 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; articoli 18, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE del 2014).
2.2. Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni
2.2.1. Chiarimenti e richieste di informazioni
É possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante quesiti scritti da inoltrare ai recapiti previsti dal Disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:
a) ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Codice:
--- le richieste di informazioni, i quesiti, le richieste di chiarimenti e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l’evasione da parte della Stazione appaltante;
--- la Stazione appaltante provvede all’evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui all’art. 4, comma 1, lettera a);
--- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
b) le richieste devono essere inoltrate per il tramite della Piattaforma telematica, utilizzando la relativa funzionalità disponibile sulla stessa Piattaforma; in caso di momentanea impraticabilità della Piattaforma le richieste devono essere inviate via pec;
c) non si evadono richieste di chiarimenti fatte telefonicamente;
d) la Stazione appaltante non è tenuta a evadere richieste la cui risposta o la cui soluzione:
--- comporta la formulazione di proposte, suggerimenti o altre indicazioni che possono influenzare, anche parzialmente, il contenuto delle offerte rimesso alla responsabilità esclusiva dell’Offerente;
--- è agilmente desumibile nelle risposte a quesiti già pubblicati o si tratta della reiterazione senza giustificati motivi di richieste precedenti;
--- è reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o nella Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile con l’ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
e) per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l’Operatore economico deve accertarsi che la soluzione del quesito o la risposta non ricada nei casi di cui alla lettera d);
f) le risposte ai quesiti e richieste di chiarimenti, sono pubblicate senza indicazione del mittente, sul Profilo di committente e sulla Piattaforma telematica;
2.2.2. Comunicazioni e domicilio digitale
Ai sensi dell’articolo 76, comma 6 del Codice, gli Operatori economici sono tenuti a indicare, in sede di offerta, il proprio domicilio digitale (PEC) da utilizzare ai fini delle comunicazioni. A tale scopo:
a) l’indirizzo digitale è obbligatoriamente dichiarato in fase di registrazione sulla Piattaforma telematica nonché all’interno del DGUE di cui al punto 15.2;
b) in assenza di indicazione è assunto di diritto il domicilio digitale risultante dal registro «INI-Pec» tenuto dal Ministero dello sviluppo economico e dall’Agenzia per l’Italia digitale o, in via subordinata, il domicilio digitale risultante dai Registri commerciali o professionali di cui al punto 7.1;
c) salvo quanto disposto al punto 2.2.3, lettera a), tutte le comunicazioni agli Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio digitale di cui alla lettera a) oppure, in difetto e ricorrendone le condizioni, alla lettera b);
d) eventuali modifiche del domicilio digitale o problemi temporanei nell’utilizzo dello stesso, sono tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante tramite la Piattaforma telematica;
e) la Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni, in caso di erronea indicazione del domicilio digitale ai sensi della lettera a) o di violazione degli obblighi di segnalazione delle modifiche di cui alla lettera d).
2.2.3. Modalità di comunicazione
Le comunicazioni della Stazione appaltante agli Operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal Disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante:
a) la pubblicazione sul Profilo committente e/o sulla Piattaforma telematica nei seguenti casi:
--- aventi un interesse generale o riguardanti la generalità degli Operatori economici;
--- risposte ai quesiti degli Offerenti, se presentati nei termini (pubblicate in forma anonima);
--- eventuali differimenti dei termini;
--- comunicazione di sedute pubbliche in data o luogo diversi da quelli previsti nel bando di gara o nel Disciplinare di gara o previsti in comunicazioni precedenti;
b) il recapito al domicilio digitale (PEC) dell’Operatore economico interessato, nei seguenti casi:
--- eventuale soccorso istruttorio;
--- eventuale esclusione per qualunque motivo determinata;
--- altre comunicazioni riservate al singolo Offerente o a singoli Offerenti specifici;
c) nel caso di cui alla lettera b), ogni comunicazione resa agli Offerenti:
--- in Forma aggregata, anche se non costituita formalmente, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici mandanti, consorziati o aderenti al contratto di rete, se recapitata al Capogruppo, al mandatario o al capofila designato;
--- in forma consortile, se recapitata al consorzio si intende automaticamente estesa a tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre, designati per l’esecuzione o che apportano i requisiti al consorzio;
--- che hanno fatto ricorso all’avvalimento, all’affitto o cessione d’azienda o ramo d’azienda, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici ausiliari, affittanti o cedenti l’azienda;
d) la pubblicazione legale nel caso di differimento del termine per la presentazione delle offerte, ove obbligatoria;
e) la Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità nei casi:
--- di difetti di comunicazione interna agli Operatori economici che compongono l’Offerente o sono da questo coinvolti nel procedimento di gara;
--- di tardivo o mancato recapito delle comunicazioni per l’errata indicazione del domicilio digitale da parte dell’Offerente o per la mancata segnalazione delle modifiche sopravvenute.
3. CAPO 3. OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI
3.1. Importi a base di gara
Tutti gli importi relativi ai corrispettivi, parziali o totali, alle spese e ai lavori oggetto delle prestazioni sono al netto dell’I.V.A. alle aliquote di legge nonché, dove previsto, dei contributi previdenziali.
L’importo presunto e stimato del corrispettivo per le prestazioni è così sinteticamente quantificato:
Importo totale: | 10.755.421,22 | di cui: |
1) | 10.364.456,23 | Lavori, soggetti a ribasso |
2) | 89.972,25 | Costi di sicurezza interferenziali da PSC NON soggetti a ribasso |
3) | 300.992,74 | Corrispettivo per la progettazione esecutiva soggetto a ribasso |
a) all’interno dell’importo dei lavori di cui al rigo 1) sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante:
--- Costo della manodopera (CM): incidenza: 27,56 %;
b) gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contatti, con i seguenti criteri:
--- quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezzario Listino Regione Lombardia 2022 – Listino Provincia di Brescia 2022 – Listino DEI Impianti Tecnologici 2022
--- quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezziario di cui alla lettera a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c) attualizzate al 2022;
--- quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo indicato nell’elaborato 1845_D_PO_SP_EC00_D_29_000-0_02_03 - Quadro d'incidenza della manodopera.
c) anche ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d), del Codice e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo della manodopera (CM) e degli oneri di sicurezza aziendali (OSA) indicati alla precedente lettera b), sono ritenuti congrui.
d) quanto al corrispettivo per la progettazione esecutiva, sulla base del d.m. 17 giugno 2016 (in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016), nel rispetto dei principi dell’equo compenso, è individuato in dettaglio nella documentazione di gara ed è così riepilogato:
243.533,20 | Progettazione esecutiva (escluso il coordinamento per la sicurezza); |
57.459,51 | Spese conglobate e oneri accessori fase di progettazione. |
d.1) per il dettaglio delle prestazioni previste e del relativo calcolo del corrispettivo di rinvia al documento di cui al punto 2.1.2, lettera h);
d.2) l’appalto è finanziato con DGR XI/1725 10.6.2019 E DGR XI/2468 18/11/2019 aggiornato con DGR XI/4928/2021 e DGR XI/2468/2019;
d.3) l’erogazione del corrispettivo non è subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera, ai sensi dell’articolo 24, comma 8-bis, del Codice dei contratti.
d.4) l’importo a base di gara è stato determinato applicando una percentuale forfetaria per le spese conglobate e oneri accessori pari al 19,09% (diciannove virgola zero nove per cento)
3.2. Regime giuridico dei lavori
3.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell’esecuzione
Ai fini della qualificazione degli Offerenti richiesta al punto 7.3, sono individuate le seguenti categorie con le relative classifiche, ai sensi delle norme richiamate all’art. 6 delle Premesse:
Categoria | Declaratoria | Importo | Classifica | % |
OG1 | Edifici civili e industriali | 5.143.399,01 | V | 49,20 |
OG11 | Impianti tecnologici | 4.127.407,91 | IV-bis | 39,48 |
OS13 | Strutture prefabbricate in cemento armato | 842.920,85 | III | 8,06 |
OS32 | Strutture in legno | 340.700,71 | II | 3,26 |
a) la categoria di opere generali «OG1», individuata al primo rigo della tabella di cui di cui sopra, è la categoria prevalente. Per tale categoria prevalente:
--- è sempre obbligatorio il possesso dell’attestazione SOA per l’importo di classifica adeguato, ovvero in classifica V, tale classifica deve essere incrementata adeguatamente nel caso l’Appaltatore non sia in possesso delle adeguate e sufficienti qualificazioni nelle categorie scorporabili di cui alle successive lettere (cancellare le lettere non pertinenti) b) e c); è ammesso l’avvalimento di cui all’articolo 89, comma 1, del Codice;
b) quanto alla categoria scorporabile «OG11», a qualificazione obbligatoria ovvero strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 2 del D.M. n. 248 del 2016, in attuazione degli articoli 89, comma 11, e 105, comma 5, del Codice, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’appalto:
--- non è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice;
--- è obbligatorio il possesso dell’attestazione SOA oppure, in alternativa, l’Appaltatore è obbligato a subappaltare, nei limiti e alle condizioni di cui al punto 9.2, dichiarandolo in fase di gara, le categorie di cui non possiede la specifica qualificazione; i requisiti non posseduti direttamente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente di cui alla lettera a);
c) quanto alle categorie scorporabili e subappaltabili «OS13» e «OS32», a qualificazione obbligatoria, di importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’appalto:
--- è ammesso l’avvalimento di cui all’articolo 89, comma 1, del Codice;
--- è obbligatorio il possesso dell’attestazione SOA oppure, in alternativa, l’Appaltatore è obbligato a subappaltare, nei limiti e alle condizioni di cui al punto 9.2, dichiarandolo in fase di gara, le categorie di cui non possiede la specifica qualificazione; i requisiti non posseduti direttamente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente di cui alla lettera a);
d) è ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni di cui al Capo 9;
e) il contratto è stipulato interamente a corpo.
3.2.2. Qualificazione dei servizi tecnici di progettazione:
L’importo presunto e stimato dei lavori e delle parti di lavori per i quali devono essere eseguite le prestazioni di cui al punto 3.1, è quantificato come segue:
ID Opere | Identificazione delle Opere | Grado di complessità «G» | Importo stimato dei lavori «V» | Importo stimato del corrispettivo |
E.10 | Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione… | 1,20 | 3.356.747,06 | 107.242,98 |
S.03 | Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative… | 0,95 | 2.337.415,41 | 68.661,96 |
S.04 | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative… | 0,90 | 632.858,10 | 18.207,77 |
IA.01 | Impianti per la distribuzione dell'acqua - Impianti sanitari - Impianti di fognatura… | 0,75 | 830.939,33 | 23.256,15 |
IA.02 | Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione… | 0,85 | 1.129.154,14 | 25.620,03 |
IA.03 | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici… | 1,15 | 2.167.314,44 | 58.003,85 |
Importo totale | 10.454.428,48 | 300.992,74 |
Ai fini dell’articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti, si individuano:
a) come principali le prestazioni di servizi relative alla categoria di lavori dove il corrispettivo è prevalente in termini economici (nel caso di specie ID-Opere «E.10»);
b) come secondarie le prestazioni di servizi relative alle categorie di lavori diverse da quelle di cui alla lettera a);
3.3. Mancata suddivisione in lotti
L’appalto è costituito da un unico lotto, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, secondo periodo del Codice, non sussistono le condizioni per la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali, in quanto:
a) la progettazione è caratterizzata dalla sua necessaria unitarietà, pena un aggravio economico per la Stazione appaltante e un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione del servizio sotto il profilo della gestione dei software, degli elaborati e soprattutto dei rapporti con le autorità e degli adempimenti provvedimentali che comportano responsabilità anche penali e che non possono essere disarticolate in lotti;
b) la tutela della partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, è sufficientemente assicurata dalla mancanza di richiesta di requisiti minimi agli Operatori economici mandanti in Forma aggregata e dalla possibilità di cooptazione di ulteriori Operatori economici.
4. CAPO 4. DURATA E OPZIONI
4.1. Durata
La durata dell'appalto (termine di esecuzione) è stabilita in 690 (seicento novanta) giorni, per le prestazioni di cui al Capo 3, ferma restando la riduzione offerta dall’aggiudicatario in sede di gara, suddivisi come segue:
a) 90 (novanta) giorni per la progettazione esecutiva a partire dall’ordine di esecuzione comunicato dal RUP e fino alla consegna della progettazione completa e meritevole di verifica positiva;
b) 600 (seicento) giorni per l’esecuzione, a partire dal verbale di consegna dei lavori e fino all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
4.2. Opzioni
Non sono previste opzioni.
5. CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI
5.1. Operatori economici che possono presentare offerta
Gli operatori economici possono partecipare alla gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’articolo 45 del predetto Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare di gara. La partecipazione è riservata ai seguenti soggetti:
a) Operatori economici di cui all’articolo 45, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice e degli articoli 1, 2 e 3, del decreto ministeriale n. 248 del 2016:
--- imprenditori individuali, anche artigiani;
--- società, anche cooperative
--- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge n. 422 del 1909 e al decreto legislativo n. 1577 del 1947;
--- consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443 del 1985;
--- consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra i soggetti elencati in precedenza;
--- Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991 e del Regolamento CEE n. 2137/1985/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985;
b) Operatori economici abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato lavori pubblici;
c) Operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle Forme aggregate definite al punto 1.2.2, lettera f) ovvero:
--- riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera d) e 48 del Codice;
--- riuniti in consorzio ordinario (cosiddetto «consorzio occasionale») ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera e), e 48 del Codice, anche in forma di società consortile di cui all'articolo 2615- ter del codice civile;
--- aderenti aggregati a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009.
5.2. Particolari fattispecie di Offerenti
5.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici
Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del Codice, gli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:
a) devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista e resa nel DGUE;
b) in alternativa alla lettera a), se il mandato irrevocabile è già stato conferito, devono dichiarare gli estremi dell’atto di conferimento e del notaio che l’ha autenticato e le condizioni di cui alla lettera c);
c) devono essere indicati i requisiti di cui al Capo 7 o richiamati dal Capo 7 che i singoli Operatori economici in Forma aggregata apportano al raggruppamento e le prestazioni che ciascuno intende assumere, al fine di permettere alla Stazione appaltante di conoscere in anticipo «chi fa cosa»;
d) ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti alla Forma aggregata non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5.2.2. Contratti di rete
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e se il contratto di rete reca mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
c) se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole, come da determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013;
d) in ogni caso la partecipazione congiunta alle gare deve risultare dal contratto di rete come scopo strategico incluso nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione del contratto da affidare mediante il presente procedimento.
5.2.3. Consorzi di cooperative o di imprese artigiane e consorzi stabili
Ai consorzi di imprese artigiane e ai consorzi di cooperative nonché ai consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 1, rispettivamente lettera b) e lettera c), del Codice, si applicano le disposizioni che seguono:
a) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, designati per l’esecuzione delle prestazioni; in caso di assenza di indicazioni il consorzio dichiara automaticamente di eseguire il contratto con la propria organizzazione consortile;
b) i consorziati di cui alla lettera a), indicati dal consorzio, non possono a loro volta indicare un altro operatore economico per l’esecuzione o l’avvalimento dei requisiti, anche se tale operatore è un consorziato del consorzio offerente (divieto dei cosiddetti consorzi «a cascata» e avvalimento «a cascata»);
c) non sussiste il divieto di cui alla lettera b), se il consorziato per il quale il consorzio concorre e designato per l’esecuzione ai sensi della lettera a) è a sua volta un consorzio di cooperative o un consorzio stabile, consorziato del consorzio Offerente; in tal caso a questo consorzio di secondo livello, indicato dal consorzio Offerente, si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b).
5.2.4. Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione
In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione, si specifica quanto segue:
a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore di attività e la misura maggioritaria dei requisiti riveste il ruolo di capofila o capogruppo, equivalente al mandatario del raggruppamento temporaneo;
b) ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici oppure, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;
c) ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991 ai gruppi economici di interesse europeo (GEIE), si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei in quanto compatibili;
d) a tutti gli Operatori economici costituiti in forma di società o forme imprenditoriali analoghe, anche se organizzati in una delle Forme aggregate di partecipazione di cui al punto 5.1, lettera c), si applicano le disposizioni previste per le società in materia di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali di pertinenza, ai sensi dell’articolo 83, comma 3 e dell’allegato XVI del Codice.
5.3. Divieto di partecipazione plurima
Ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 89, comma 7, del Codice:
a) un Operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
--- individualmente e in raggruppamento temporaneo o altra Forma di aggregazione;
--- in più di un raggruppamento temporaneo o altra Forma di aggregazione;
--- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l’esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla stessa gara, anche se raggruppato con il Consorzio al quale appartiene;
b) un Operatore economico non può:
--- partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente costituirsi quale ausiliario di altro Offerente che si presenta in concorrenza con la propria partecipazione;
--- costituirsi ausiliario di Offerenti che presentano offerta in concorrenza tra loro;
c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli Operatori economici e se è coinvolto un Offerente in Forma aggregata, è esclusa anche quest’ultima; l’inosservanza dei divieti di cui alla lettera a), è sanzionata dall’articolo 353 del codice penale;
d) le esclusioni di cui alla lettera c) sono disposte al momento dell’accertamento della condizione, ovvero immediatamente all’apertura della gara, se risultante pacificamente dall’individuazione degli Operatori economici coinvolti; dopo l’esame della documentazione amministrativa o dopo l’esame delle offerte se gli elementi che sono posti alla base della condizione ostativa risultano dai già menzionati esami.
6. CAPO 6. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE
Gli Operatori economici, a pena di esclusione, non devono incorrere in uno o più d’uno dei motivi ostativi previsti dal presente Capo.
6.1. Motivi di esclusione di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)
L’esclusione è disposta se sussiste, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.3, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
6.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)
L’esclusione è disposta in caso di sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.3, di:
a) cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.
6.3. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)
L’esclusione per i motivi di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del Codice, come riportati rispettivamente ai punti 6.1 e 6.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi, con riferimento agli Operatori economici coinvolti, nei confronti:
a) di una o più d’una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
1) in caso di imprenditore individuale: il titolare;
2) in caso di società di persone: tutti i soci;
3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
--- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
--- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
--- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
--- i componenti dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2001;
--- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’Operatore economico
idonei a determinarne o influenzarne le scelte o gli indirizzi, quali procuratori e institori i cui poteri prevedano la rappresentanza legale dell’Operatore economico, adeguata alla partecipazione alla gara e alla stipula del contratto;
5) limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro:
--- il socio unico o il socio maggioritario inteso come socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento);
--- entrambi i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
--- qualora il socio unico o il socio maggioritario sia a sua volta una società, il socio unico o il socio maggioritario di quest’ultima (cosiddetto «socio sovrano» come definito da Consiglio di Stato, Sez. V, 27 novembre 2020, n. 7471);
6) gli institori e i procuratori generali se dotati di poteri adeguati al contratto da affidare;
7) i direttori tecnici di cui all’articolo 87, comma 4, del Regolamento generale e di cui all’articolo 13 del d.m. n. 154 del 2017;
b) di una delle persone fisiche di cui alla lettera a), cessata dalla carica nell’anno antecedente la data di indizione della gara; in tal caso l’esclusione è disposta se l’Operatore economico non dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; per soggetti cessati dalla carica si intendono anche i soggetti di cui alla lettera a) che nell’anno antecedente la data di indizione della gara hanno rivestito la carica presso un Operatore economico cedente o affittante l’azienda o il ramo d’azienda all’Operatore economico dichiarante, o confluito in quest’ultimo in seguito a fusione, acquisizione o trasformazione, se i relativi negozi giuridici sono stati stipulati nell’anno antecedente la data di indizione della gara.
6.4. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria
6.4.1. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)
L’esclusione è disposta se l’Operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate
con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 0 x 0-xxx, xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).
L’esclusione può essere disposta se la Stazione appaltante può adeguatamente dimostrare che l’Operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati se il mancato pagamento costituisce una grave violazione ai sensi della lettera a) o della lettera b).
6.4.2. Ulteriori motivi di esclusione (art. 80, comma 5, lettere a), b), da c) a c-quater), d), e), del Codice) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)
L’esclusione è disposta se l’Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:
a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all’allegato X del Codice;
b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c)-bis) ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
c-quater) ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili compresa la condizione di astensione doverosa di cui all’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice.
6.5. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale
6.5.1. Motivi riconducibili all’articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice. (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)
L’esclusione è disposta se l’Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:
n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
f-bis) l’Operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’Operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte e in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale; trova applicazione altresì il punto 5.3.
6.5.2. Motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
E’ escluso l’Operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 6.3, titolare di poteri o funzioni idonee a determinarne o a influenzarne le scelte o gli indirizzi, si trova nella condizione di cui all’articolo 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 o all’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante nei confronti del medesimo Operatore economico.
6.5.3. Ulteriori motivi di esclusione per adempimenti obbligatori
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8 e numero 9 del DGUE)
E’ escluso l’Operatore economico che non adempie a quanto previsto:
a) al punto 11.3 della documentazione, ai sensi della specifica prescrizione imposta al predetto punto;
b) al punto 25.2, in materia di patto di integrità della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale di cui all’all. A1 alla L.R. n. 27 Dicembre 2006, n. 30 – approvato con DGR XI/1751 del 17 giugno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.
7. CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
Gli Offerenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Capo, ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice. Tutti i requisiti devono essere dichiarati nel DGUE e idoneamente comprovati in seguito a richiesta della Stazione appaltante.
7.1. Idoneità professionale (art. 83, comma 3, del Codice)
7.1.1. Operatori economici che eseguono la costruzione e la progettazione (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, numero 1, del DGUE)
A tutti gli Operatori economici che eseguono la costruzione e, limitatamente agli Operatori economici che
eseguono la progettazione e sono costituiti in forma societaria o di consorzio di cooperative o consorzio stabile, è richiesta l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, così dichiarata:
a) numero e località di iscrizione;
b) codice ATECORI e attività pertinente l’oggetto dell’affidamento; per attività pertinente si intende quella riportata nella sezione «Attività» e non nella sezione «Oggetto sociale» dei documenti camerali;
c) indicazione di «attiva» rilevabile nella sezione «Stato attività»; l’iscrizione come Operatore economico non attivo costituisce causa di esclusione per inidoneità del requisito.
d) ai sensi dell’articolo 83, comma 3, del Codice, l’Operatore economico stabilito in altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese di cui all’articolo 49 dello stesso Xxxxxx, ai fini del presente requisito, dimostra l’iscrizione nel pertinente registro commerciale previsto dalla legislazione nazionale del Paese di appartenenza. Se la legislazione del Paese di appartenenza non prevede l’iscrizione in registri commerciali, dimostra tale condizione e il possesso del requisito in analogia con quanto richiesto mediante dichiarazione giurata con le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
7.1.2. Operatori economici che eseguono la progettazione
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, numero 2, del DGUE)
Il Progettista deve disporre e indicare nominativamente i seguenti soggetti (persone fisiche) che firmano il progetto esecutivo, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri
elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
a) iscrizione all’Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, nella sezione A;
b) iscrizione ai pertinenti Albi professionali per i servizi tecnici che non richiedono il possesso di laurea (quali geometri o tecnici delle costruzioni, periti industriali) attinenti alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto delle competenze attribuite dai relativi ordinamenti professionali.
Nel caso il Progettista sia organizzato in società di ingegneria o altra società professionale, è richiesta l’iscrizione al pertinente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che deve essere dichiarata con le modalità di cui al punto 7.1.1.
7.1.3. Operatori economici non aventi sede in Italia
Ai sensi dell’articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti, l’Operatore economico stabilito in altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese di cui all’articolo 49 dello stesso Codice:
a) a fini del requisito di cui al punto 7.1.1, dimostra l’iscrizione nel pertinente registro commerciale previsto dalla legislazione nazionale del Paese di appartenenza;
b) a fini del requisito di cui al punto 7.1.2, dimostra l’iscrizione nel pertinente ordine professionale corrispondente come previsto dalla legislazione nazionale del Paese di appartenenza;
c) se la legislazione del Paese di appartenenza non prevede l’iscrizione in registri commerciali o in albi od ordini professionali, dimostra tale condizione e il possesso del requisito in analogia con quanto richiesto mediante dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
7.2. Capacità economico e finanziaria
Ai sensi dell’articolo 83, comma 5, secondo periodo, del Codice, in relazione agli operatori economici che eseguono la costruzione, non sono richiesti requisiti di capacità economico e finanziaria, in quanto assorbiti dall’attestazione SOA di cui al punto 7.3.1.
7.2.1. Copertura assicurativa per Operatori economici che eseguono la progettazione (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)
Ai sensi dell’articolo 83, comma 4, lettera c), del Codice, e alla Parte I, lettera a), dell’Allegato XVII dello
stesso Xxxxxx, è richiesta la dichiarazione del possesso di una adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, come descritta nel seguito:
a) idonea a coprire i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale di competenza, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011 (introdotto dall’articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012), dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012 e dell’articolo 5 del d.P.R. n. 137 del 2012, estesa alle società di ingegneria dall’articolo 1, comma 198, della legge n. 124 del 2017, per un importo assicurato non inferiore a euro 1.000.000,00;
b) valida ed efficace almeno fino a 180 (centottanta) giorni dopo la data di scadenza per la presentazione delle offerte; resta fermo, per il solo aggiudicatario, il mantenimento in essere o il rinnovo della polizza come previsto al punto 24.2.3; il requisito è comprovato, a richiesta della Stazione appaltante, con l’esibizione dell’originale o, se emessa in forma telematica, con altro mezzo di prova ai sensi del CAD e dei regolamenti IVASS in materia di polizze assicurative digitali;
c) non concorrono utilmente al raggiungimento del requisito gli importi:
--- oggetto di franchigia, di scoperto o di clausole di stop loss previste dal contratto di assicurazione, a meno che lo stesso contratto preveda l’obbligo per l’assicuratore di pagare comunque in nome e conto dell’assicurato anche gli importi rimasti a carico di quest’ultimo;
--- oggetto di risarcimenti in corso o già richiesti da terzi, anche se contestati, e non ricostituiti;
d) ai sensi dell’articolo 83, comma 5-bis, del Codice, nel caso il Progettista abbia in corso una copertura assicurativa di cui alla lettera a), per un importo inferiore quello ivi previsto, deve allegare, a pena di esclusione, l’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa, in caso di aggiudicazione.
e) in caso di Progettista in Forma aggregata:
--- l’importo assicurato di cui alla lettera a) può essere raggiunto sommando gli importi delle somme assicurate di tutti i Progettisti che partecipano alla Forma aggregata, ad eccezione del giovane professionista di cui al punto 7.4.1;
--- la condizione di cui alla lettera d) è applicabile ai singoli Progettisti in Forma aggregata.
7.3. Capacità tecnica e professionale
7.3.1 Qualificazione degli Operatori economici che eseguono la costruzione
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
7.3.1.1 Qualificazione mediante attestazione SOA
In relazione alla qualificazione giuridica dei lavori e della loro entità, come determinate al punto 3.2, ai sensi degli articoli 84 e 216, comma 14, del Codice dei contratti, gli Offerenti devono essere in possesso delle attestazioni nelle seguenti categorie e classifiche:
a) obbligatoriamente nella categoria prevalente OG1 in classifica V;
b) nella categoria scorporabile OG11 in classifica IV-bis, con divieto di avvalimento; in alternativa obbligo di subappalto dei lavori della predetta categoria a Operatori economici qualificati, ai sensi del punto 9.2;
c) nella categoria scorporabile OS13 in classifica III e OS32 in classifica II; in alternativa obbligo di subappalto dei lavori della predetta categoria a Operatori economici qualificati, ai sensi del punto 9.2;
d) i requisiti nelle categorie scorporabili di cui alle lettere b) e c), non posseduti direttamente dall’Offerente, devono essere posseduti nella categoria prevalente, l’importo della quale è incrementato di conseguenza;
e) per gli Operatori economici non stabiliti in Italia ma in altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese di cui all’articolo 49 del Codice dei contratti, se non in possesso delle attestazioni SOA di cui alle lettere precedenti, devono dichiarare ai sensi dell’articolo 62 del Regolamento generale, i requisiti necessari per il rilascio delle predette attestazioni SOA come previsti dagli articoli da 79 a 88 del medesimo Regolamento generale;
7.3.1.2 Operatore economico esecutore dei lavori qualificato anche per la progettazione
L’Operatore economico esecutore dei lavori:
a) deve essere qualificato per la progettazione mediante attestazione SOA; in ogni caso lo staff tecnico con il quale ha conseguito l’attestazione per le prestazioni di progettazione deve essere in possesso dei requisiti di cui al punto 7.3.2;
b) in alternativa alla lettera a), ai sensi dell’articolo 59, comma 1-bis, secondo periodo, del Codice dei contratti, deve ricorrere a quanto previsto al punto 7.3.2, se:
--- non è in possesso di qualificazione mediante attestazione SOA per le prestazioni di progettazione;
--- lo staff tecnico con il quale ha conseguito l’attestazione per le prestazioni di progettazione non possiede integralmente i requisiti di cui al punto 7.3.2, oppure li possiede in misura insufficiente.
7.3.1.3. Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice) (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D), del DGUE)
a) È obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità aziendale della serie
UNI EN ISO 9001:2015, nel settore EA/IAF 28, per tutti gli Operatori economici che partecipano con un’attestazione SOA in classifica superiore alla II; ai sensi dell’articolo 63 del Regolamento generale tale requisito deve risultare dall’attestazione SOA di cui al punto 7.3.1.1;
b) è facoltativo il possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità ambientale della serie ISO 14001:2015, per il settore IAF 28 oppure della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione
e audit (EMAS) o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009.
c) le certificazioni attestanti il possesso delle certificazioni di cui alla lettera a) e alla lettera b) devono essere state rilasciate sulla base delle norme europee in materia, da organismi indipendenti accreditati a tale scopo ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, da Accredia o da altro ente riconosciuto in un paese dell’Unione Europea o che ha sottoscritto gli accordi internazionali pertinenti.
7.3.2 Qualificazione degli Operatori economici che eseguono la progettazione
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)
7.3.2.1. Capacità tecnica e professionale: avvenuto svolgimento di servizi di architettura e ingegneria
Il progettista deve aver svolto servizi tecnici di cui all’articolo 157, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, o servizi analoghi o connessi, alle condizioni indicate di seguito, nel periodo di riferimento corrispondente agli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data di indizione della gara, per un importo dei lavori non inferiore a 2 (due) volte l’importo dei lavori, distintamente per ciascuna delle Classificazioni di cui alla tabella che segue, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nella «Colonna A» della stessa tabella:
ID opere | Declaratoria sintetica | Grado di complessità | Importi x 1.000 | ||
Lavori da bando | Requisiti minimi: | ||||
Colonna A | Colonna B | ||||
E.10 | Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione… | 1,20 | 3.356,00 | 6.712,00 | 2.684,80 |
S.03 | Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative… | 0,95 | 2.337,00 | 4.674,00 | 1.869,60 |
S.04 | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative… | 0,90 | 632,00 | 1.264,00 | 505,60 |
IA.01 | Impianti per la distribuzione dell'acqua - Impianti sanitari - Impianti di fognatura… | 0,75 | 830,00 | 1.660,00 | 664,00 |
IA.02 | Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione… | 0,85 | 1.129,00 | 2.258,00 | 903,20 |
IA.03 | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici… | 1,15 | 2.167,00 | 4.334,00 | 1.733,60 |
A tale scopo ciascun Progettista deve allegare una distinta di lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all’Offerente (singolo o in Forma aggregata), con le seguenti precisazioni:
a) la distinta deve riportare, per ciascun lavoro, appartenente a ciascuna delle Classificazioni sopra elencate e definite anche al punto 3.2.2, sia che il lavoro comprenda una sola che più di una delle predette Classificazioni:
--- l’individuazione del committente; i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato, reperibile o riscontrabile presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
--- la descrizione sommaria e l’ubicazione;
--- la Classificazione con lo «ID-Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale pertinente di cui alla lettera b);
--- uno o più d’uno dei servizi svolti tra quelli di cui alla lettera c):
--- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente
che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento, ai sensi della lettera d) e che il periodo è riferito allo svolgimento del servizio e non all’eventuale esecuzione dei lavori oggetto dello stesso servizio
--- l’importo dei lavori, come individuato alla lettera e), di ciascuna Classificazione;
--- il progettista che ha svolto il servizio e, in caso di Progettista in forma societaria, il professionista o i professionisti che hanno svolto effettivamente il servizio;
--- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dal Progettista nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in Forma aggregata con Progettisti in tutto o in parte diversi da quelli aggregati nella presente gara; solo tale percentuale è considerata ai fini del requisito;
--- il requisito, o la quota di requisito, è attribuito al Progettista solo se il professionista che ha svolto il servizio è attualmente presente nella compagine dell’Offerente;
--- si raccomanda l’utilizzo delle schede presenti all’interno del DGUE (parte IV, Sezione C, numero 1), nonché la completa compilazione delle schede in ogni loro parte; le stesse sono ritenute, dalla Stazione appaltante, ottimale strumento per la presentazione dei requisiti di partecipazione in relazione alle capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lettera c) degli Offerenti; diversamente, utilizzando tabelle diverse, non chiare od incomplete, si potrebbe costringere la Stazione appaltante ad attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio con aggravi e rischi per l’Offerente nonché, nei casi più gravi, con l’esclusione dello stesso Offerente
b) per i servizi svolti:
--- a partire dal 27 luglio 2016, sono utilizzabili lavori classificati con lo “ID Opere” di cui al punto 3.2, e i lavori della medesima Categoria aventi un grado di complessità “G” superiore a quello previsto per l’intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del Decreto tariffe, con le precisazioni, i limiti e le condizioni che seguono:
ID opere | Lavori utilizzabili | Lavori non utilizzabili |
E.10 | Esclusivamente E.10 | Tutte le E non ricomprese nell’elenco dei lavori utilizzabili |
S.03 | S.05, S.06 | S.01, S.02, S.04 |
S.04 | S.03, S.05, S.06 | S.01, S.02, |
IA.01 | IA.02 | IA.03, IA.04 e tutte le IB |
IA.02 | Esclusivamente IA.02 | IA.03, IA.04 e tutte le IB |
IA.03 | IA.04 | IA.01, IA.02 e tutte le IB |
--- prima del 27 luglio 2016, si applica lo stesso criterio, equiparando le classi e categorie di cui all’articolo 14 della legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti Classificazioni come riportato nel prospetto che segue:
ID opere | Lavori utilizzabili | Lavori non utilizzabili |
E.10 | I/d) solamente quelli relativi a Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria | I/e), e tutte le categorie non ricomprese nell’elenco dei lavori utilizzabili |
X.00 | X/x, IX/c, IX/b escluse le opere relative “Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative – Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.” | I/f, IX/a, IX/b escluse le opere relative “Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.” |
X.00 | X/x, IX/c, IX/b | I/f, IX/a |
IA.01 | III/a), III/b) | Tutte le altre categorie |
IA.02 | III/b) | Tutte le altre categorie |
IA.03 | III/c) | Tutte le altre categorie |
--- sono utilizzabili anche lavori ai quali non è stata a suo tempo attribuita una classificazione in quanto eseguiti per privati oppure è attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto previsto alla presente lettera b), purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori riconducibili alle stesse classificazioni;
--- quanto previsto alla presente lettera b), in ragione dell’applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza sostanziale più che formale tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori oggetto dei servizi svolti, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi ed estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei o non pertinenti, anche in parziale deroga con quanto previsto in relazione all’analogia dal Capo V delle Linee guida n. 1 di ANAC e dall’articolo 8 del Decreto tariffe;
c) i lavori utili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all’articolo 157, commi 1 e 2, del Codice dei contratti; tuttavia, un Operatore economico non può utilizzare più volte lo stesso lavoro se in relazione al medesimo sono stati svolti più servizi, in altri termini i servizi svolti, se più di uno, non sono cumulabili;
d) i lavori utili ai fini del requisito, in analogia con l’articolo 263, comma 2, del Regolamento generale (norma abrogata ma richiamata qui in funzione di autoregolamentazione vincolante) sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici svolti sono stati iniziati, ultimati e approvati nel periodo di riferimento in anni considerato utile, oppure la parte di essi svolta, ultimata e approvata nello stesso periodo in caso di servizi iniziati in epoca precedente, purché sia possibile dimostrarne il frazionamento temporale; a tali fini per approvazione:
--- per i servizi di progettazione o connessi alla progettazione, si intende il verbale di validazione di cui all’articolo 26 del Codice o, in assenza di questo, il provvedimento formale dell’organo competente;
--- per i servizi di direzione o connessi alla direzione e di collaudo, si intende la delibera di cui all’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale;
e) l’importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, è l’importo:
--- riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato, incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
--- di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
--- di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
--- dell’ultimo livello progettuale approvato se il lavoro non è stato appaltato;
--- fuori dai casi precedenti, quello risultante da qualunque atto facente fede fino a querela di falso purché i servizi siano stati oggetto recepimento in atti pubblici;
f) il requisito è dimostrabile con copia dei contratti, con fatture, con atti amministrativi di assenso, con
dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46;
g) se il servizio svolto non può essere comprovato in termini di importo dei lavori, quali ad esempio verifiche di vulnerabilità sismica, attività di supporto tecnico al RUP, prestazioni urbanistiche, rilievi, ricerche, monitoraggi, certificazioni energetiche, consulenze tecniche o simili, non è utilizzabile ai fini del requisito di cui al presente punto 7.3.2.1 e al successivo punto 7.3.2.2;
h) non sono ammessi progetti presentati in procedure di appalto-concorso, di concessione, di partenariato pubblico-privato, salvo che abbiano conseguito l’approvazione della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore;
i) non sono ammessi progetti risultati vincitori in procedure concorsuali di cui agli articoli 156 e 157 del Codice dei contratti salvo che siano stati redatti almeno al livello di fattibilità tecnico-economica e abbiano conseguito l’approvazione della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
7.3.2.2 Capacità tecnica e professionale: avvenuto svolgimento di servizi di architettura e ingegneria
Il Progettista deve aver svolto servizi tecnici (cosiddetti “servizi di punta”), di cui all’articolo 157, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, o servizi analoghi o connessi, alle condizioni indicate di seguito, nel periodo di riferimento corrispondente agli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data di indizione della gara, per un importo dei lavori non inferiore a 0,80 (zero virgola ottanta) volte l’importo dei lavori, per ciascuna delle Classificazioni definite al punto 3.2, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nella «Colonna B» della tabella di cui al punto 7.3.2.1. A tale scopo:
a) il Progettista deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i “servizi di punta” indicando, per ciascun lavoro, le informazioni di dettaglio di cui al punto 7.3.2.1, lettera a);
b) tale dichiarazione può essere sostituita dall’individuazione inequivocabile del lavoro o delle coppie di lavori oggetto dei servizi di punta, all’interno della medesima distinta di cui al precedente punto 7.3.2.1;
c) si applicano i criteri di individuazione, valutazione e dimostrazione già descritti al precedente punto
7.3.2.1 fermo restando che, per ciascuna Classificazione:
--- al raggiungimento del presente requisito non possono concorrere più di due lavori;
--- il requisito può essere raggiunto anche con un solo lavoro se adeguato;
d) i “servizi di punta” possono concorrere al requisito dei servizi svolti di cui al punto 7.3.2.1.
7.3.2.3. Titoli di studio e professionali, professionalità specifiche (staff tecnico o gruppo di lavoro) (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, numero 6), del DGUE)
Il Progettista, indipendentemente dal modello organizzativo dell’Operatore economico di cui al punto 5.1, deve disporre obbligatoriamente dei seguenti professionisti, persone fisiche, individuati personalmente e nominativamente nel DGUE:
a) un professionista con laurea magistrale in ingegneria o architettura, iscritto all’Ordine di cui al punto 7.1.2, incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti;
b) professionisti iscritti agli Ordini di cui al punto 7.1.2:
--- Ingegneri o Architetti;
c) un professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
d) uno o più professionisti con le seguenti qualificazioni:
--- iscrizione nell’elenco dei professionisti competenti in materia di prevenzione incendi, istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e decreto ministeriale 5 agosto 2011;
e) i titoli e le specializzazioni di cui alla lettera a), alla lettera b) e alla lettera c), devono essere obbligatoriamente posseduti da professionisti vincolati all’Offerente:
--- con le modalità di cui all’art. 6, comma 3, lettere m) e n) delle Premesse, purché il vincolo societario o contrattuale con lo stesso Offerente abbia una scadenza non anteriore a 12 (dodici) mesi dalla
data del presente documento;
--- come mandanti dell’Offerente in Forma aggregata ai sensi del punto 7.4;
f) nello staff o gruppo di lavoro dell’Offerente possono essere presenti altre figure professionali diverse o eccedenti rispetto a quelle di cui alle lettere precedenti, purché attinenti all’oggetto dell’affidamento, a condizione che siano abilitate all’esercizio della relativa professione, iscritte ai relativi Ordini o Albi, ove istituiti, e che le prestazioni assunte siano compatibili coi limiti posti dalla disciplina vigente sulle competenze professionali;
g) le figure professionali di cui alla lettera f) sono ammesse alle condizioni di cui alla lettera e) e, in tali casi, concorrono utilmente alla formazione dei requisiti di ammissione; sono altresì ammesse, senza che possano concorrere a tali requisiti, in una delle seguenti forme:
--- cooptate ai sensi del punto 7.4.4;
--- lavoratori autonomi destinatari di attività specifiche ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti;
--- titolari di contratti continuativi di cooperazione, sottoscritti in epoca anteriore alla data di indizione della gara ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera c-bis), del Codice dei contratti;
h) un singolo professionista può possedere più d’una delle professionalità o delle competenze richieste, compatibilmente con l’ordinamento giuridico, nel rispetto dalla normativa vigente, ferme restando le condizioni di cui alla lettera e), alla lettera f).
7.3.2.4. Altri requisiti speciali (non obbligatori ai fini dell’ammissione)
Non sono richiesti ulteriori requisiti rispetto a quelli di cui al presente Capo 7.
7.3.2.5. Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice) (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D), del DGUE)
È facoltativo e non è richiesto quale requisito di ammissione, il possesso delle certificazioni:
a) del sistema di garanzia della qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001:2015, nel settore EA/IAF 34;
b) del sistema di garanzia della qualità ambientale della serie ISO 14001:2015, nel settore EA/IAF 34 oppure della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009.
Le certificazioni devono essere state rilasciate per il settore EA/IAF 34, o comunque con lo scopo pertinente il servizio oggetto di affidamento, sulla base delle norme europee in materia, da organismi indipendenti accreditati a tale scopo ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, da Accredia o da altro ente riconosciuto in un paese dell’Unione Europea o che ha sottoscritto gli accordi internazionali pertinenti.
7.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE
(condizione dichiarata alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
Richiamate le equiparazioni e analogie di cui al punto 5.2.4, ciascun Operatore economico deve presentare un proprio DGUE, dichiarare l’assenza delle cause di esclusione di cui al Capo 6 che lo riguardano e dichiarare esclusivamente i propri requisiti di selezione e partecipazione senza richiamare o ripetere i requisiti degli altri Operatori economici appartenenti alla Forma aggregata; l’individuazione della sufficienza e della idoneità dei predetti requisiti è fatta d’ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli Operatori economici partecipanti alla medesima Forma aggregata.
7.4.1. Raggruppamenti temporanei eterogenei
Sono ammessi raggruppamenti temporanei eterogenei, costituiti da Operatori economici che eseguono la costruzione e da Progettisti di cui all’art. 6, comma 3, lettera h) delle Premesse; in tal caso ciascuno degli Offerenti che eseguono la costruzione e ciascuno dei Progettisti può essere costituito da un
raggruppamento omogeneo rispettivamente di costruttori e di progettisti, nel senso che tale raggruppamento (in realtà configuratosi come sub-raggruppamento) sia limitato a un ambito omogeneo (esecuzione dei lavori o progettazione), alle condizioni e con le modalità definite nel seguito.
7.4.2. Principi applicabili a tutti gli Operatori in Raggruppamento temporaneo
Richiamate le equiparazioni e analogie di cui al punto 5.2.4:
a) ciascun Operatore economico che si presenta in Forma aggregata deve presentare un proprio DGUE, deve dichiarare l’assenza delle cause di esclusione di cui al Capo 6 che lo riguardano e deve dichiarare esclusivamente i propri requisiti di selezione e partecipazione di cui al presenta Capo 7, senza richiamare o ripetere i requisiti di selezione degli altri Operatori economici appartenenti alla Forma aggregata; l’individuazione della sufficienza dei predetti requisiti è fatta d’ufficio dalla Concedente mediante la somma dei requisiti di tutti gli Operatori economici partecipanti alla medesima Forma aggregata;
b) ai singoli Operatori economici non è richiesta la perfetta coincidenza tra quote di partecipazione, requisiti da possedere e prestazioni da eseguire, in quanto le quote di partecipazione sono una mera ripartizione interna che per la Stazione appaltante è sempre ammessa.
c) in ogni caso i requisiti devono essere posseduti complessivamente dalla Forma aggregata nella misura integrale richiesta agli Offerenti singoli.
7.4.3. Qualificazione dei Raggruppamenti che eseguono la costruzione
Si applica la disciplina che segue:
a) il requisito di cui al punto 7.1.1 (idoneità professionale) deve essere posseduto da ciascun Operatore economico raggruppato in relazione alla propria iscrizione e alla propria condizione giuridica;
b) il requisito di cui al punto 7.3.1.1 (attestazioni SOA), deve essere posseduto da ciascun Operatore economico raggruppato in relazione alla propria iscrizione e alla propria condizione giuridica;
c) fermo restando che ai singoli Operatori economici in Forma aggregata non è richiesta la coincidenza tra requisiti posseduti, prestazioni da eseguire e quote di partecipazione, gli stessi singoli Operatori in Forma aggregata devono dichiarare il possesso dei requisiti di cui al punto 7.3.1.1 (attestazioni SOA), in misura sufficiente in relazione ai lavori che ciascuno di essi intendono assumere;
d) gli Offerenti, singoli o in Forma aggregata, già in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla gara in misura integrale, possono cooptare ulteriori Operatori economici, ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del Regolamento generale; in tal caso gli operatori economici cooptati:
--- non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;
--- devono essere in ogni caso in possesso del requisito di cui al punto 7.1.1;
--- non possono eseguire lavori in misura superiore al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto e comunque nei limiti della propria classifica di attestazione SOA, anche per categorie diverse da quelle richieste dal presente Documento; tale percentuale opera complessivamente in relazione al totale dei lavori affidati agli Operatori economici cooptati se più di uno;
--- non possono contribuire utilmente al possesso dei requisiti di selezione richiesti all’Offerente;
--- devono impegnarsi a raggrupparsi come cooptati con l’Offerente, ma non si configurano come Offerenti bensì come mandanti atipici, non sottoscrivono l’offerta, non possono subappaltare, non assumono quote di partecipazione né presentano garanzie o assicurazioni;
--- presentano un proprio DGUE di cui al punto 15.2, nei limiti di quanto di loro pertinenza.
7.4.4. Qualificazione dei Raggruppamenti che eseguono la progettazione
Richiamate le equiparazioni e analogie di cui al punto 5.2.4, si applica la disciplina che segue:
a) il requisito di cui al punto 7.1.1 (idoneità professionale) devono essere posseduti da ciascun Operatore
economico in relazione alle proprie specificità professionali e alla propria condizione giuridica;
b) il requisito di cui al punto 7.2.1 (copertura assicurativa) deve essere posseduto da ciascun Operatore economico;
c) i requisiti di cui al punto 7.3.2.1 (servizi svolti, ovvero lavori per i quali sono stati svolti i servizi) possono essere posseduti da qualunque Operatore economico raggruppato; agli Operatori economici mandanti non è richiesta una misura minima di tali requisiti;
d) i requisiti di cui al punto 7.3.2.2 (servizi di punta, ovvero lavori per i quali sono stati svolti i servizi di punta), possono essere posseduti da qualunque Operatore economico raggruppato; in ogni caso il singolo servizio o i singoli servizi che compongono la coppia, non possono essere frazionati, nel senso che la coppia di lavori per i quali sono stati svolti i servizi può essere apportata solo da due Operatori economici diversi, ma il singolo lavoro non può essere frazionato tra più Operatori economici;
e) i requisiti di cui al punto 7.3.2.3, stante la loro natura strettamente soggettiva riconducibile a professionalità assumibili solo da persone fisiche, possono essere apportati da qualunque Operatore economico, mandante o mandatario, fermo restando che:
--- costituisce eccezione la funzione di cui allo stesso punto 7.3.2.3, lettera a), che deve essere attribuita nell’ambito dell’Operatore economico mandatario o capogruppo;
--- in ogni caso i requisiti di natura professionale che presuppongono l’iscrizione in Ordini o Albi devono essere apportati dagli Operatori economici o dai professionisti che all’interno dell’Offerente sono indicati come titolari della relativa prestazione in base alle norme sulle competenze professionali;
f) ai singoli Operatori economici sono richiesti i requisiti di competenza e di professionalità coerenti con le prestazioni che intendono assumere ed eseguire;
g) agli Operatori economici mandanti non è richiesta una misura minima dei requisiti di cui ai punti 7.3.2.1 (servizi svolti) e 7.3.2.2 (servizi di punta) fermo restando il possesso dei requisiti almeno nella misura non posseduta dal mandatario.
h) se più di uno degli Operatori economici raggruppati per la costruzione sono qualificati mediante attestazione SOA per le attività di progettazione, tramite i rispettivi staff tecnici, i requisiti per la progettazione possono essere raggiunti cumulando nel raggruppamento tali qualificazioni.
i) Nei raggruppamenti temporanei deve essere presente e coinvolto come progettista un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni dalla data del presente Documento, la cui assenza si configura come causa di esclusione.
7.4.5. Disposizioni specifiche per le Forme aggregate di tipo verticale o misto
Se più Operatori economici all’interno dell’Offerente in Forma aggregata apportano requisiti di cui al punto 7.3.1 o al punto 7.3.2, dando luogo ad una Forma aggregata di tipo misto:
a) i ruoli di mandataria o di mandante possono essere assunti oltre che da un Operatore economico, anche da un sub-raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di tipo orizzontale nell’ambito del raggruppamento temporaneo verticale o misto Offerente;
b) al sub-raggruppamento e al sub-mandatario del sub-raggruppamento, se diverso dal mandatario del raggruppamento temporaneo Offerente, si applica la disciplina di cui al punto 7.4.2 in quanto compatibile.
7.4.6. Operatori economici cooptati
Gli Offerenti, singoli o in Forma aggregata, già in possesso in misura integrale di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla gara, possono cooptare ulteriori Operatori economici, ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del Regolamento generale. Gli Operatori economici cooptati non si configurano come Offerenti, non sottoscrivono l’offerta, non assumono quote di partecipazione, non presentano garanzie o assicurazioni; a tali fini:
a) non possono contribuire utilmente al possesso dei requisiti richiesti all’Offerente;
b) devono presentare un proprio DGUE nei limiti di quanto di loro pertinenza, con il quale dichiarano:
--- di non incorrere in alcuna dei Motivi di esclusione;
--- di possedere i requisiti di professionalità, indicando gli estremi di iscrizione ai pertinenti registri commerciali o professionali di cui al punto 7.1;
--- di impegnarsi a raggrupparsi come cooptati con l’Offerente;
c) non possono eseguire lavori in misura superiore al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto; in caso di più Operatori economici cooptati tale limite si intende cumulativo per tutti gli Operatori economici cooptati;
d) possono eseguire lavori nei limiti della propria classifica di attestazione SOA, anche per categorie diverse da quelle richieste dalla documentazione di gara;
e) l’esclusione dell’Operatore economico cooptato non comporta l’esclusione dell’Offerente ma quest’ultimo non può provvedere sostituirlo.
7.4.7. Modiche soggettive alle Forme aggregate
È vietata qualunque modificazione nella composizione della Forma aggregata dopo l’avvenuta presentazione dell’Offerta, salvo i casi di cui all’articolo 48, commi 17, 18, 19 e 19-ter; a tal fine:
a) è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico Operatore economico, sempre che gli Operatori economici rimanenti siano in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati servizi in gara, esclusivamente:
--- per esigenze organizzative dell’Offerente in Forma aggregata;
--- per il sopraggiungere di uno dei Motivi di esclusione;
b) nel caso sia necessario reintegrare i requisiti dell’Offerente in Forma aggregata, l’Operatore economico recedente può essere sostituito esclusivamente da un Operatore economico già componente, quale mandatario o mandante, della stessa Forma aggregata;
c) in ogni caso la modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara esistente al momento della presentazione dell’Offerta;
d) il recesso per i motivi di cui alla lettera a) è ammesso solo se sopravvenuto in corso di gara, ovvero dopo la presentazione dell’Offerta.
7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e i consorzi stabili
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, e nella Parte IV, del DGUE)
Il Consorzio, nonché i consorziati per i quali il consorzio concorre e designati per l’esecuzione o per la progettazione che apportano i requisiti al Consorzio nella misura in cui questo non possiede sufficienti requisiti in proprio, devono dichiarare, mediante il proprio DGUE e per quanto di propria pertinenza, l’assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 6 e, se del caso, nella misura apportata e in quanto utilizzabili ai fini della qualificazione, i requisiti di selezione di cui al presente Capo 7; In particolare:
a) i requisiti di cui al punto 7.1 devono essere posseduti da Consorzio Offerente e da tutti i consorziati indicati;
b) i requisiti di cui al punto 7.2 devono essere posseduti da Consorzio Offerente;
c) i requisiti di cui al punto 7.3 devono essere posseduti dal Consorzio Offerente oppure dai consorziati indicati, anche in forma cumulativa o mista dal Consorzio e dai consorziati.
8. CAPO 8. AVVALIMENTO
8.1. Prescrizioni per il ricorso all’avvalimento
8.1.1. Oggetto dell’avvalimento
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)
Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’Operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, dei requisiti posseduti da uno o più altri Operatori economici (denominati “ausiliari”), alle seguenti condizioni:
a) non è ammesso l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti:
--- generali e soggettivi o connessi ai motivi di esclusione di cui al Capo 6;
--- di idoneità professionale (iscrizione nei registri commerciali o professionali) di cui al punto 7.1;
--- del requisito di attestazione SOA nella categoria scorporabile OG11, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti;
--- di professionalità di cui al punto 7.3.2.3;
b) l’avvalimento è ammesso per i requisiti:
--- del requisito di attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 e nelle categorie scorporabili OS13 e OS32;
--- di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3.2.1 e al punto 7.3.2.2, a condizione che l’ausiliario esegua direttamente le prestazioni per le quali tali requisiti sono richiesti;
c) la documentazione presentata dall’Offerente deve comprendere:
--- le dichiarazioni del ricorso ai requisiti oggetto di avvalimento, dei quali l’Operatore economico Offerente è carente, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, terzo periodo;
--- le dichiarazioni dell’ausiliario ausiliario con l’indicazione dei requisiti, nonché dei mezzi e delle risorse umane e strumentali di cui egli dispone e che mette a disposizione dell’Offerente ai sensi dell’articolo 89, comma 1, quarto periodo;
d) l’Operatore economico ausiliario non deve incorrere nelle cause di esclusione di cui al Capo 6 e possedere i requisiti di selezione di cui al Capo 7 di propria pertinenza e oggetto di avvalimento, deve dichiarare tali condizioni mediante il DGUE, unitamente ad una dichiarazione integrativa, se necessario, ai fini di cui al punto 15.3.2, lettera a), ove tali informazioni non siano fornite nel DGUE;
e) xxxxx restando i divieti di cui al punto 5.3, l’Operatore economico ausiliario non può, a pena di esclusione:
--- utilizzare autonomamente in proprio i requisiti che sono stati oggetto di avvalimento a favore di altro Operatore economico;
--- costituirsi come ausiliario di più Operatori economici che partecipano alla gara con offerte concorrenti tra loro oppure costituirsi come ausiliario di più Operatori economici utilizzando per l’avvalimento i medesimi requisiti (divieto di duplicazione dei requisiti in avvalimento);
--- avvalersi a sua volta di un Operatore economico ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata;
f) l’Offerente e l’Operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
8.1.2. Limiti e condizioni particolari per l’avvalimento
Fermo restando che l’Offerente può rinunciare all’avvalimento in ogni momento se prima della rinuncia acquisisce in proprio i requisiti di cui era carente, anche estromettendo l’Operatore economico ausiliario, trovano applicazione i seguenti limiti e condizioni particolari:
a) l’Operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati ferme restando le condizioni di cui al Capo 9;
b) i servizi professionali coperti da riserva di legge ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile devono essere eseguiti esclusivamente dai soggetti pertinenti e competenti;
8.1.3. Sostituzione dell’Operatore economico ausiliario
Ai sensi dell’articolo 89, comma 3, del Codice, l’Offerente deve sostituire l’Operatore economico ausiliario, in ogni fase del procedimento, qualora quest’ultimo incorra in un motivo obbligatorio di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, oppure non soddisfi un criterio di selezione di cui al Capo 7; in tal caso:
a) la sostituzione avviene su imposizione o richiesta della Stazione appaltante, che assegna all’Offerente un termine congruo per la sostituzione, eventualmente prorogato una sola volta su richiesta motivata dello stesso Offerente;
b) entro il termine assegnato l’Offerente deve presentare i documenti e le dichiarazioni previste al punto 8.1.1, lettere c) e d), con riferimento al nuovo Operatore economico ausiliario;
c) in caso di inutile decorso del termine assegnato, eventualmente differito, la Stazione appaltante procede all’esclusione dell’Offerente dalla procedura;
d) la sostituzione non è ammessa e si procede all’esclusione dell’Offerente in caso di violazione dei divieti di partecipazione plurima di cui ai punti 5.3 o 8.1.1, lettera e);
e) è ammessa la sostituzione in caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di falsa documentazione, in disapplicazione parziale dell’articolo 80, comma 12, del Codice, secondo i principi enunciai da Corte di Giustizia della U.E. nella sentenza 3 giugno 2021, causa n. C-210/20.
8.2. Contratto di avvalimento
8.2.1. Obblighi connessi al contratto di avvalimento
Fatto salvo il caso di cui alla lettera f), ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice, alla documentazione deve essere obbligatoriamente allegato, a pena di esclusione, il contratto di avvalimento in originale o copia autentica con il quale l’Operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’Operatore economico che ricorre all’avvalimento a fornire a quest’ultimo i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto di avvalimento:
a) deve avere, pena di nullità, i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e all’articolo 88 del Regolamento generale, in particolare, deve contenere:
--- la durata del contratto, non inferiore al tempo necessario all’esecuzione della prestazione che richiede l’utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
--- il corrispettivo o, in mancanza, l’interesse economico-patrimoniale conseguito dall’Operatore economico ausiliario;
--- l’impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto di avvalimento;
b) deve altresì contenere la specificazione dei requisiti forniti, delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria, i quali devono essere individuati o chiaramente individuabili; in caso di solo avvalimento di garanzia, come ricostruito da una giurisprudenza univoca e costante, il contratto può limitarsi ad indicare le risorse immateriali e le condizioni di garanzia del complesso economico e finanziario dell’Operatore economico ausiliario mette a disposizione dell’Offerente;
c) se non presentato può essere oggetto di soccorso istruttorio di cui al punto 14.1, solo se si tratta di mera “dimenticanza” in fase di allegazione all’offerta, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
--- è stato stipulato e sottoscritto prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte;
--- di tale stipula e sottoscrizione sia fornita prova di certezza legale o un valido elemento che consenta di accertare l’autenticità della data della sua stipulazione, documentata e comprovata con data certa, scritta e inoppugnabile, (ad esempio: scambio del documento via PEC, marca temporale, marca da bollo annullata anteriormente, firma digitale, sottoscrizione autenticata, deposito presso un’autorità pubblica ecc.) da fornirsi a cura dell’Offerente;
--- in fase di partecipazione risulta evidente, dalle specifiche dichiarazioni di cui al punto 8.1.1,
presentate dall’Offerente e dall’Operatore economico ausiliario, la manifestazione di volontà di aver concluso un contratto di avvalimento, volontà che non può essere surrogata dalla sola presentazione del contratto;
d) la previsione di cui alla lettera c) si applica anche se è presentato con taluni contenuti indicati in modo impreciso, equivoco o parziale, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
--- il contratto non sia in palese violazione delle previsioni di cui alla lettera a) e alla lettera b);
--- le condizioni che rimediano ai difetti oggetto di soccorso istruttorio siano preesistenti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e tale preesistenza sia documentata o comprovata con data certa, a cura dell’Offerente, con le modalità di cui alla lettera c).
8.2.2. Avvalimento infragruppo
In parziale deroga al punto 8.1.1, la lettera e), se l’Operatore economico ausiliario appartiene allo stesso gruppo societario dell’Offerente, il contratto di avvalimento può essere sostituito da una dichiarazione probatoria attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo di cui agli articoli 2497, comma 1, e 2497-sexies del Codice civile (cosiddetto «avvalimento infragruppo»: Consiglio di Stato, Sezione III, 13 settembre 2017, n. 4336 e 27 giugno 2019, n. 4418; Sezione IV, 12 gennaio 2017, n. 52,
22 settembre 2017, n. 4432 e 30 ottobre 2017, n. 4973). La dichiarazione deve avere i contenuti previsti per il contratto di avvalimento, di cui al punto 8.2.1, lettere a) e b).
9. CAPO 9. SUBAPPALTO
9.1. Subappalto facoltativo
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione D, del DGUE)
Ai sensi dell’articolo 105, del Codice, l’Offerente indica i lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, alle seguenti condizioni:
a) l’offerente deve dichiarare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato;
b) non costituiscono subappalto le attività:
--- di cui all’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice, ovvero le attività specifiche affidate a lavoratori autonomi, per le quali è sufficiente la comunicazione alla Stazione appaltante;
--- di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c-bis), del Codice, rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti anteriormente alla data di indizione della gara e i cui contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto;
--- oggetto di contratti di sub-fornitura di cui all’articolo 2 della legge n. 192 del 1998, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1 della stessa legge, secondo i principi enunciati da Consiglio di Stato, sez. III, 30 novembre 2018, n. 6822;
--- affidate ad Operatori economici cooptati nei limiti e alle condizioni di cui al punto 7.4.4;
c) restano fermi:
--- i divieti di cui all’articolo 105, comma 1, secondo periodo, del Codice;
--- le responsabilità, le condizioni di cui all’articolo 105, commi da 7 a 18, del Codice;
d) ai sensi dell’articolo 105, comma 19, del Codice, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (divieto del cosiddetto subappalto «a cascata»).
9.2. Subappalto qualificante (subappalto obbligatorio ai fini della qualificazione)
(art. 92, commi 1 e 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 e art. 12, comma 2, della legge n. 80 del 2014) (condizioni, se presenti, da dichiarare alla Parte IV, Sezione C, numero 10, del DGUE)
L’Offerente deve dichiarare obbligatoriamente di impegnarsi a subappaltare le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria di cui non possiede adeguata qualificazione, come segue:
a) le categorie scorporabili OG11, OS13 e OS32 di cui non possiede la qualificazione adeguata richiesta al punto 7.3.1.1, lettere b) e c);
b) restano ferme tutte le condizioni richiamate al punto 9.1, lettere a), b), c) e d);
c) nel caso di cui alla lettera a) deve possedere la qualificazione nella categoria prevalente in misura tale da poter ricomprendere gli importi delle categorie scorporabili delle quali non possiede la qualificazione sufficiente, l’importo della categoria prevalente deve pertanto essere incrementato di conseguenza;
10. CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’articolo 93 del Codice l’Offerente deve produrre una garanzia provvisoria alle condizioni e nei termini che seguono:
a) deve prevedere un importo garantito di euro 215.108,42 pari al 2% (due per cento) dell’importo totale a base di gara di cui al punto 3.1, comprensivo dei costi per la sicurezza interferenziale non soggetta a ribasso da PSC, costituita, a scelta dell’offerente, da:
--- contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
--- fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nel Registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 39 del 2010, recante le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; in caso di Forma aggregata non ancora formalmente costituita la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono presentarsi in Forma aggregata;
b) ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice deve essere integrata o corredata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, dello stesso Xxxxxx, se l’offerente risulta aggiudicatario; l’impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; tale impegno non è richiesto se l’Offerente o, in caso di Forma aggregata, tutti gli Operatori economici raggruppati sono microimprese, piccole o medie imprese;
c) l’importo della garanzia provvisoria, come determinato alla lettera a), può essere ridotto nelle misure, con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice;
d) la fideiussione di cui alla lettera a) e l’impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato o rilasciato da un garante diverso, devono essere presentati in originale o in una delle forme previste dal CAD, con firma digitale del garante, caricandola direttamente sulla Piattaforma; nel caso in cui l’istituto garante non emetta le fideiussione o l’impegno con firma digitale, l’Offerente deve, in alternativa, presentare una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
--- la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all’originale cartaceo mediante sottoscrizione con firma digitale di un notaio;
--- sia sostituita da copia a stampa dell’originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue i casi riporti chiaramente l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell’autenticità;
d) la fideiussione di cui alla lettera a) e l’impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato o rilasciato da un garante diverso, devono essere presentati in originale con sottoscrizione autografa del soggetto competente per conto dell’istituto garante recante l’indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme previste dal CAD, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell’originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi riporti chiaramente l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell’autenticità;
e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato sul documento o titolo a garanzia di cui alla lettera a), è ASST GARDA, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00000, Xxxxxxxxx xxx Xxxxx (XX), Codice fiscale 03775660982 e partita IVA 03775660982;
f) la mancata presentazione della garanzia provvisoria, così come la presentazione di una garanzia prestata da un garante diverso da quelli previsti dall’articolo 93, comma 3, del Codice o non abilitato ai sensi della stessa norma, è causa di esclusione, senza possibilità rimedio tramite soccorso istruttorio.
g) non è causa di immediata esclusione la presentazione di una garanzia provvisoria con importo sottostimato per errata applicazione o interpretazione delle riduzioni previste dell’articolo 93, comma 7, del Codice, priva di una o più d’una delle condizioni di cui allo stesso articolo 93, comma 1, quarto periodo, commi 4, 5, 8 e 8-bis.
11. CAPO 11. SOPRALLUOGO
11.1. Presa visione dei luoghi
11.1.1. Condizioni per la presa visione dei luoghi
Si rende doveroso il sopralluogo attestato e assistito dalla Stazione appaltante, tenuto conto che è essenziale che le offerte vengano formulate a seguito di una visita dei luoghi in quanto la piena conoscenza degli stessi, anche alla luce della complessità dell’intervento oggetto di progettazione e costruzione, rappresenta presupposto fondamentale per poter predisporre un’offerta, sia tecnica che economica, solida e ponderata, ai sensi dell’articolo 79, comma 2, del Codice. A tale scopo:
a) la Stazione appaltante rilascia l’attestazione di avvenuto sopralluogo da allegare alla documentazione amministrativa di cui al Capo 15;
b) il sopralluogo deve avvenire con l’accertamento dello stesso da parte di un incaricato della Stazione appaltante.
11.1.2. Modalità di presa visione dei luoghi
Ai fini della presa visione dei luoghi:
a) la stessa può essere effettuata presso la struttura esistente del POT di Lonato che dovrà essere demolito, situata in Xxxxxx xxx Xxxxx (Xx), 00000 via Xxxxxx Xxxx. Il sopralluogo può essere effettuato dal Lunedì – Giovedì dalle ore 09:00 - 14:30 previo appuntamento scritto, da inoltrare esclusivamente per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, avente per oggetto “RICHIESTA PER SOPRALLUOGO”. La richiesta di sopralluogo deve essere presentata tramite la Piattaforma, come esplicitato al precedente periodo, e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo;
b) la richiesta di sopralluogo deve essere prenotata, a pena di irricevibilità, entro le ore 10:00 di sei giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte indicato all’art. 4, comma 1, lettera a) delle premesse, con apposita richiesta presentata mediante la Piattaforma telematica;
c) data, ora e luogo di inizio del sopralluogo è comunicata agli Offerenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo;
d) se non diversamente disposto nei singoli casi, le comunicazioni di cui alla lettera b) e alla lettera c) sono fatte con i mezzi di cui al punto 2.2.
11.1.3. Soggetti abilitati alla presa visione dei luoghi
Gli adempimenti di cui al punto 11.1 devono essere effettuati personalmente:
a) dall’Offerente, mediante uno dei seguenti soggetti:
--- un proprio legale rappresentante;
--- un procuratore speciale come risultante dai registi camerali ai sensi dell’articolo 2206 del codice civile e, a tale scopo equiparato a tutti gli effetti al legale rappresentante;
--- un proprio direttore tecnico di cui all’articolo 87 del Regolamento generale;
b) da qualunque altro soggetto esclusivamente se munito di procura di poteri o di scopo, ovvero di semplice delega scritta, conferite da un legale rappresentante dell’Offerente; in tal caso l’atto di procura o di delega deve indicare i soggetti coinvolti (rappresentato delegante e rappresentante delegato), essere sottoscritto con firma autografa del rappresentato delegante senza necessità di autenticazione notarile; trattandosi di atto unilaterale è sufficiente la sottoscrizione di questi e non necessita di firma per accettazione del delegato, in applicazione degli articoli 1392, 1393, 1396, 1398, 1399 del codice civile in quanto compatibili;
c) nessun soggetto può effettuare il sopralluogo per conto di più Offerenti; in caso di violazione il sopralluogo si ha per non eseguito da alcuno degli Offerenti coinvolti;
d) in caso di Offerenti in Forma aggregata, in relazione al regime della solidarietà tra gli Operatori economici di cui all’articolo 48, comma 5, del Codice, gli adempimenti di cui al punto 11.1 devono essere effettuati:
--- dall’Operatore economico mandatario se la Forma aggregata è già stata perfezionata;
--- da tutti gli Operatori economici mandatario e mandanti se la Forma aggregata non è ancora perfezionata ma si è in presenza del solo impegno alla sua costituzione;
e) nello stesso caso di cui alla lettera d), gli adempimenti di cui al punto 11.1 devono essere effettuati:
--- mediante i rispettivi soggetti di cui alla lettera a);
--- mediante uno o più soggetti di cui alla lettera b) con deleghe distinte o una delega unitaria, ad uno o più delegati a condizione che tutti gli Operatori economici abbiano conferito la delega;
--- i soggetti di cui alla lettera a), possono delegare il mandatario a conferire la delega anche per conto delle mandanti al soggetto che effettua il sopralluogo; fuori da questo particolare caso i delegati non possono delegare o subdelegare l’adempimento;
f) in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative gli adempimenti di cui al punto 11.1 devono essere effettuati dal rappresentante legale o dal direttore tecnico del Consorzio oppure degli Operatori economici consorziati per i quali il Consorzio concorre e indicati come esecutori; si applicano le condizioni soggettive di cui alla lettera e) in quanto compatibili.
g) il soggetto che si presenta al sopralluogo deve esibire un proprio documento di riconoscimento, un documento che attesti il legame giuridico con l’Operatore economico per conto del quale effettua il sopralluogo e, se delegato, copia della procura o della delega ai sensi dell’articolo 1393 del codice civile, richiesta alla lettera b).
11.2. Presa visione della documentazione tecnica
Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista la presa visione della documentazione tecnica attestata dalla Stazione appaltante, ferma restando la possibilità di consultare, scaricare e stampare la predetta documentazione tecnica, reperibile ai sensi al punto 2.1.2. Resta fermo l’obbligo per l’Offerente, di prendere autonomamente visione integrale degli elaborati e della documentazione a base di gara messi a disposizione dalla Stazione appaltante.
11.3. Dichiarazione di responsabilità
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 9, del DGUE)
L’Offerente:
a) deve dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi del punto 6.5.3, lettera a):
--- di aver preso visione integrale degli elaborati e della documentazione di cui al punto 11.2;
b) prende atto che la dichiarazione di cui alla lettera a) non è una formula di stile ma costituisce vincolo di assunzione di responsabilità contrattuale per cui non può mai essere invocata o rivendicata la scarsa conoscenza o il difetto di informazione sullo stato dei luoghi e sulla documentazione posta a base di gara (Cassazione civile, Sezione I, 21 dicembre 1996, n. 11469 e 18 settembre 2003, n. 13734).
12. CAPO 12. ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE COMPETENZE DI ANAC
12.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC
Gli Offerenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore di ANAC, esclusivamente mediante il sistema PagoPA, secondo quanto previsto di seguito:
a) previo accesso al portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx con le credenziali rilasciate da ANAC, selezionare il menu «Servizi» e quindi il sottomenu «Portale dei pagamenti dell’X.X.XX.» e quindi al collegamento «Accesso diretto al servizio»; dalla pagina del Portale dei pagamenti A.N.A.C. selezionare il comando «Pagamenti spontanei – Gestione contributi gara» inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento;
b) il sistema consente il pagamento diretto on line, previa identificazione del contribuente, oppure in alternativa il sistema consente il pagamento presso le seguenti strutture fisiche:
--- sportelli bancari e Uffici postali;
--- servizi di home banking, attraverso il circuito CBILL o pagoPA;
--- sportelli ATM bancomat abilitati;
--- punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5;
--- esercizi abilitati che espongono il logo PagoPA;
c) il sistema genera il codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare;
d) nel pagamento deve essere indicato il codice fiscale del contribuente (dell’Operatore economico mandatario o capogruppo in caso di Offerente in Forma aggregata), il CIG (Codice Identificativo della Gara) e l’importo da corrispondere qui indicati:
CIG | Importo contributo |
9591044BE1 | 200,00 |
e) il sistema accetta il pagamento con le più diffuse carte di credito o di debito dei circuiti convenzionati e con altri metodi elettronici dei fornitori di servizi di finanza telematica (fintech);
f) la Ricevuta Telematica di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa;
g) per i soli Operatori economici non residenti in Italia, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario SEPA sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: XXXXXXXXXXX) intestato ad ANAC, indicando come causale il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di stabilimento dell’Operatore economico e il CIG che identifica la gara;
h) in caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante:
--- accerta il pagamento mediante consultazione del sistema PagoPA fornito dalla stessa ANAC;
--- se il pagamento non risulta registrato nel sistema chiede, mediante il soccorso istruttorio informale di cui al punto 14.2, la presentazione della prova dell’avvenuto pagamento;
--- dopo l’accertamento o il ricevimento della prova dell’avvenuto pagamento, l’Offerente è ammesso solo se il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta;
i) il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia della U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15.
12.2. Sistema FVOE e PASSOE degli Operatori economici
La Stazione appaltante non si avvale del sistema FVOE di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e agli Operatori economici non è richiesto il
«PASSOE».
13. CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONI
13.1. Presentazione dell’Offerta
13.1.1. Condizioni di presentazione
L’offerta e tutta la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente con le modalità di cui al punto 1.3, per via telematica attraverso la Piattaforma di cui al citato punto 1.3, ed essere sottoscritte, ove richiesto e a pena di esclusione, con firma digitale in conformità alle previsioni di cui al punto 13.2 e devono pervenire entro il termine di cui al punto 1.1.4, lettera a). La Piattaforma telematica non accetta offerte presentate dopo il predetto termine. Si precisa che:
a) le operazioni di predisposizione della documentazione e di inserimento della medesima sulla Piattaforma, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell’Offerente. Si invitano pertanto gli Operatori economici ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare l’incompleta e quindi mancata trasmissione.
b) in caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione è prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
c) tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana; in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana restando a rischio dell’Operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione; in caso di mancanza o incompletezza della traduzione della Documentazione amministrativa trova applicazione il soccorso istruttorio di cui al Capo 14;
d) le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell’articolo 59, comma 3, lettera b), del Codice;
e) a far data dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l’Offerta è irrevocabile e vincolante sotto ogni aspetto per l’Offerente, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del Codice, per il periodo di cui all’art. 4, comma 1, delle Premesse;
13.1.2. Sostituzione e conferma dell’Offerta
Prima della data di scadenza di cui all’art. 4, comma 1, delle Premesse:
a) l’Offerente può ritirare il proprio Plico già presentato, purché tale operazione sia effettuata da un suo legale rappresentante e, in caso di Forma aggregata:
--- dal legale rappresentante dell’Operatore economico mandatario o capogruppo se già costituita;
--- da tutti i legali rappresentanti degli Operatori economici costituiti in Forma aggregata se non già costituita formalmente;
b) non sono ammesse integrazioni al Plico recapitato, integrazioni o sostituzioni delle singole buste interne al Plico medesimo, ma esclusivamente la sostituzione integrale del plico già consegnato con altro nuovo Plico;
c) il Plico ritirato non può essere ripresentato ma, se del caso, solo sostituito ai sensi della lettera b);
d) la Stazione appaltante considera esclusivamente come Offerta l’ultima presentata in ordine di tempo; le offerte presentate in precedenza si intendono come inesistenti e non possono essere invocate per integrare, completare o correggere la documentazione dell’ultima Offerta presentata.
13.1.2. Presentazione dell’Offerta in Forma aggregata
Nel caso di partecipazione alla procedura in Forma aggregata, l’Operatore economico mandatario utilizza e opera sulla Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e a presentare l’Offerta e indica tale forma di partecipazione. A tal fine gli Operatori economici mandanti abilitano l’Operatore economico mandatario a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura ed eleggono domicilio presso il domicilio digitale (PEC) eletto dall’Operatore economico mandatario ai sensi del punto 2.2.2.
13.2. Sottoscrizioni della documentazione amministrativa
Si osservano le seguenti formalità della documentazione:
a) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà, compreso il DGUE di cui al punto 15.2, si intendono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, nonché degli articoli 71 e 75 dello stesso d.P.R. in quanto compatibili;
b) il DGUE correttamente compilato, fatte salve particolari situazioni quali il ricorrere delle condizioni di cui al punto 15.3, assolve integralmente gli obblighi dichiarativi;
c) l’eventuale documentazione prodotta ad integrazione del DGUE:
--- in copia conforme deve essere sottoscritta dall’interessato in favore del quale è stato rilasciato l’originale o dal soggetto nell’interesse del quale è prodotta nel procedimento, ai sensi dell’articolo 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
--- rilasciata da pubbliche autorità o prodotta in copia autentica sottoscritta dal pubblico ufficiale che ne attesta l’autenticità ai sensi dell’articolo 18 del d.P.R. n. 445 del 2000, non necessita di sottoscrizione dell’Operatore economico;
d) in caso di dichiarazioni unificate che interessano più soggetti o più persone fisiche di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, la sottoscrizione deve essere apposta:
--- dal rappresentante legale dell’Operatore economico se questi si avvale dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;
--- dal rappresentante legale dell’Operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, coinvolti nella dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza;
e) i procuratori e institori i cui poteri prevedano la rappresentanza legale dell’Operatore economico, adeguata alla partecipazione alla gara e alla stipula del contratto, possono omettere copia della procura, limitandosi a dichiarare la propria condizione giuridica e la capacità di rappresentare l’Operatore economico, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 1990;
f) il dichiarante sottoscrive la documentazione amministrativa mediante firma autografa, corredandola di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti che compongono la documentazione amministrativa.
f) il dichiarante sottoscrive la documentazione amministrativa mediate firma digitale di cui al punto 1.3.3, ai sensi dell’articolo 24, commi 1, 2 e 3, del CAD, con esclusione di altra firma elettronica qualificata o non qualificata, senza allegare copia del documento di riconoscimento che in questo caso costituisce un inutile ingombro; limitatamente ai soggetti (persone fisiche) che eccezionalmente ma legittimamente sono esonerati dal possesso della firma digitale, le loro dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera c), del CAD.
14. CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
14.1. Disciplina del soccorso istruttorio
14.1.1. Casi di ricorso al soccorso istruttorio
Nella fase di ammissione e di esame della documentazione amministrativa di cui al Capo 15 e al Capo 21, le carenze di qualsiasi elemento formale della stessa e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi relativi alle condizioni di partecipazione o ai requisiti di selezione, nonché del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice. A tale scopo:
a) l’irregolarità essenziale è sanabile se non costituisce una mancanza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta è finalizzata;
b) la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa se consente di attestare l’esistenza di circostanze, condizioni e requisiti richiesti quale documentazione amministrativa, purché preesistenti, ovvero sussistenti al momento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; di norma:
--- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla gara;
--- l’omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, purché non sia in dubbio la provenienza dall’Offerente;
--- la mancata presentazione di elementi e di condizioni di partecipazione alla gara (esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
--- la mancata presentazione di dichiarazioni od elementi che, ancorché richiesti in fase di qualificazione, assumono rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice), sono sanabili;
--- non possono essere rimediati o regolarizzate la presentazione di documenti falsi o le dichiarazioni mendaci o contenenti omissioni che oggettivamente costituiscono falsità;
c) non è ammesso il soccorso istruttorio per una delle cause che la legge o il Disciplinare di gara qualificano esplicitamente o implicitamente come inderogabili;
d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a carenze degli elementi che attengono all’Offerta tecnica o all’Offerta economica.
14.1.2. Condizioni di ricorso al soccorso istruttorio
A completamento dei casi di cui al punto 14.1.1, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 14.1.3, gli Offerenti che:
a) in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, xxx comprese quelle relative all’assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
--- ne hanno omesso la presentazione, sempre che i DGUE siano stati presentati con l’individuazione degli Operatori economici coinvolti;
--- hanno dichiarato condizioni imprecise, non strettamente pertinenti, insufficienti o equivoche;
--- hanno apposto una sottoscrizione diversa da quella ammissibile in base alle disposizioni del Disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati ma riconducibile ad un soggetto competente alla stessa;
b) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali Offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, trattandosi di condizione accertabile di norma solo dopo la conoscenza della documentazione e delle offerte di tutti gli Offerenti coinvolti;
c) in caso di Forma aggregata:
--- hanno omesso le dichiarazioni di cui al punto 7.4, purché i requisiti ivi richiesti siano comunque posseduti e siano rispettati i contenuti minimi idonei a risalire all’oggetto delle stesse dichiarazioni e sia stato correttamente designato il mandatario o capogruppo;
--- hanno presentato le dichiarazioni in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le prestazioni da assumere;
d) in caso di consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
e) in caso di avvalimento nei casi e alle condizioni di cui al punto 8.2.1, lettere c) e d);
f) hanno effettuato nei termini il versamento all’ANAC di cui al punto 12.1 in misura insufficiente;
g) il soccorso istruttorio è ammesso solo se l’assenza delle cause di esclusione è dimostrata e i requisiti sono posseduti utilmente alla data di presentazione dell’offerta, senza il concorso di ulteriori operatori economici o, per gli Offerenti in forma aggregata, senza la necessità di estromettere o modificare anche un singolo Operatore economico.
14.1.3 Modalità del soccorso istruttorio
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio di corrispondenza ai sensi del punto 2.2, nei casi di cui ai punti 14.1.1 e 14.1.2:
a) la Stazione appaltante assegna all’Offerente il termine perentorio breve di 5 (cinque) giorni lavorativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui ai punti nei termini di cui alla lettera a), comporta l’ammissione dell’Offerente;
c) la Stazione appaltante esclude l’Offerente:
--- che non risponde nei termini di cui alla lettera a) o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio;
--- per il quale permangono le condizioni che hanno determinato il soccorso istruttorio che, in tal caso, diventano ostative alla partecipazione;
--- le cui risposte al soccorso istruttorio sono basate su condizioni delle quali non sia provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione delle Offerte;
--- le cui risposte al soccorso istruttorio costituiscono integrazioni o modificazioni oggettive o
soggettive dell’Offerente;
d) la reiterazione del soccorso istruttorio:
--- non è ammessa per motivi identici o analoghi al soccorso istruttorio al quale l’Offerente non ha dato riscontro o ha dato riscontro in modo insufficiente, negligente o non pertinente;
--- è ammessa eccezionalmente nel caso la mancata conclusione favorevole all’Offerente sia imputabile oggettivamente e direttamente a negligenza o palese sviamento nella richiesta da parte della Stazione appaltante.
14.2. Soccorso istruttorio informale
Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 14.1 la Stazione appaltante, può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. In ogni caso:
a) la Stazione appaltante può, senza che ciò costituisca alcun obbligo per la stessa, esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione:
--- con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) dell’Offerente, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione;
--- con iniziativa d’ufficio, ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 2, della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 43, commi 1, 3 e 4, del d.P.R. n. 445 del 2000, se risolvibile con la consultazione di banche dati pubbliche o reperibili da fonte certa presso pubbliche amministrazioni, a condizione che si tratti di banche dati o pubbliche amministrazioni individuabili senza necessità di indagini e liberamente accessibili in via telematica senza restrizioni;
b) il mancato riscontro al soccorso istruttorio informale o la mancata iniziativa di cui alla lettera a), non comporta l’esclusione dell’Offerente bensì, se la condizione non risulta altrimenti risolta, l’attivazione del soccorso istruttorio formale di cui al punto 14.1.
15. CAPO 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta «A»)
15.1. Contenuto della Documentazione amministrativa
15.1.1. Domanda di partecipazione
Non è richiesta una specifica o particolare domanda di partecipazione in quanto la presentazione del DGUE di cui a punto 15.2 da parte dell’Offerente singolo e di tutti i DGUE da parte dei soggetti che compongono l’Offerente in Forma aggregata, correttamente compilati e sottoscritti, con la necessaria individuazione degli stessi Offerenti, costituisce di per sé domanda di ammissione se dal DGUE prodotto si evince chiaramente la volontà di partecipare alla procedura.
Se la Piattaforma telematica, al fine di poter procedere alla partecipazione, richiede obbligatoriamente la compilazione di una domanda formale di partecipazione, le informazioni fornite dagli Operatori economici in tale domanda recedono e soccombono, senza acquistare valore giuridico, nel caso siano in contrasto insanabile con le indicazioni e dichiarazioni fornite con il DGUE.
15.1.2. Documentazione richiesta
Ferma restando la raccomandazione di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, ridondanti, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli richiesti, la documentazione amministrativa degli Operatori economici, da presentare con le modalità di cui al Capo 13, è costituita:
a) dal DGUE di cui al punto 15.2, con il quale ciascun Operatore economico attesta:
--- la propria qualificazione giuridica e la propria forma di partecipazione, individuale o in Forma aggregata o con il coinvolgimento di altri Operatori economici (raggruppamenti, consorzi, G.E.I.E., contratti di rete, ausiliari), di cui al Capo 5;
--- i requisiti generali e l’assenza di motivi di esclusione di cui al Capo 6;
--- il possesso dei requisiti di selezione e partecipazione di cui al Capo 7;
--- le condizioni relative all’avvalimento, se si è atto ricorso a questo istituto, di cui al Capo 8;
--- le condizioni relative al subappalto, se si è atto ricorso a questo istituto, di cui al Capo 9;
b) dalla documentazione non ricompresa nel DGUE relativa ai seguenti adempimenti obbligatori:
--- l’attestazione di versamento del contributo a favore di ANAC di cui al punto 12.1;
--- l’assolvimento dell’imposta di bollo di cui al punto 25.6;
c) dalla eventuale documentazione integrativa e accessoria di cui al punto 15.3.
15.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
15.2.1. Validità e formalità delle dichiarazioni
Tutte le dichiarazioni richieste, con particolare riferimento a quelle afferenti al Capo 6, al Capo 7 e al Capo 8, sono riassunte, unificate e soddisfatte con la presentazione del DGUE purché correttamente compilato anche negli allegati allo stesso e integrato in base alle specificità dei singoli Operatori economici; ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 85 del Codice:
a) le dichiarazioni sono redatte sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante, in formato editabile e liberamente disponibile, che l’Operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se nel modello non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all’Operatore economico medesimo;
b) sono rilasciate con la sottoscrizione apposta con le modalità di cui al punto 13.2;
c) devono essere presentate da tutti gli Operatori economici, ognuno per quanto di propria competenza, con riferimento alle cause di esclusione di cui al Capo 6 e ai requisiti di selezione di cui al Capo 7 che lo riguardano, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, cedenti o affittanti l’azienda o il ramo d’azienda nell’anno antecedente la data di indizione della gara, cooptati;
d) ogni DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico tra quelli di cui alla lettera c) e deve ricomprendere tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;
e) le eventuali documentazioni e dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3 devono essere sottoscritte dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all’originale o nell’interesse del quale la dichiarazione e rilasciata;
f) la Stazione appaltante ha predisposto due specifici modelli, uno per l’operatore economico che esegue la costruzione ed uno per l’operatore economico che esegue la progettazione.
15.2.2. Soggetti che devono presentare e sottoscrivere il DGUE
Richiamate le definizioni distinte di Operatore economico e di Offerente di cui al punto 1.2.2, rispettivamente lettera d) e lettera e):
a) Ogni Operatore economico deve sottoscrivere, ad opera della persona fisica che ne ha adeguata rappresentanza legale e poteri contrattuali, la propria Documentazione amministrativa e il proprio DGUE, per quanto di sua pertinenza, con riferimento all’assenza o la presenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione;
b) relativamente alle cause di esclusione aventi natura personale soggettiva di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del Codice, in quanto riferibili ai soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, in carica oppure cessate dalla carica nell’anno antecedente, nonché alle cause di esclusione aventi natura
soggettiva di cui all’articolo 80, comma 5, individuate al Capo 6, le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte:
--- dal legale rappresentante di cui alla precedente lettera a), in nome e per conto dei terzi interessati, solo se ne assume la responsabilità ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000;
--- oppure, in alternativa, da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate;
c) le condizioni di cui alle lettere a) e b) trovano applicazione anche con riferimento al DGUE, il quale contiene dichiarazioni di pertinenza e competenza imputabili:
--- all’Operatore economico Offerente, singolo, mandatario o mandante o in altra Forma aggregata;
--- all’Operatore economico diverso dall’Offerente, ad esempio: consorziato, ausiliario, cooptato, cedente o affittante l’azienda;
--- ai soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, elencati al punto 6.3, appartenenti a uno o più d’uno degli Operatori economici citati in precedenza.
15.2.3. Utilizzo del DGUE
Si raccomanda di utilizzare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante e disponibile come allegato del Disciplinare di gara in quanto:
a) se l’Operatore economico utilizza un DGUE:
--- nella modalità digitale disponibile su una qualunque Piattaforma telematica, questo deve essere convertito in formato PDF e trova applicazione la successiva lettera c);
--- secondo l’allegato 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 15 gennaio 2016 oppure secondo l’allegato della Circolare ministeriale n. 3 del 18 luglio 2016 trova applicazione la successiva lettera b);
b) considerato che i modelli di DGUE di cui alla lettera a) sono incompleti e non prevedono alcuni motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana né prevedono informazioni essenziali, adempimenti e requisiti che la normativa italiana o il Disciplinare di gara richiedono come indispensabili, l’Operatore economico è tenuto obbligatoriamente a compilare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante in forma editabile con tutte le informazioni, indicazioni e dichiarazioni, almeno per quanto non già dichiarato esaustivamente e con completezza, nei modelli di cui alla lettera a);
c) l’omissione di quanto previsto alla lettera c), costringe la Stazione appaltante ad attivare sub- procedimenti di soccorso istruttorio con aggravi e rischi per l’Offerente nonché, nei casi più gravi, con l’esclusione dello stesso Offerente;
d) la Stazione appaltante disapplica il comunicato del Ministero delle infrastrutture del 30 aprile 2018, per cui non è ammesso un DGUE riprodotto su CD, chiavetta USB o altro supporto magnetico diverso da quello caricato sulla Piattaforma nella Busta telematica della Documentazione amministrativa.
15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
La documentazione amministrativa deve essere integrata e corredata da quanto necessario alla corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell’Operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE, per mancata previsione della fattispecie o per insufficienza dello spazio disponibile. Tali integrazioni, a mero titolo di esempio indicativo e non esaustivo, possono riguardare quanto descritto nel seguito.
15.3.1. Atti formati in origine da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio
Atti formati in origine da pubbliche amministrazioni, autorità pubbliche o altre Stazioni appaltanti:
a) provvedimenti giurisdizionali di natura penale, anche se limitati al rinvio a giudizio, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall’autorità giudiziaria, sentenze di revoca della condanna o altra documentazione analoga a dimostrazione della rilevanza o meno di eventuali condanne anche non definitive o procedimenti non conclusi con l’archiviazione o l’assoluzione;
b) atti formali di contestazione:
--- di addebiti di imposte o contributi, corredati dai provvedimenti di esito delle eventuali domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi;
--- di negligenza o di gravi errori professionali, con eventuali controdeduzioni, corrispondenza rilevante, procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza o lodo, distintamente tra quelli divenuti definitivi anche per inoppugnabilità e quelli ancora non definitivi;
c) provvedimenti di risoluzione contrattuale distintamente tra quelli in fase di contenzioso non ancora definito e quelli divenuti inoppugnabili nonché provvedimenti sanzionatori emessi da pubbliche amministrazioni, da organi giurisdizionali o da Autorità di settore;
d) in caso di procedura di concordato preventivo con continuità:
--- provvedimento del tribunale di autorizzazione alla partecipazione alle gare se è stata presentata domanda di accesso al concordato;
--- provvedimento del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di ammissione al concordato;
--- relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, ai sensi dell’articolo 000-xxx, xxx X.X. n. 267 del 1942;
e) provvedimento amministrativo o giurisdizionale:
--- di nomina dell’amministratore giudiziario in seguito a sequestro di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001;
--- che dispone l’amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi dell’articolo 34 o dell’articolo 34-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011;
f) iscrizioni al casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, non ancora decadute e non annullate in autotutela o con provvedimento giurisdizionale definitivo.
15.3.2. Atti formati in origine da privati
Atti formati in origine dall’Operatore economico o da altri privati coinvolti:
a) contratti di avvalimento, elenco dei mezzi e delle risorse che l’Operatore economico ausiliario mette a disposizione dell’Offerente;
b) dichiarazioni probatorie attestanti il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo di cui agli articoli 2497, comma 1, e 2497-sexies del Codice civile (cosiddetto «avvalimento infragruppo»);
c) atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte:
--- penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente;
--- ostative e di self cleaning nei confronti dell’Operatore economico ove ammessi dall’articolo 80, comma 7, del Codice;
d) contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d’azienda, atti di fusione o trasformazione;
e) atti di mandato collettivo irrevocabile o di costituzione, per Offerenti in Forma aggregata già costituiti formalmente;
f) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei certificati camerali o in altri pubblici registri, di modifica, recesso, dimissioni, integrazione o cessazione di uno o più soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 o di modifica delle condizioni di cui al Capo 6 o ai criteri di selezione di cui al Capo 7.
16. CAPO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL’OFFERTA TECNICA (busta «B»)
16.1. Contenuto di merito e oggetto dell’offerta tecnica
La busta telematica dell’Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta tecnica, redatta in modo da esprimere compiutamente degli elementi, anche suddivisi in sub-elementi, elencati sinteticamente al punto 18.1 e specificati nel dettaglio nel presente punto 16.1, che si raccomanda di tenere in
considerazione nella fase di redazione; deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra diversa condizione rispetto al progetto a base di gara, ivi compresi eventuali adeguamenti al PSC in applicazione analogica dell’articolo 100, comma 5, del decreto n. 81 del 2008; l’Offerta tecnica, redatta tenendo conto del progetto a base di gara e dei relativi allegati, compreso il Capitolato Speciale d’appalto, deve essere redatta in modo adeguato, comprensibile e completo.
16.1.1. Elemento 1: Qualità tecnico-architettonica e prestazionale
È costituito da una o più relazioni, integrate da una documentazione grafica ove ritenuta necessaria o anche solo opportuna dall’Offerente, eventualmente corredate da certificazioni, il tutto articolato in paragrafi o titoli distinti per ciascuno dei sub-elementi che compongono l’elemento di valutazione, dove l’Offerente descrive le condizioni, anche in base al proprio apprezzamento tecnico scientifico e imprenditoriale, che ritiene di applicare:
a) al miglioramento della qualità tecnico-architettonica delle opere di finitura esterne;
b) al miglioramento della qualità prestazionale delle opere di finitura esterne; con riferimento al contrasto all’invecchiamento, all’obsolescenza, al degrado, anche in relazione all’erosione e i danni degli agenti atmosferici e dal trascorrere del tempo; utilizzo di materiali e impianti finalizzati alla maggior facilità di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, anche con riferimento alle manutenzioni periodiche;
16.1.2. Elemento 2: Miglioramento ciclo acque
È costituito da una o più relazioni, integrate da una documentazione grafica ove ritenuta necessaria o anche solo opportuna dall’Offerente, eventualmente corredate da certificazioni, il tutto articolato in paragrafi o titoli distinti per ciascuno dei sub-elementi che compongono l’elemento di valutazione, dove l’Offerente descrive le condizioni, anche in base al proprio apprezzamento tecnico scientifico e imprenditoriale, che ritiene di applicare:
a) per il miglioramento delle operazioni di raccolta ed eventuale riutilizzo delle acque meteoriche raccolte sulle coperture;
b) per il miglioramento delle operazioni di allontanamento, raccolta ed eventuale riutilizzo delle acque meteoriche raccolte a terra, il tutto anche in relazione alle proposte di cui al successivo elemento 3;
c) all’efficientamento, sia sotto il profilo della semplificazione che del minor impatto economico, delle operazioni di manutenzione ordinaria e periodica degli impianti proposti come miglioramento in relazione ai sub-elementi 2.a e 2.b;
16.1.3. Elemento 3: Miglioramento area esterna
È costituito da una o più relazioni, integrate da una documentazione grafica ove ritenuta necessaria o anche solo opportuna dall’Offerente, eventualmente corredate da certificazioni, il tutto articolato in paragrafi o titoli distinti per ciascuno dei sub-elementi che compongono l’elemento di valutazione, dove l’Offerente descrive le condizioni, anche in base al proprio apprezzamento tecnico scientifico e imprenditoriale, che ritiene di applicare:
a) per il miglioramento delle sistemazioni dell’area esterna così come prevista da progetto, tenendo in considerazione i percorsi pedonali, quelli degli automezzi (privati, pubblici, di soccorso), nonché gli spazi a verde;
b) per la migliore fruizione, da parte delle persone diversamente abili (sotto il profilo motorio, visivo e uditivo) dei percorsi pedonali e degli spazi a verde;
c) all’efficientamento, sia sotto il profilo della semplificazione che del minor impatto economico, delle operazioni di manutenzione ordinaria e periodica degli spazi oggetto delle proposte di cui ai sub-elementi 3.a e 3.b;
16.1.4. Elemento 4: Cantiere
È costituito da una o più relazioni, integrate da una documentazione grafica ove ritenuta necessaria o anche solo opportuna dall’Offerente, eventualmente corredate da certificazioni, il tutto articolato in paragrafi o titoli distinti per ciascuno dei sub-elementi che compongono l’elemento di valutazione, dove l’Offerente descrive le condizioni, anche in base al proprio apprezzamento tecnico scientifico e imprenditoriale, che ritiene di applicare:
a) all’impianto e nella gestione del cantiere, con le modalità previsionali della movimentazione, stoccaggio e destinazione dei materiali (terre, materiali inerti, materiali e agenti inquinanti, materiali da costruzione), le modalità di monitoraggio delle predette operazioni nonché i contenuti previsionali delle opere suggerite per la mitigazione ambientale nella gestione del cantiere rispetto al contesto, anche in termini di gestione delle emissioni moleste o nocive di qualunque tipo nella fase di esecuzione dei lavori compresa la riduzione e il contenimento delle emissioni di polveri, rumori (anche provenienti dai mezzi di cantiere) e altri agenti inquinanti di qualunque genere e tipo (acque di lavaggio, combustibili e lubrificanti usati);
b) al miglioramento dell’accessibilità all’area di cantiere, non solo in relazione alla circolazione interna all’area di proprietà della Stazione appaltante, ma anche in relazione alla viabilità di proprietà comunale;
c) ai sistemi di monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e delle attività di cantiere, alle modalità con cui rendere disponibili tali monitoraggi parte a favore della Stazione appaltante e parte eventualmente a favore del pubblico; ai fini della valorizzazione è data preferenza al più adeguato sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento di lavori, anche mediante la messa a disposizione del pubblico e delle istituzioni di portale web e/o altri supporti;
16.1.5. Computo metrico estimativo, Cronoprogramma
L’Offerta tecnica è corredata:
a) da un computo metrico estimativo anche limitato agli elementi che si discostano da quanto previsto dal progetto posto a base di gara, distinguendo tra le voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente e le voci aumentate nelle quantità e le nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione di voci soppresse; non deve contenere prezzi unitari né importi o altri elementi economici che possano, anche solo potenzialmente, essere suscettibili di rendere palese elementi di natura economica di cui al Capo 17, condizione che comporta l’esclusione;
b) da un proprio cronoprogramma dei lavori, se l’Offerta tecnica sotto qualche profilo ha una significativa relazione o incidenza rispetto alle fasi di esecuzione; il cronoprogramma può riportare le soglie temporali intermedie (milestone) previste dall’Offerente, anche discostantesi dalle eventuali soglie temporali che non siano state definite inderogabili nella documentazione posta a base di gara; il cronoprogramma deve essere redatto tassativamente su base 100 oppure sulla base tempo posto a base di gara di cui al Capo 4, in modo da non palesare l’entità dell’offerta temporale di cui al punto 17.2;
c) i documenti di cui alle lettere a) e b) non sono richiesti a pena di esclusione, la loro finalità è limitata esclusivamente al perseguimento delle finalità di cui al presente Capo 16, ovvero all’apprezzamento tecnico-discrezionale dell’Offerta tecnica concorrendo alla sua credibilità e veridicità; pertanto la loro assenza, incompletezza o eccessiva approssimazione, inciderà sulla valutazione dell’Offerta tecnica, senza alcun rilievo sotto il profilo economico ai sensi del punto 16.2.2, lettera f);
d) la documentazione di cui al presente punto 16.1.5, non concorre al numero massimo degli elaborati grafici e delle relazioni descrittive indicato e raccomandato al punto 16.2.1..
16.2. Formalità e condizioni dell’Offerta tecnica
16.2.1. Formalità dell’Offerta tecnica
La forma dell’Offerta tecnica è disciplinata come segue:
a) è costituita prioritariamente da relazioni scritte, che facoltativamente possono essere corredate dagli elaborati grafici che l’Offerente ritenga necessari per illustrare quanto proposto, con qualunque tecnica elaborati; la relativa documentazione è contenuta nei seguenti limiti indicativi:
--- le relazioni tecniche sono composte complessivamente da un numero massimo di 30 (trenta) cartelle, eventualmente integrate da limitate rappresentazioni grafiche per un numero massimo di 4 (quattro) schede in formato A2, oppure 8 (otto) schede formato A3, ovvero formati intermedi, anche misti, analoghi per dimensione e superficie occupata complessiva;
--- il numero massimo delle schede e delle cartelle può essere distribuito tra i predetti elementi secondo la sensibilità dell’Offerente; tale numero non è vincolante ai fini dell’ammissione dell’Offerta tecnica e il suo superamento non comporta l’oscuramento o l’omissione delle schede o cartelle eccedenti;
b) il numero delle schede e delle cartelle ancorché non vincolante, costituisce raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, il superamento del numero massimo non costituisce di per sé causa di esclusione ma è valutato negativamente in quanto, seppure sia riconosciuta all’Offerente una autonomia nelle descrizioni, può costituire indice di scarsa sinteticità del contenuto illustrato il quale, deve descrivere nel dettaglio, con chiarezza e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità, gli aspetti rilevanti degli elementi e sub-elementi che compongono l’Offerta tecnica; il miglior rapporto tra completezza e sinteticità incide sulle valutazioni ai sensi del punto 18.1.5, lettera c);
c) per “cartelle” si intendono le singole facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle “pagine” e non ai “fogli”), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti; le cartelle possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, tabelle, calcoli e altre forme di espressione tecnica e intellettuale; al numero delle cartelle non concorrono le copertine, gli eventuali sommari, le eventuali copie di certificazioni rilasciate da organismi terzi, i curricula sintetici dei professionisti dichiarati in quanto coinvolti nell’espletamento dei servizi in affidamento;
d) le relazioni devono essere omogenee e all’interno di esse devono prevedere la suddivisione distinta per ciascuno degli elementi e, preferibilmente, dei sub-elementi di cui al punto 18.1, comunque in modo da poter individuare con immediatezza i contenuti con riferimento ai predetti elementi e sub- elementi;
e) ciascun file contenente gli elaborati grafici o le relazioni deve essere sottoscritto con firma digitale dall’Offerente (Esecutore e Progettista); le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in copia per immagine dell’originale, all’interno del file di riferimento.
16.2.2. Condizioni alle quali è soggetta l’Offerta tecnica
L’Offerta tecnica è soggetta alle seguenti condizioni:
a) dall’Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell’Offerta Economica, anche con riferimento ad un singolo elemento contenuto nella Busta dell’Offerta economica di cui al Capo 17;
b) l’Offerta Tecnica non può:
--- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o incremento dei corrispettivi, pertanto sotto il profilo economico l’importo risultante dal ribasso offerto in base all’Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
--- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
--- in relazione a uno o più d’uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o
rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consentano una valutazione univoca;
--- comportare varianti che siano in contrasto insanabile con la documentazione di cui al punto 2.1.2;
--- comportare condizioni peggiorative o meno performanti rispetto alle previsioni poste a base di gara;
--- essere in violazione di norme legislative o regolamentari non espressamente derogate o derogabili dalla documentazione posta a base di gara;
--- essere peggiorativa rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica già disponibile, anche sotto il profilo dimensionale degli spazi utili per le attività istituzionali e strumentali;
c) l’Offerta tecnica deve essere sottoscritta dall’Offerente (Esecutore e Progettista) mediante la firma dei soggetti che ne hanno la rappresentanza legale o a questi equiparati; in caso di Offerente in Forma aggregata:
--- non ancora costituita formalmente con atto di mandato, la sottoscrizione deve essere apposta da ciascun Operatore economico che partecipa alla predetta Forma aggregata;
--- già costituita formalmente con atto di mandato, la sottoscrizione deve essere apposta dall’Operatore economico mandatario o capogruppo;
d) le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), sono imposte a pena di esclusione;
e) se l’Offerta Tecnica, a giudizio dell’Offerente, contiene segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice, deve essere corredata da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni, fermo restando quanto previsto al punto 25.3.3; dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come inesistenti;
f) all’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario si applica la disciplina di cui al punto 24.1.4.
17. CAPO 17. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL’OFFERTA ECONOMICA (Busta «C»)
La busta dell’Offerta economica deve contenere esclusivamente l’Offerta economica di cui al presente Capo compilando lo “Schema presentazione offerta”.
17.1 Offerta di prezzo
L’offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di cui al punto 3.1, numero 1), ovvero sull’importo dei lavori soggetto a ribasso, nonché, separatamente, sull’importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui al punto 3.1, numero 3), con le modalità e alle condizioni che seguono:
a) il ribasso è indicato su apposita dichiarazione, disponibile e scaricabile dalla Piattaforma telematica, da sottoscrivere con firma digitale e poi ricaricare sulla stessa Piattaforma;
b) i ribassi vengono indicati in cifre e in lettere e, in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere e, in ogni caso, con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
c) il ribasso sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori si applica all’importo dei lavori posto a base di gara e si estende all’elenco dei prezzi unitari integrante il progetto a base di gara ai soli fini di eventuali modifiche contrattuali non ricostruibili secondo i principi del contratto a corpo; il ribasso sull’importo del corrispettivo della progettazione esecutiva si applica all’importo del corrispettivo delle prestazioni professionali posto a base di gara;
d) a pena di esclusione l’offerta è corredata obbligatoriamente dall’indicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Codice, dell’incidenza percentuale o, in alternativa, dell’importo in valore
assoluto, dei seguenti costi propri dell’Offerente, quali componenti interne dell’importo sul quale è offerto il ribasso:
--- oneri di sicurezza aziendali (intesi come oneri di sicurezza estranei e diversi dai costi interferenziali previsti per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento;
--- costo complessivo della manodopera (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette e indirette, TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra componente con la sola eccezione delle spese generali e dell’utile di impresa);
e) il ribasso non si applica agli oneri per l’attuazione del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 3.1, numero 2), ai sensi dell’articolo 23, comma 16, ultimo periodo, del Codice, dell’articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del punto 4 dell’allegato XV del predetto decreto;
f) l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante degli offerenti o da altri soggetti aventi i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione amministrativa secondo quanto previsto al punto 13.2;
g) limitatamente alle Forme aggregate, tra cui i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice, a pena di esclusione la sottoscrizione di cui alla lettera f), deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo, anche con eventuale conferimento di delega al solo Operatore economico designato mandatario.
17.2. Offerta di tempo
L’offerta è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale sul tempo di esecuzione delle prestazioni così come indicato al Capo 4, ai sensi dell’articolo 95, comma 6, lettera g), del Codice con le seguenti precisazioni:
a) la riduzione è indicata in calce all’Offerta di prezzo di cui al punto 17.1;
a) la riduzione è indicata in calce all’Offerta di prezzo di cui al punto 17.1, con unica sottoscrizione dell’Offerente ai sensi del punto 17.1, lettera c); è indicata preferibilmente in cifre e in lettere e, in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
b) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all’unità di giorno superiore.
18. CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, commi 2 e 6, del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al presente Capo con le specificazioni previste per ciascuno, così sintetizzati.
Elementi e macroelementi | riferimento | Peso |
Offerta tecnica | Capo 16 | 70 |
Offerta economica: ribasso del prezzo | Punto 17.1 | 25 |
Offerta tempo: riduzione del tempo | Punto 17.2 | 5 |
Totale | 100 |
18.1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Gli elementi di valutazione:
a) sono suddivisi in sub-elementi, con i rispettivi pesi e sub-pesi, come segue:
n. | Elementi (e sub-elementi) | W |
sub-pesi | pesi | |||
1. | Qualità tecnico-architettonica e prestazionale | 20 | ||
1.a | Miglioramento opere finitura esterne | 10 | ||
1.b | Miglioramento qualità prestazionale opere finiture esterne | 10 | ||
2. | Miglioramento ciclo delle acque | 20 | ||
2.a | Raccolta e riutilizzo acque meteoriche coperture | 7 | ||
2.b | Allontanamento, raccolta e riutilizzo acque meteoriche a terra | 7 | ||
2.c | Efficientamento manutenzione in relazione al ciclo delle acque | 6 | ||
3. | Miglioramento sistemazione area esterna | 20 | ||
3.a | Miglioramento sistemazione area esterna | 7 | ||
3.b | Miglioramento fruizione area esterna | 7 | ||
3.c | Efficientamento manutenzione in relazione all’area esterna | 6 | ||
4. | Cantiere | 10 | ||
4.a | Miglioramento gestione cantiere | 4 | ||
4.b | Miglioramento accessibilità cantiere | 4 | ||
4.c | Sistemi di monitoraggio cantiere | 2 | ||
SOMMA dei pesi dell’Offerta tecnica | 70 |
b) la valutazione dell’Offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione che costituisce l’Offerta Tecnica contenuta nella busta di cui al Capo 16, ed è basata sui criteri descritti nel seguito.
18.1.1. Elemento 1: Qualità tecnico-architettonica e prestazionale
sub. 1.a) le migliori soluzioni tecnologiche e/o costruttive, anche sotto il profilo della tecnica ingegneristica; con particolare riferimento all’aspetto estetico delle opere di finitura esterne, il tutto nell’ottica di una maggior caratterizzazione dell’opera, intesa come una sua maggiore riconoscibilità e unicità;
sub. 1.b) le migliori soluzioni sotto il profilo dei livelli prestazionali delle opere di finitura esterne, con preciso riferimento al contrasto all’invecchiamento, all’obsolescenza, al degrado, anche in relazione all’erosione e i danni degli agenti atmosferici e dal trascorrere del tempo, alla maggior facilità di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, nonché la ricerca della minimizzazione delle manutenzioni periodiche.
18.1.2. Elemento 2: Miglioramento ciclo acque
sub. 2.a) la migliore e più innovative soluzioni in relazione al miglioramento delle operazioni di raccolta ed eventuale riutilizzo delle acque meteoriche raccolte sulle coperture;
sub. 2.b) la migliore e più innovative soluzioni in relazione al miglioramento delle operazioni di allontanamento, raccolta ed eventuale riutilizzo delle acque meteoriche raccolte a terra, anche con riferimento al miglioramento della protezione del piano interrato, il tutto coordinato con le proposte di cui all’elemento 3;
sub. 2.c) le migliori proposte volte a semplificare e minimizzare l’impatto, anche economico, delle operazioni di manutenzione ordinaria e periodica degli impianti così come complessivamente proposti in termini di miglioramento in relazione ai sub-elementi 2.a e 2.b.
18.1.3. Elemento 3: Miglioramento area esterna
sub. 3.a) le migliori soluzioni, sia sotto l’aspetto estetico che funzionale, in relazione al miglioramento delle sistemazioni dell’area esterna così come prevista da progetto, tenendo in considerazione i percorsi pedonali, quelli degli automezzi (privati, pubblici, di soccorso), nonché gli spazi a verde; il tutto in relazione anche all’innalzamento del livello di sicurezza passiva dei fruitori della struttura;
sub. 3.b) le migliori soluzioni in relazione ad una migliore fruizione, da parte delle persone diversamente abili (sotto il profilo motorio, visivo e uditivo) dei percorsi pedinali e degli spazi a verde, comprensivi dei miglioramenti di cui al sub-elemento 3.a;
sub. 3.c) le migliori proposte volte a semplificare e minimizzare l’impatto, anche economico, delle operazioni di manutenzione ordinaria e periodica delle opere esterne così come complessivamente proposte in termini di miglioramento in relazione ai sub-elementi 3.a e 3.b.
18.1.4. Elemento 4: Cantiere
sub. 4.a) le migliori e più incisive proposte in relazione all’impianto ed alla gestione del cantiere, con preciso riferimento alle modalità previsionali della movimentazione, stoccaggio e destinazione dei materiali (terre, materiali inerti, materiali e agenti inquinanti, materiali da costruzione), le modalità di monitoraggio delle predette operazioni nonché i contenuti previsionali delle opere suggerite per la mitigazione ambientale nella gestione del cantiere rispetto al contesto, anche in termini di gestione delle emissioni moleste o nocive di qualunque tipo nella fase di esecuzione dei lavori compresa la riduzione e il contenimento delle emissioni di polveri, rumori (anche provenienti dai mezzi di cantiere) e altri agenti inquinanti di qualunque genere e tipo (acque di lavaggio, combustibili e lubrificanti usati);
sub. 4.b) le migliori soluzioni volte al miglioramento dell’accessibilità all’area di cantiere, non solo in relazione alla circolazione interna all’area di proprietà della Stazione appaltante, ma anche in relazione alla viabilità di proprietà comunale;
sub. 4.c) i migliori e più innovativi sistemi di monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e delle attività di cantiere; soprattutto in relazione al più adeguato sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento di lavori, anche mediante la messa a disposizione del pubblico e delle istituzioni di portale web e/o altri supporti.
18.1.5. Principi generali e condizioni a presidio della valutazione dell’Offerta Tecnica
I criteri di valutazione sono integrati dalle seguenti condizioni ad applicazione generale:
a) la valutazione tende a previlegiare le Offerte tecniche maggiormente:
--- significative sotto i diversi profili previsti;
--- efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
--- connotate da elementi innovativi nei processi e nei contenuti;
--- convincenti nell’illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche dell’Offerta tecnica;
b) ai fini dell’attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell’Offerta tecnica che:
--- sono la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre autorità, il cui contenuto sia vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, senza alcun contributo apportato dall’autonomia delle conoscenze dell’Offerente;
--- sono estranei agli elementi o ai sub-elementi di cui al punto 18.1, lettera a), a prescindere dal loro valore intrinseco;
c) nella valutazione sono previlegiate, in via concorrente con i criteri descritti in precedenza, le Offerte tecniche che costituiscono un miglior rapporto tra sintesi, chiarezza e completezza della rappresentazione, nel senso che influiscono sulla riduzione o l’affievolimento della eventuale valutazione positiva le rappresentazioni descrittive prolisse o ridondanti, inutilmente ripetitive di concetti, la cui lunghezza sia idonea a intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice
senza che contribuiscano a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione; al contrario la combinazione tra la sintesi, la chiarezza e la completezza della rappresentazione concorre alla preferenza nella valutazione, quando rende i lavori della Commissione giudicatrice maggiormente spediti e, nel medesimo tempo, maggiormente ponderati e consapevoli.
18.2. Attribuzione dei punteggi agli elementi dell’Offerta tecnica
18.2.1. Valutazione dell’Offerta tecnica
L’attribuzione dei punteggi avviene con le seguenti modalità:
a) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, ciascun commissario attribuisce un grado di preferenza tramite un valore numerico da 1 (uno) a 6 (sei), con il metodo del «confronto a coppie» di cui al paragrafo V, terzo capoverso, lettera b), e capoversi dal settimo al dodicesimo, delle Linee guida n. 2, per quanto non diversamente disposto dal presente punto 18.2, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per ciascun sub- elemento di valutazione, utilizzando uno schema di «matrice triangolare alta» o «matrice triangolare superiore» come dallo schema che segue:
Offerenti | A | B | C | D | E | F | N-1 | N |
A | ||||||||
B | ||||||||
C | ||||||||
D | ||||||||
E | ||||||||
F | ||||||||
N-1 |
b) il grado di preferenza attribuito a ciascun confronto è espresso con uno dei seguenti valori:
--- 6 in caso di preferenza massima o in caso la diversa offerta posta in confronto non sia presente,
--- 5 in caso di preferenza grande,
--- 4 in caso di preferenza media,
--- 3 in caso di preferenza piccola,
--- 2 in caso di preferenza minima;
--- in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto;
--- nel caso in cui un offerente abbia omesso un sub-elemento di valutazione, oppure il sub- elemento offerto sia inammissibile, sempre che non rientri tra le fattispecie di esclusione dell’intera Offerta tecnica ai sensi del punto 16.2.2, lettera d), tale sub-elemento non è valorizzato e all’elemento o al sub-elemento dell’offerta posta a confronto nella coppia in esame è attribuito il grado di preferenza che esprime il valore massimo di 6 (sei);
c) in parziale scostamento dalle Linee guida n. 2, in luogo del confronto a coppie di cui alle lettere a) e b), se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 4 (quattro) al fine di evitare effetti distorsivi e non coerenti del confronto a coppie tipici dei casi di offerte in numero limitato, a ciascun sub- elemento di valutazione che costituisce l’elemento è attribuito un valore numerico, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la scala di valori che segue (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
Xxxxxxxx | Xxxxxxx di valori | Criterio di giudizio della proposta / miglioramento |
Eccellente | 1,0 | è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori |
Ottimo | 0,8 | aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative |
Buono | 0,6 | aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali |
Discreto | 0,4 | aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio |
Modesto | 0,2 | appena percepibile o appena sufficiente |
Assente/irrilevante | 0,0 | nessuna proposta o miglioramento irrilevante |
d) per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è individuato un coefficiente costituito dalla somma (oppure dalla media) dei valori attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo valore complessivo ottenuto dal sub-elemento;
e) a ciascun singolo sub-elemento è assegnato un punteggio specifico costituito dal prodotto del coefficiente di cui alla lettera d), per il relativo sub-peso di cui al punto 18.1, secondo la formula:
dove: | Pi = Wi x Ci / Cmax |
Pi | Punteggio attribuito al sub-elemento (i) dell’offerta in esame, compreso tra 0 (zero) e il valore di W(i); |
Wi | è il sub-peso previsto per il sub-elemento (i) al punto 18.1; |
Ci | è il coefficiente del sub-elemento (i) ovvero la somma (o la media) dei valori attribuiti dai commissari al sub-elemento (i); |
Cmax | è il coefficiente più elevato attribuito al sub-elemento (i) tra tutte le offerte, ovvero la media (o la somma) di valore più elevato conseguita dal sub-elemento (i); |
f) a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio costituito dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli sub-elementi che lo compongono;
g) se in relazione a un elemento, suddiviso in sub-elementi nessuna offerta ottiene come punteggio il valore del peso dell’elemento medesimo previsto al punto 18.1, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’elemento all’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio quale somma dei punteggi dei relativi sub-elementi che lo compongono e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l’elemento (cosiddetta riparametrazione di primo livello).
18.2.2. Punteggio complessivo dell’Offerta Tecnica
All’Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, dopo l’eventuale riparametrazione di primo livello di cui al punto 18.2.1, lettera g); in ogni caso:
a) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta tecnica (ovvero 70), è effettuata una nuova riparametrazione (cosiddetta riparametrazione di secondo livello), in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla necessità di ottenere un’Offerta tecnica di pregio e apprezzabilmente significativa; in tal caso:
--- è assegnato il peso totale dell’Offerta tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta tecnica;
--- la predetta riparametrazione di secondo livello segue l’individuazione della soglia di
sbarramento di cui alla successiva lettera b);
--- la predetta riparametrazione di secondo livello segue l’individuazione della soglia di anomalia di cui al punto 22.3;
b) è prevista una soglia di sbarramento escludente relativamente all’Offerta tecnica pari a un punteggio complessivo di 35 (trentacinque), pertanto:
--- l’Offerta tecnica che non raggiunge il punteggio che individua la predetta soglia di sbarramento è estromessa dal procedimento di gara;
--- non si procede all’apertura dell’Offerta economica connessa all’Offerta tecnica esclusa per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento.
18.3. Attribuzione dei punteggi agli elementi dell’Offerta economica
18.3.1. Attribuzione dei punteggi all’Offerta di prezzo (peso 25)
L’elemento prezzo, costituito dal ribasso percentuale unico sul corrispettivo di cui al punto 3.1, numeri 1) e 3):
a) espresso con le modalità di cui al punto 17.1;
b) è valutato attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:
--- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);
--- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
--- nel calcolo il rapporto tra il ribasso offerto e il ribasso massimo è rettificato utilizzando come
parametro correttivo «X» nella misura di 0,90;
--- il punteggio è attribuito applicando la seguente formula bilineare:
dove | per Ri <= Rmed Pi = 25 x 0,90 x Ri / R med |
per Ri > Rmed Pi = 25 x [0,90 + (1,00 - 0,90) x [(Ri - Rmed) / (Rmax - Rmed)] | |
Pi | è il punteggio attribuito al singolo concorrente, variabile da 0 (zero) a 25 (venticinque); |
25 | è il peso previsto per l’elemento prezzo al Capo 18; |
Ri | è il ribasso offerto dal singolo concorrente; |
Rmax | è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutte le offerte; |
Rmed | è il ribasso medio dei ribassi di tutte le offerte. |
18.3.2. Attribuzione dei punteggi all’Offerta di tempo (peso 5)
L’offerta è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale sul tempo di esecuzione delle prestazioni di cui al punto 4.1, lettera a) e lettera b), ai sensi dell’articolo 95, comma 6, lettera g), del Codice con le seguenti precisazioni:
a) espresso con le modalità di cui al punto 17.2;
b) è valutato attribuendo un coefficiente alla riduzione percentuale offerta, come segue:
--- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);
--- è calcolata la riduzione media tra tutte le offerte ammesse;
--- è attribuito il coefficiente uno a tutte le riduzioni pari o superiori alla riduzione media;
--- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula bilineare:
dove: | Pi = 5 x Ti / Tmed |
Pi | è il punteggio attribuito al singolo concorrente, variabile da 0 (zero) a 5 (cinque); |
5 | è il peso previsto per l’elemento tempo al Capo 18; |
Ti | è la riduzione offerta dal singolo concorrente; |
Tmed | è la media aritmetica dei valori delle riduzioni offerte sul tempo. |
18.4. Valutazione e attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria
Alla conclusione della seduta a ciascuna offerta è attribuito il punteggio complessivo ottenuto sommando al punteggio ottenuto dall’Offerta tecnica di cui al punto 18.2 il punteggio ottenuto dall’Offerta economica di cui al punto 18.3.1 ed il punteggio ottenuto dall’Offerta temporale di cui al punto 18.3.2. Sulla base di tale punteggio complessivo è formata la graduatoria provvisoria.
Si precisa che:
a) ai fini dell’efficacia e validità giuridica dell’offerta, è considerata l’Offerta economica redatta dall’Offerente sul Documento di offerta predisposto dalla Stazione appaltante, scaricato, sottoscritto e poi ricaricato sulla Piattaforma telematica, rispetto a quella, se diversa nei valori, formulata nei campi della Piattaforma e generata dalla stessa Piattaforma;
b) ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria (somme, medie, soglie di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all’infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito o generato dalla predetta Piattaforma.
19. CAPO 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice:
a) è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) soggetti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; per ciascuno dei commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, comma 9, del Codice; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.P.R. n. 445 del 2000 e presentano un proprio curriculum;
b) La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.
c) dopo la conclusione della valutazione delle Offerte tecniche di cui al punto 18.2, sono resi note le generalità dei componenti della Commissione giudicatrice, corredata al curriculum di ciascuno di essi, mediante pubblicazione sul Profilo di committente ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Codice.
20. CAPO 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
20.1. Disciplina generale delle sedute di gara
Lo svolgimento delle sedute avviene con le seguenti modalità:
a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, con utilizzo della Piattaforma telematica (SINTEL), ferma restando la pubblicità finale dell’esito dei singoli sub-procedimenti, di quanto previsto nel seguito;
b) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute, il responsabile del seggio di gara deve disconnettere i soggetti collegati diversi dai componenti dello stesso seggio di gara se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più Operatori economici in relazione:
--- ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice e alle condizioni che coinvolgono gli aspetti della riservatezza;
--- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non possa essere turbato o influenzato, nemmeno in ipotesi, dalla presenza degli Operatori economici o di terzi;
--- ad analisi di dettaglio del contenuto specifico di dichiarazioni complesse, purché di queste sia garantita la lor conservazione, integrità e la non manomissione;
c) si svolgono sempre in forma riservata, ferma restando la verbalizzazione:
--- l’eventuale procedimento riscontro al soccorso istruttorio di cui al Capo 14;
--- le sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione e il giudizio sull’Offerta tecnica di cui ai punti 18.1 e 18.2;
--- l’eventuale procedimento di verifica in contraddittorio delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse di cui al Capo 23;
d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli Operatori economici o delle Offerte, per cause di forza maggiore, per il superamento degli orari d’ufficio non altrimenti rimediabili o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica con aggiornamento ad altra data, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità di cui al punto 2.2;
f) alla seduta pubblica di cui alla lettera a), possono presenziare fisicamente i rappresentanti legali, i direttori tecnici, i procuratori o i delegati degli Offerenti, muniti di documento di riconoscimento e di atto di conferimento di delega se non risultante dalla documentazione amministrativa presentata, in numero non superiore a 1 (una) persona fisica per ogni Offerente;
g) le operazioni di gara si possono svolgere anche senza la presenza fisica degli Offerenti in quanto la gara è indetta e svolta in forma telematica, idonea a fornire certezza sull’identità degli Offerenti e ad assicurare l’immodificabilità della documentazione e delle offerte, consentendo di tracciare qualsivoglia apertura dei file presentati; tali caratteristiche sono idonee a soddisfare l’interesse pubblico alla trasparenza e imparzialità predicate da una giurisprudenza univoca e costante, anche in considerazione dell’abrogazione dell’articolo 120 del Regolamento generale.
20.2. Individuazione degli Offerenti
In Manerbio presso l’aula magna del Presidio Ospedaliero, in via Lungomella Valsecchi snc, nel 29/03/2023 alle ore 10:30 o, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il seggio di gara provvede a verificare la correttezza della presentazione delle offerte e in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione. In questa fase, prima di qualunque altro adempimento sono esclusi senza necessità di procedere oltre, gli Offerenti:
a) la cui offerta:
--- è pervenuta dopo il termine perentorio di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), indipendentemente dall’entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
--- non consente l’individuazione degli Offerenti;
--- non contiene l’Offerta tecnica o l’Offerta economica oppure contiene l’Offerta economica
all’interno dell’Offerta tecnica o all’interno della documentazione amministrativa;
b) che concorrono in violazione dei divieti di partecipazione plurima, di avvalimento plurimo o di conflitto tra partecipazione e avvalimento, se rilevato direttamente in fase di apertura della gara.
21. CAPO 21. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
21.1. Esame della documentazione amministrativa ed esclusioni
Fermo restando quanto previsto al punto 20.2, l’esame della documentazione amministrativa riguarda i motivi di esclusione di cui al Capo 6, i requisiti di selezione di cui al Capo 7 e, ove presenti o necessarie, le condizioni di cui al Capo 8 e al Capo 9, con particolare riferimento a quanto dichiarato nel DGUE e suoi allegati, di cui al punto 15.2 nonché le eventuali dichiarazioni integrative di cui a punto 15.3; l’esame avviene contestualmente o immediatamente in successione all’individuazione degli Offerenti di cui al punto 20.2. Il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione
amministrativa presentata ed esclude gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento, che:
a) non hanno sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, ai sensi dei punti o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell’Operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico;
b) in una o più d’una delle dichiarazioni:
--- hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili col soccorso istruttorio di cui al Capo 14, previste inderogabilmente da una disposizione di legge, dal Xxxxxx, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Xxxxxx o dal Disciplinare di gara;
--- hanno dichiarato o esposto fatti o condizioni mendaci, prodotto documenti falsi oppure omesso dichiarazioni e condizioni rilevanti ai fini della partecipazione con l’intento di essere ammessi;
--- presentano irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa;
c) incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
--- motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione;
--- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
--- assenza o carenza di requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, con inammissibilità della integrazione postuma;
--- assenza o carenza dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolvibile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente;
e) in caso di Forma aggregata:
--- non hanno indicato il mandatario o capogruppo, o hanno indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo, oppure non hanno indicato le quote di partecipazione;
--- motivi di esclusione risolvibili solo con l’espulsione o il recesso di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi, fuori dai casi di cui all’articolo 38, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter, del Codice;
f) in caso di ricorso all’avvalimento:
--- hanno presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile;
--- non hanno presentato le dichiarazioni reciproche di cui al punto 8.1.1, lettera c), quali adempimenti autonomi e non surrogabili dal contratto di avvalimento;
--- non hanno presentato il contratto di avvalimento, fermo restando quanto previsto al punto 8.2.1, lettere c) e d);
g) non hanno effettuato il versamento in favore di XXXX, fermo restando il rimedio per la mera assenza dell’attestazione del versamento effettuato nei termini, secondo quanto previsto al punto 12.1.
21.2. Disposizioni di chiusura in materia di esclusioni
Sono comunque esclusi gli Offerenti in caso di soccorso istruttorio di cui al Capo 14, risultato infruttuoso per inutile decorso del termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della Stazione appaltante secondo la disciplina di cui al punto 14.1.3 o le cui dichiarazioni o documentazioni presentate in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio non sono idonee a rimediare alle irregolarità. Sono altresì esclusi gli Offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate successivamente con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante. Al termine delle operazioni
di esame della Documentazione amministrativa, ivi compresi i riscontri all’eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio:
a) sono individuati gli Offerenti ammessi e gli Offerenti esclusi e, per questi ultimi, sono riportate le relative motivazioni anche sommariamente in modo da individuare con sufficiente completezza e intelligibilità i vizi che hanno comportato l’esclusione;
b) ai sensi dell’articolo 76, comma 2-bis, del Codice, le esclusioni sono rese note mediante la pubblicazione sulla Piattaforma telematica o sul Profilo di committente e sono comunicate agli Operatori economici esclusi con le modalità di cui al punto 2.2;
c) la Stazione appaltante procede nell’esperimento di gara e alla eventuale aggiudicazione anche in presenza di un solo Offerente ammesso.
22. CAPO 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
22.1. Gestione delle Offerte tecniche
22.1.1. Apertura delle Offerte tecniche
Senza soluzione di continuità con le ammissioni di cui al Capo 21, oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al punto 2.2:
a) la Commissione giudicatrice procede, in seduta pubblica ai sensi del punto 20.1, all’apertura delle Buste dell’Offerta tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione tecnica discrezionale; tiene luogo della verbalizzazione dei contenuti la conservazione dell’Offerta sulla Piattaforma telematica; successivamente dichiara chiusa la seduta pubblica;
b) in alternativa alla Commissione giudicatrice le operazioni di cui alla lettera a) possono essere svolte dal RUP o da altro soggetto designato a presiedere il seggio di gara, nelle more della nomina e dell’insediamento della stessa Commissione giudicatrice;
22.1.2. Esame di merito delle Offerte tecniche
La Commissione giudicatrice:
a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell’Offerta tecnica di cui al Capo 16, alla valutazione degli elementi tecnici nel rispetto di quanto e all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 18.1 e 18.2;
b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l’intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l’intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna della cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all’articolo 42, comma 2, del Codice;
c) sono escluse le offerte:
--- mancanti della sottoscrizione di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all’Operatore economico Offerente, in quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell’assunzione della relativa obbligazione;
--- che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 16.2.2, lettere a), b) e c);
--- che rappresentano una soluzione incompatibile con la documentazione a base di gara tale da configurare il vizio aliud pro alio.
22.1.3. Conclusione dell’esame delle Offerte tecniche
La Commissione giudicatrice, al termine dell’esame delle Offerte Tecniche:
a) assegna il punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
b) effettua le verifiche di cui al punto 18.2.2, verbalizzando i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, e formula la graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche;
c) se vi è una sola Offerta ammessa, venendo meno l’oggetto del giudizio di merito in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente e in oggettiva assenza di controinteressati, può limitarsi all’accertamento dell’ammissibilità dell’unica Offerta tecnica e alla sua compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui al Disciplinare di gara e ai documenti posti a base di gara. In tal caso:
--- non trova applicazione alcuna soglia di anomalia né alcuna soglia di sbarramento;
--- l’eventuale verifica di cui al Capo 23 è effettuata se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice.
22.2. Gestione delle Offerte economiche
22.2.1. Apertura delle Offerte economiche
La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara, presieduto dal RUP o dal dirigente competente, nel giorno e nell’ora comunicati agli Offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 2.2, in seduta pubblica ai sensi del punto 20.1, procede alla lettura dell’esito provvisorio di cui al precedente punto 22.1.3, relativo alle sole Offerte tecniche, quindi procede immediatamente all’apertura delle Buste dell’Offerta economica in sequenza e provvede:
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte;
c) alla lettura, ad alta voce, della misura delle offerte, distintamente per ciascun Offerente, nonché delle altre indicazioni richieste a corredo della stessa l’Offerta economica;
d) ad accertare l’assenza dei vizi escludenti di cui al successivo punto 22.2.2.
22.2.2. Cause di esclusione in fase di esame dell’Offerta Economica
Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:
a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di Offerenti in Forma aggregata non perfezionata, di uno dei soggetti competenti degli Operatori economici raggruppati o consorziati;
b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
--- non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta in misura pari o superiore al prezzo posto a base di gara;
--- l’indicazione del ribasso è espressa in forma abnorme per l’errata sequenza delle cifre o dei caratteri, oppure per l’ambigua collocazione della punteggiatura (della virgola o dei punti che distinguono le migliaia o i decimali) salvo che, in quest’ultimo caso, la volontà dell’Offerente possa essere ricostruita mediante chiara e inequivocabile interpretazione;
(se l’offerta è fatta sul modello fornito dalla Stazione appaltante)
--- l’indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l’offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
d) di Offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, anche se la circostanza non era stata accertata o non era stata definitivamente accertata nella fase di cui al punto 20.2, lettera b);
e) in relazione alle quali, ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettera a), del Codice, il RUP, la Stazione appaltante, la Commissione giudicatrice o il seggio di gara ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.
22.2.3. Valutazione dell’Offerta economica e graduatoria
Senza soluzione di continuità si procede all’attribuzione del punteggio complessivo e alla formazione della graduatoria con le modalità di cui al punto 18.4. Quindi:
a) qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al punto 22.3, lettera a) o lettera b), ovvero nessuna offerta ammessa sia da considerare anormalmente bassa, il RUP formula la proposta di aggiudicazione a favore dell’Offerente la cui offerta risulta prima in graduatoria avendo ottenuto il punteggio complessivo più elevato e procede ai sensi del Capo 24;
b) qualora ricorra una delle condizioni di cui al punto 22.3, lettera a) o lettera b), ovvero l’offerta risultata migliore sia da considerare anormalmente bassa, il RUP procede alla relativa verifica in contraddittorio ai sensi del Capo 23; in tal caso la proposta di aggiudicazione del RUP è rinviata alla conclusione del subprocedimento di verifica delle offerte anormalmente basse.
22.3. Offerte anomale o anormalmente basse
Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:
a) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente:
--- un punteggio relativo all’elemento prezzo di cui al punto 18.3.1 pari o superiore ai 4/5 (quattro quinti) del punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 20 (venti) su un totale di 100);
--- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai 4/5 (quattro quinti) della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti gli elementi diversi dal prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 60 (sessanta) su un totale di 100);
b) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la seduta è sospesa e, in tal caso:
--- gli atti sono rimessi al RUP al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto al Capo 23;
--- è fissata la data e l’ora della nuova seduta pubblica, da comunicare agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2, per la definizione dell’esito del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse.
23. CAPO 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
23.1. Disciplina della verifica
Quando ricorre una delle condizioni di cui al punto 22.3, lettera a) o lettera b), si procede alla verifica delle offerte anomale o anormalmente basse. A tal fine il RUP:
a) richiede per iscritto all’Offerente titolare della prima migliore offerta anormalmente bassa, oppure ai titolari delle prime offerte anormalmente basse, di presentare le giustificazioni, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni; nella richiesta il RUP può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse invitando i destinatari a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri di cui all’articolo 23.2;
b) l’esame delle giustificazioni è effettuato fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
c) se lo ritiene opportuno, può avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice di cui al Capo 20 o di altra commissione appositamente costituita o da altri soggetti competenti individuati con le modalità previste dall’ordinamento e per i quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’articolo 51 del codice di procedura penale;
d) verifica in seduta riservata le giustificazioni pervenute dall’Offerente tenendo conto degli elementi costitutivi dell'offerta;
e) se ritiene le giustificazioni sufficienti a dimostrare la congruità dell’Offerta, procede ai sensi del Capo 24;
f) se ritiene le giustificazioni palesemente incongrue tali da essere irrimediabili procede motivatamente all’esclusione dell’offerta giudicata incongrua;
g) se ritiene le giustificazioni insufficienti, contraddittorie o comunque non idonee né ad escluderne l’anomalia ai sensi della lettera e), né ad accertarne la non congruità ai sensi della lettera f), può chiedere, per iscritto o anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni per il riscontro; quindi provvede alla decisione motivata; l’Offerente non può dolersi del mancato ricorso alle previsioni di cui alla presente lettera g);
h) le giustificazioni tardive, pervenute dopo l’adozione del provvedimento di cui al punto 23.2.3, non possono essere prese in considerazione;
i) nel caso di mancata presentazione delle giustificazioni ovvero di presentazione gravemente tardiva ai sensi della lettera h), il RUP esclude l’offerta anormalmente bassa motivando sulla base di quanto già agli atti.
23.2. Contenuto delle giustificazioni
23.2.1. Forma delle giustificazioni
Le giustificazioni devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’Offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo dell’offerta; in ogni caso:
a) le giustificazioni devono essere sottoscritte con le stesse modalità previste per l’offerta;
b) le giustificazioni devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l’Offerta tecnica di cui al Capo 16, come presentata dall’Offerente; pertanto, devono considerare ai fini della congruità gli eventuali maggiori oneri, anche mediante apposita valorizzazione economica, derivanti dall’esecuzione quale obbligo contrattuale di quanto previsto nella predetta Offerta tecnica;
c) se le giustificazioni, a giudizio dell’Offerente, contengono in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice, devono essere corredate da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni, fermo restando quanto previsto al punto 25.3.3; dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come inesistenti.
23.2.2. Contenuto di merito
Le giustificazioni, sottoscritte dall’Offerente, devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’Offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte. Le giustificazioni:
a) soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
a.2) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'Offerente per eseguire le prestazioni;
a.4) l'eventualità che l'Offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l’Offerente dimostri che detto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 97, comma 7, del Codice;
b) possono riguardare ogni altra condizione che l’Offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse se:
b.1) basate in modo determinante su prezzi di materiali, attrezzature, noleggi o opere compiute, palesemente fuori mercato, tali da pregiudicare gravemente il buon esito dell’esecuzione;
b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammesse le prestazioni in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d’opera del subappaltatore;
b.3) basate su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
b.4) se contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l’offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
c) non sono altresì ammesse che:
c.1) non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza ove intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali se sostenuti o da sostenere;
c.2) in relazione alle spese generali, le indichino in misura insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente irragionevole;
c.3) in relazione all’utile d’impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l’appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l’offerta;
d) in relazione alle condizioni specifiche dell’offerta e secondo l’autonoma valutazione dell’Offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o dimostrazione con riferimento:
d.1) a specifiche prestazioni remunerate per le quali l’Offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
d.3) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
--- direzione dell’Operatore economico (costi dello studio, dell’ufficio, della sede operativa);
--- eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell’aggiudicatario;
--- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
--- imposte e tasse;
--- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l’incasso delle fatturazioni dei corrispettivi;
--- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
--- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali, distinto e diverso dagli oneri di sicurezza aziendali di cui alla lettera c), sub. c.1), che devono essere indicati separatamente e congrui con quanto indicato al punto 17.1, lettera d), anche ai fini di cui all’articolo 95, comma 10, dl Xxxxxx;
d.4) utile;
e) con riferimento al costo del personale:
e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall’Operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza, nonché in relazione con la formazione delle squadre utilizzate;
e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d’opera o dipendente, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall’utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.
23.2.3. Conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni
La conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anormalmente basse è disposta con atto del RUP, che decide sull’accoglimento delle stesse o sul loro rigetto con la relativa esclusione dell’offerta, come segue:
a) formula la proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta non giudicata anomala, per la quale si procede ai sensi del Capo 24;
b) se risulta la presenza di due o più offerte uguali per le quali la verifica è conclusa positivamente:
--- si procede all’aggiudicazione all’Offerente in possesso di certificazione UNI ISO 37001:2016:
«Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione» rilasciata da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2015;
--- se le offerte uguali sono tutte in possesso della predetta certificazione oppure ne sono tutte sprovviste si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico tra le stesse;
c) se un’offerta, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni risulti, nel complesso, inaffidabile o incongrua, la esclude ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c), e 97, commi 5 e 6, del Codice;
d) nel caso di cui alla lettera c), il procedimento è reiterato in relazione all’offerta che segue immediatamente in graduatoria.
24. CAPO 24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
24.1. Aggiudicazione
24.1.1. Adempimenti preliminari e gestione della proposta di aggiudicazione
Prima dell’aggiudicazione la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione di cui al punto 22.2.3, lettera a), in caso di assenza di offerte anormalmente basse o di cui al punto 23.2.3, lettera a), in presenza di offerte anormalmente basse adeguatamente giustificate, accertando l’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara, quindi:
a) ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice, approva la proposta di aggiudicazione entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, la proposta si intende approvata, salvo che prima di tale termine l’approvazione sia assorbita dal provvedimento di aggiudicazione;
b) ai sensi dell’articolo 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione i documenti di cui all’articolo 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e del rispetto dei requisiti di selezione di cui all’articolo 83 del medesimo Codice;
c) verifica d’ufficio la comprova delle dichiarazioni e dei requisiti di selezione cui alla lettera b) per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione;
d) se le relative documentazioni o notizie non sono disponibili con le modalità predette, effettua la verifica mediante richiesta scritta all’Operatore economico con le modalità di cui al punto 2.2, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
e) in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, procede alla revoca dell’aggiudicazione, e allo scorrimento della graduatoria, effettuando le verifiche con riferimento all’Operatore economico subentrante;
f) in ogni caso, ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 80, comma 6, del Codice, in ogni momento del procedimento può procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, e in caso di verifica negativa:
--- se non è stata ancora disposta l’aggiudicazione esclude l’Offerente per il quale non sono confermate le dichiarazioni già presentate;
--- revoca l’aggiudicazione se accerta in capo all’aggiudicatario l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
--- procede, in tutti i casi, alla segnalazione all’ANAC delle circostanze di cui alla presente lettera f);
g) sensi dell’articolo 95, comma 10, secondo periodo, del Codice, nel caso l’offerta oggetto della proposta di aggiudicazione non sia stata oggetto di verifica di congruità ai sensi del Capo 23, verifica il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui all’articolo 97, comma 5, lettera d), richiedendo, se del caso, i documenti necessari a tale verifica. Si applica per analogia il procedimento di cui ai punti
23.1 e 23.2.3, in quanto compatibili.
24.1.2. Provvedimento di aggiudicazione
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 24.1.1, lettera a) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell’approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicazione:
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
b) ai sensi dell’articolo 32, comma 7, dello stesso Xxxxxx, diventa efficace solo dopo la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 6 e del possesso dei requisiti di selezione di cui al Capo 7;
c) può essere negata dalla Stazione appaltante, con provvedimento motivato, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
d) la Stazione appaltante procede, entro 5 (cinque) giorni successivi all’aggiudicazione, alle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, lettera a), del Codice e alle pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice; dal primo di tali adempimenti, anche nelle more dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione, decorrono i termini di sospensione per la stipulazione del contratto di cui al punto 24.2.1. lettera a), nonché i termini per la notifica del ricorso amministrativo di cui al punto 25.4.1.
24.1.3. Spese di pubblicazione
Ai sensi dell’articolo 216, comma 11, del Codice e dell’articolo 5, comma 2, del d.m. 2 dicembre 2016; le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, limitatamente alle pubblicazioni obbligatorie e ad esclusione dei costi di agenzia o delle commissioni del concessionario di pubblicità:
a) sono a carico dell’aggiudicatario che le deve depositare presso la Stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione e in ogni caso prima della stipula del contratto;
b) assommano in via stimata e presuntiva ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), fatto salvo il successivo conguaglio in seguito all’accertamento dell’importo effettivo determinato in fase di rendicontazione e comunicato dalla Stazione appaltante all’aggiudicatario, corredato dalle fatture giustificative;
c) in caso di mancato deposito nel termine la Stazione appaltante può provvedere, senza necessità di preavviso o messa in mora, mediante trattenuta del relativo importo in occasione del primo pagamento corrisposto a favore dell’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 16-bis, quinto comma, del
X.X. 00 novembre 1923, n. 2440.
24.1.4. Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione
L’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale successiva stipula del contratto. Resta fermo che:
a) l’Offerta tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di contratto e confluisce nel progetto definitivo da redigere e approvare e nel contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), il RUP, se del caso in contraddittorio con l’aggiudicatario, per quanto lo ritenga necessario o anche solo opportuno provvede ad integrare lo schema di contratto completandone e adeguandone le clausole con quanto risultante dal provvedimento di aggiudicazione e, in particolare, aggiungendo o inserendo clausole integrative, eventualmente corredando lo schema di contratto con appositi allegati, al fine di recepire le obbligazioni dell’Offerta tecnica;
c) i vincoli contrattuali di natura economica, con particolare riferimento al corrispettivo, tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell’Offerta tecnica, pertanto l’importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni derivati dall’Offerta economica sono insensibili e non possono essere in alcun modo incrementati in presenza dei maggiori oneri che l’aggiudicatario sostiene o deve sostenere per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica, anche con riferimento alle maggiori risorse umane e strumentali rispetto a quelle definite nel calcolo dei corrispettivi posto a base di gara.
24.2. Stipula del contratto
24.2.1. Condizioni per la stipula del contratto
Il contratto:
a) non può essere stipulato prima:
--- che l’aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice;
--- dello spirare dei termini di sospensione di cui all’articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice, ovvero 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione di cui al punto 24.1.2, lettera d);
--- dell’ottenimento della documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, oppure dell’articolo 3, commi da 1 a 4, della legge n. 120 del 2020, acquisita con le modalità di cui alle predette norme; resta fermo che in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti la Stazione appaltante recede dal contratto eventualmente stipulato al verificarsi delle circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo;
b) ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, è stipulato, in assenza di motivi ostativi, entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario e salvo un minor termine imposto dalla Stazione appaltante con ordine di servizio o convocazione per la verbalizzazione dell’inizio delle prestazioni;
c) è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico informatico, oppure in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata autenticata.
24.2.2. Obblighi dell’aggiudicatario e adempimenti per la stipula del contratto
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione, a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo; in particolare:
a) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
b) a provare alla Stazione appaltante di essere titolare di una o più polizze di assicurazione per responsabilità civile professionale e i rischi connessi, ai sensi del punto 24.2.3;
c) a costituire e depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, nella misura, con le modalità e alle condizioni di cui al punto 24.2.4, come previsto dal Capo II, punto 4.1, delle Linee guida n. 1;
d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, compresi gli oneri fiscali quali imposte e tasse, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula; tali spese sono interamente a carico dell’aggiudicatario;
e) a sottoscrivere, ove previsto e se non ancora sottoscritto, il documento di cui al punto 25.2;
f) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui al presente punto in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall’aggiudicatario e la sua sostituzione; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione, nonché la segnalazione ad ANAC.
24.2.3. Assicurazione professionale
L’aggiudicatario deve essere munito della copertura assicurativa per responsabilità civile professionale, specifica per tutte le attività oggetto del contratto da affidare (progettazione ed esecuzione), stipulata autonomamente oppure in appendice o ad integrazione della polizza assicurativa già posseduta, alle seguenti condizioni:
a) deve essere idonea a coprire i danni provocati nell'esercizio dell'attività di competenza, compresa la copertura dei rischi di cui all’articolo 103, comma 7 e 106, commi 9 e 10, del Codice, ovvero derivanti da qualsiasi fatto commesso od omesso nell’esecuzione, che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese o maggiori costi, con riferimento esplicito al contratto aggiudicato, come da Capitolato speciale d’appalto;
b) deve essere valida ed efficace dalla data del verbale di consegna fino all’approvazione del collaudo;
c) non concorrono utilmente al raggiungimento dell’importo assicurato di cui alla lettera a), gli importi oggetto di franchigia, di scoperto o di clausole di stop loss previste dal contratto di assicurazione, a meno che lo stesso contratto preveda l’obbligo per l’assicuratore di pagare comunque in nome e conto dell’assicurato anche gli importi rimasti a carico di quest’ultimo;
d) in caso di Offerente in Forma aggregata la polizza deve prevedere espressamente la copertura assicurativa di tutti i partecipanti alla Forma aggregata; in ogni caso deve prevedere la copertura assicurativa anche dei dipendenti e collaboratori dell’aggiudicatario; sono ammesse polizze separate tra i diversi operatori economici in Forma aggregata solo se dalle polizze risulti il vincolo di responsabilità solidale; tale eventuale suddivisione opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante.
24.2.4. Garanzia definitiva
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice, la garanzia definitiva è costituita, a scelta dell’aggiudicatario, con una delle modalità di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, deve recare le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Inoltre:
a) deve prevedere un importo garantito pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale e deve essere valida ed efficace fino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle stesse, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto;
b) gli importi di cui alla lettera a) sono incrementati in funzione dell’entità del ribasso sul prezzo superiore al 10% (dieci per cento) ai sensi dell’articolo 103, comma 1, terzo periodo, del Codice, e sono poi ridotti nella misura e alle condizioni di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice; in caso di Forma aggregata:
--- la garanzia è costituita dalla mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i componenti della Forma aggregata, ai sensi dell’articolo 103, comma 10, del Codice;
--- le condizioni per la riduzione devono ricorrere per tutti gli Operatori economici che compongono la Forma aggregata;
c) è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento delle prestazioni, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 103, comma 5, del Codice;
d) trova applicazione lo schema tipo 1.2 allegato del d.m. 19 gennaio 2018, n. 31, nei limiti della sua compatibilità con il presente Documento;
e) deve essere presentata in una delle forme previste dal CAD, con firma digitale del garante; nel caso in cui l’istituto garante non emetta la fideiussione con firma digitale, deve essere presentata in una copia riprodotta per immagine della fideiussione cartacea secondo una delle seguenti condizioni:
--- la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all’originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio;
--- sia sostituita da copia a stampa dell’originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue i casi riporti chiaramente l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell’autenticità.
25. CAPO 25. NORME FINALI
25.1. Tracciabilità dei flussi finanziari
25.1.1. Obblighi di comunicazione ai fini della tracciabilità
L’aggiudicatario del contratto:
a) deve comunicare alla Stazione appaltante:
--- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del contratto oggetto della presente procedura;
--- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
--- ogni modifica sopravvenuta relativa ai dati già trasmessi in precedenza.
b) deve effettuare la comunicazione entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione per operazioni finanziarie relative al contratto oggetto della presente procedura;
c) se trattasi di persona giuridica, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante o un soggetto a questi equiparato in quanto ha il potere di vincolare l’aggiudicatario;
d) è obbligato a riportare gli obblighi di tracciabilità in tutti gli atti negoziali della filiera, quali i contratti di subappalto o subaffidamento, gli atti di mandato se trattasi di aggiudicatario in Forma aggregata e nei contratti di avvalimento se prevedono un corrispettivo a favore dell’Operatore economico ausiliario;
e) se trattasi di aggiudicatario in Forma aggregata e gli atti costitutivi di questa prevedano pagamenti distinti, la comunicazione deve essere presentata da ciascun Operatore economico aggregato.
25.1.2. Controlli ai fini della tracciabilità
L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione delle comunicazioni di cui al punto 25.1.1 comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n. 136 del 2010), nonché la sospensione di qualunque erogazione a suo favore. Inoltre:
a) il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto;
b) in occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
c) il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto oggetto della presente procedura.
25.2. Codice etico e Patto di integrità
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati nel Codice etico e ai principi e alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all’articolo 1, commi da 5 a 13, del decreto legislativo n. 190 del 2012. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul Profilo di committente. A tale scopo:
a) la Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012 e dell’articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 3, comma 7, della legge n. 120 del
2020, ha aderito patto di integrità della regione Lombardia e degli enti del sistema regionale di cui all’all. A1 alla l.r. n. 27 Dicembre 2006, n. 30 – approvato con dgr xi/1751 del 17 giugno 2019
b) il documento di cui alla lettera a) è liberamente accessibile e consultabile sul Profilo di committente ed è altresì allegato ai documenti di gara;
c) con la presentazione dell’Offerta gli Offerenti devono dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi del punto 6.5.3, di conoscere, accettare il predetto documento e di obbligarsi a sottoscriverlo in caso di aggiudicazione.
25.3. Accesso agli atti
25.3.1. Modalità di accesso agli atti del procedimento
Ai sensi dell’articolo 53 del Codice, l’accesso alle offerte non è ammesso prima che la Stazione appaltante abbia assunto il provvedimento di aggiudicazione di cui al punto 24.1.2; in tutti gli altri casi l’accesso agli atti della procedura è consentito inoltrando apposita istanza, alle seguenti condizioni:
a) per gli atti la cui consultazione è ammessa in corso di procedura mediante la Piattaforma telematica; qualora l’interessato non fosse registrato sulla Piattaforma telematica o in caso di indisponibilità della stessa, con le modalità di cui alla lettera b);
b) per gli atti la cui consultazione è rinviata ad aggiudicazione avvenuta mediante richiesta al domicilio digitale (PEC) della Stazione appaltante;
c) tempestivamente agli Offerenti esclusi, limitatamente alle esclusioni per cause riconducibili all’articolo 80 del Codice o ai requisiti di selezione richiesti per la partecipazione;
d) agli Offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera d) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura fino all’esclusione, entro 5 (cinque) giorni dalla conoscenza del provvedimento che ha disposto l’esclusione;
25.3.2. Assunzione di responsabilità e autorizzazione all’accesso
La presentazione dell’offerta comporta automaticamente senza altro ulteriore adempimento:
a) la conoscenza del contenuto della documentazione di gara di cui al punto 2.1.2 e al punto 2.1.3, nonché delle clausole che regolano la partecipazione, le offerte e l’aggiudicazione;
b) l’assenso senza il ricorso alla previa notifica di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, con malleva della Stazione appaltante dalla responsabilità per la loro ostensione, all’accesso da parte dei controinteressati:
--- alla documentazione amministrativa di cui al Capo 15, presentata in gara;
--- alle Offerte tecniche presentate in gara e alle eventuali giustificazioni presentate in fase di verifica dell’anomalia, fermo restando quanto previsto al punto 25.3.3.
25.3.3. Limitazioni all’accesso agli atti del procedimento
Fermo restando quanto disposto al punto 25.3.2 b), in deroga a quanto previsto al punto 25.3.1, l’accesso agli atti è precluso, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice:
a) alle parti dell’Offerta Tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali, esclusivamente se l’Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo dell’offerta in conformità alle disposizioni del punto 16.2.2, lettera e);
b) al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all’anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, se l’Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo delle giustificazioni in conformità alle disposizioni del punto 23.2.1, lettera c);
c) l’omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alle lettere a) e b), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell’Offerente circa l’assenza di segreti tecnici o commerciali e comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l’assenso all’accesso dei controinteressati secondo le previsioni di cui al punto 25.3.2;
d) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alle lettere a) e b):
--- sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all’accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all’ostensione dei relativi atti;
--- sono considerate inesistenti se generiche, apodittiche o mere formule di stile;
e) l’accesso ai verbali e alla proposta di aggiudicazione, prima del provvedimento di aggiudicazione;
f) la limitazione all’accesso non si applica ai controinteressati ai quali è consentito l’accesso ai soli fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.
25.3.4. Verbali
Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare sono annotati a verbale:
a) i motivi relativi alle esclusioni, anche per relationem con altri atti;
b) le condizioni soggettive di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, ove non di dominio pubblico, devono essere rese non ostensibili a terzi mediante appositi “omissis”; la diffusione, pubblicazione o accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalle norme, sono effettuate mantenendo i predetti “omissis” che possono essere rimossi solo a favore degli interessati o dei controinteressati esclusivamente se necessari ai fini di un procedimento giurisdizionale;
c) le sospensioni o le interruzioni e le riprese delle sedute.
25.4. Definizione delle controversie
25.4.1. Controversie in materia di scelta del contraente
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l’Operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, Sezione di Brescia, come segue:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
--- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
per cause che ostano alla partecipazione;
--- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione dalla procedura, di cui all’articolo 76, commi 2, lettera a) e a-bis) e comma 5, lettera b), del Codice, comunicato con le modalità di cui ai commi 2-bis o 6 della stessa norma, oppure la cui conoscenza risulta comunque comprovata;
--- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, reso noto o del quale si è avuta conoscenza con le modalità previste al capoverso precedente, se presentato contro l’aggiudicazione.
25.4.2. Controversie in materia contrattuale
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento di accordo bonario ai sensi degli articoli
205 e 206 del Codice, se non risolte, sono deferite all’Autorità giudiziaria, Foro competente territorialmente in relazione alla sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.
25.4.3. Transazione
Le controversie relative a diritti soggettivi possono essere risolte mediante transazione in applicazione del combinato disposto dell’articolo 208 del Codice e degli articoli 1966 e 1967 del codice civile, esclusivamente ove ricorrano ambedue le seguenti condizioni:
a) non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale;
b) si tratti di diritti nella disponibilità delle parti e non comportino elusione del corretto esercizio della funziona pubblica.
25.4.4. Supplente
Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, in caso di fallimento o liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, sono interpellati progressivamente gli Operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni. L’affidamento è subordinato alle seguenti condizioni:
a) l’Operatore economico interpellato deve essere ancora in possesso dei requisiti necessari all’assunzione delle obbligazioni contrattuali;
b) l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;
c) se l’offerta dell’aggiudicatario originario era stata giudicata anormalmente bassa, l’Operatore economico che aspira al subentro deve presentare le proprie giustificazioni ai sensi del Capo 23;
d) l’inerzia dell’Operatore economico interpellato, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Stazione appaltante, costituisce a tutti gli effetti a rinuncia
25.5. Trattamento dei dati personali
25.5.1. Finalità del trattamento
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, nel seguito semplicemente «GDPR») e del decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101 del 2018 (nel seguito «Codice della privacy»), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, tutti i dati personali relativi agli Operatori economici, forniti dagli stessi o da Autorità pubbliche, sono conferiti esclusivamente per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e, in particolare, l’assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 6 e il possesso dei requisiti di cui al Capo 7, in adempimento di precisi obblighi di legge imposti dalla normativa in materia di appalti e contratti pubblici, ai fini:
a) della partecipazione alla gara e del suo imparziale e corretto svolgimento;
b) della eventuale aggiudicazione, in modo che l’appalto non sia aggiudicato a un Offerente che dovrebbe essere escluso o che non soddisfi i criteri di selezione;
c) dell’eventuale stipula del contratto e della sua successiva esecuzione;
d) per l’adempimento degli obblighi connessi alle condizioni di cui alle lettere precedenti e all’eventuale contenzioso amministrativo o giurisdizionale alle condizioni di cui agli articoli 86 e 87 del GDPR.
25.5.2. Base giuridica e natura del conferimento
l’Operatore economico è tenuto a fornire i dati alla Stazione appaltante, in ragione degli obblighi connessi agli adempimenti di cui al punto 25.5.1, la quale provvede al loro trattamento in misura non eccedente quanto necessario. Si precisa che:
a) i dati conferiti sono i dati personali comuni all’individuazione anagrafica e fiscale dei soggetti;
b) i dati conferiti sono altresì i dati personali, anche giudiziari, di cui all’articolo 10 del GDPR il cui trattamento è lecito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del citato GDPR o autorizzato per il consenso espresso dell’interessato ai sensi dell’articolo 7 dello stesso GDPR, nei imiti di quanto
autorizzato dalla legge e nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018 in quanto applicabile, con particolare riferimento:
--- ai procedimenti penali siano essi pendenti che conclusi con provvedimento definitivo;
--- ai procedimenti sanzionatori irrogati dall’autorità giudiziaria o da qualunque altra autorità pubblica, siano essi pendenti che conclusi con provvedimento definitivo;
--- ai provvedimenti di sospensione, interdizione o comunque suscettibili di compromettere l’affidabilità morale o professionale, emessi da qualunque autorità pubblica;
--- al contenzioso instaurato o concluso in sede stragiudiziale o giudiziale con altre Stazioni appaltanti nell’ambito di procedimenti di aggiudicazione o di esecuzione di contratti;
c) il rifiuto o l’omissione nel fornire i dati può determinare, a seconda dei casi, l’esclusione dal procedimento di gara, la decadenza dall'aggiudicazione o l’impossibilità di stipulare il contratto;
d) non sono soggetti a restrizioni al trattamento i dati accessibili liberamente da banche dati pubbliche o da siti internet gestiti dall’Operatore economico o per conto dello stesso o in altro modo resi manifestamente pubblici dallo stesso;
e) non sono richiesti i dati delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR.
25.5.3. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
Il trattamento dei dati è effettuato dalla Stazione appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie, mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal DGSPR. A tale scopo:
a) i dati possono essere:
--- trattati dal personale della Stazione appaltante e comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che curano gli adempimenti di cui al punto 25.5.1;
--- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte di Commissioni nominate o individuate dalla Stazione appaltante per l’aggiudicazione, per la verifica delle offerte anormalmente basse, per il collaudo o per altri compiti previsti dal Codice o dalle sue disposizioni di attuazione;
--- comunicati ad altri Offerenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti di cui alla legge n. 241 del 1990 e del punto 25.3;
b) il nominativo dell’aggiudicatario nonché il prezzo di aggiudicazione sono pubblicati sui mezzi di comunicazione già utilizzati per la pubblicazione del bando di gara;
c) i dati di cui alla lettera b), in adempimento agli obblighi di trasparenza amministrativa di cui all’articolo 1, comma 16, lettera b), e comma 32, della legge n. 190 del 2012, nonché dell’articolo 35 decreto legislativo n. 33 del 2012 e dell’articolo 29, del Codice, nei limiti e solo in quanto previsti dalle predette norme, sono altresì pubblicati, ricorrendone le condizioni, sul sito istituzionale della Stazione appaltante, nella sezione «Amministrazione trasparente»;
d) i dati sono conservati presso la Stazione appaltante o presso terzi a cura della stessa, per 10 (dieci) anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto.
25.5.4. Diritti dell’interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del GDPR e, nei limiti di cui all’articolo 2-undecies del Codice della privacy l’interessato che ha conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del GDPR; in particolare:
a) l’interessato ha il diritto:
--- di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
--- di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati; i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
--- di chiedere e nel caso ottenere la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del
trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
--- alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’articolo 20 del GDPR;
b) se, in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge o non è ritenuta soddisfacente dall’interessato, quest’ultimo può far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione;
c) ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies del Codice della privacy, il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:
- LTA SRL 14243311009 Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx - XXX: XXXXXXXX XXXXX.
ll Data Protection Officer è reperibile presso la sede aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda in Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - 00000 Xxxxxxxxx xxx Xxxxx (XX). In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale, il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'Ente (xxxxxxxxxx@xxx.xxxx-xxxxx.xx) indicati sul sito web dell'Ente.”
d) il soggetto di cui alla lettera c) può delegare il trattamento, in tutto o in parte, a una diversa persona fisica sotto la sua autorità diretta; in tal caso il soggetto delegato, con gli eventuali limiti e portata della delega, è reso noto con le modalità di cui al punto 2.2.
25.5.5. Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le informazioni di cui al presente Capo, con la presentazione dell’offerta e, per l’aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante dell’Operatore economico prende atto e acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano; si impegna ad adempiere agli obblighi informativi e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche delle quali sono forniti dati personali nell’ambito della procedura, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, per le seguenti finalità:
a) per lo svolgimento del presente procedimento di gara, ai sensi dell’articolo 2-octies, comma 3, lettere h) e i), del Codice della privacy e dell’articolo 6, paragrafo 1 del GDPR, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui agli articoli 86 e 87 del GDPR;
b) il trattamento dei dati è realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o informatici, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il consenso espresso dall’interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR:
--- sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini di cui alla lettera a) e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara;
--- possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione è obbligatoria per legge o a soggetti cui la comunicazione è necessaria in caso di contenzioso e sono conservati negli archivi del titolare del trattamento per il periodo previsto dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili;
d) i dati relativi a procedimenti sanzionatori di cui all’articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del Codice della privacy e i dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza di cui all’articolo 2-octies, comma 3, dello stesso Xxxxxx, sono trattati nei imiti di quanto autorizzato dalla legge e nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018.
25.6. Imposta di bollo
Ai fini dell’imposta sul bollo:
a) l’Offerta economica deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
--- se assolta in modo virtuale, indicando sull’Offerta economica o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
--- mediante versamento con modello F24, Agenzia delle Entrate, codice Ufficio «UF6Q6T», codice tributo «1552», descrizione «Imposta di bollo» unitamente all’indicazione del CIG, allegando il modello di pagamento alla documentazione amministrativa caricata sulla Piattaforma telematica;
--- applicando la marca da bollo (contrassegno) sull’Offerta economica prima del suo caricamento sulla Piattaforma telematica, oppure indicando sull’offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all’Offerta economica; in ogni caso l’originale con la marca da bollo deve essere conservato dall’Offerente;
b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l’ammissione dell’offerta, tuttavia il documento sprovvisto di xxxxx sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell’Offerente (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).
25.7. Disposizioni di chiusura
La Stazione appaltante si riserva, con proprio provvedimento, senza che ciò comporti alcun riconoscimento agli Offerenti, nonché all’eventuale aggiudicatario, di rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:
a) di differire, spostare o sospendere il procedimento di gara;
b) di non procedere all’aggiudicazione nel caso di cui all’articolo 95, comma 12, del Codice, ovvero se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
c) di non procedere all’aggiudicazione o, dopo l’eventuale aggiudicazione, di revocare l’aggiudicazione e non procedere alla stipula del contratto, con provvedimento motivato:
--- fuori dal caso di cui all’articolo 95, comma 12, del Codice, con motivazione che escluda l’applicabilità dell’articolo 1355 del codice civile;
--- nel caso pervengano, in capo all’aggiudicatario, uno o più motivi di esclusione o uno o più requisiti di selezione di cui, rispettivamente, all’articolo 80 o all’articolo 83 del Codice;
(se del caso)
d) considerato che ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 4, della legge n. 55 del 2019, il presente procedimento è stato avviato nelle more del reperimento delle risorse finanziarie, di non procedere all’aggiudicazione o, dopo l’eventuale aggiudicazione, di revocare l’aggiudicazione e non procedere alla stipula del contratto, qualora alla conclusione della procedura di affidamento non siano disponibili le risorse necessarie e sufficienti alla stipula del contratto.
26. Clausole di Trasparenza e Tracciabilità - TeT
L’Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, saranno tenuti al rispetto degli obblighi indicati nella clausola TeT per la Trasparenza e Tracciabilita’ che sarà inserita nel contratto definitivo, contenuta nelle “Linee Guida della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” emanate da Regione Lombardia (DGR XI/6605 del 30/06/2022), di cui l’appaltatore, sottoscrivendo tale disciplinare, dichiara di aver preso visione e che dichiara di accettare, assumendo l’impegno al compimento degli adempimenti ivi contenuti e le correlate responsabilità.
CUP: D83D19000500002 | CIG: 9591044BE1 |
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti | Ore 24:00 del 09/03/2023 |
Termine ultimo per la presentazione delle offerte | Ore 10:00 del 15/03/2023 |
Seduta pubblica per apertura delle offerte | Ore 10:30 del 29/03/2023 |
Importo totale: | Euro 10.755.421,22 | |
1) | Euro 10.364.456,23 | Lavori, soggetti a ribasso |
2) | Euro 89.972,25 | Costi di sicurezza interferenziali da PSC NON soggetti a ribasso |
3) | Euro 300.992,74 | Corrispettivo per la progettazione esecutiva soggetto a ribasso |
Modalità di presa visione dei luoghi | Lunedì – Giovedì dalle ore 09:00 - 14:30 |
Termine ultimo per la richiesta di presa visione dei luoghi | Ore 10:00 del 09/03/2023 |
Durata dell'appalto (termine di esecuzione) | 690 (seicento novanta) giorni | |
1) | 90 (novanta) giorni | Progettazione esecutiva |
2) | 600 (seicento) giorni | Esecuzione dei lavori |
Desenzano del Garda, 03/02/2023
Il Dirigente / Il Responsabile Unico del Procedimento Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)